Legge regionale n. 8 del 27 febbraio 1979  ( Versione vigente )
"Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative, trasferite o delegate alla Regione ai sensi dell' art. 64 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e attualmente svolte dalle Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura, relative alle materie 'Fieré e 'Distributori di carburanti '."
(B.U. 06 marzo 1979, n. 10)

Sommario:               

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
 
Le funzioni amministrative trasferite o delegate alla Regione nelle materie "Fiere" e "Distributori di carburanti" ai sensi dell' art. 64 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 , attualmente svolte dalle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, sono esercitate dalla Regione a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge.
 
Le attribuzioni che secondo la vigente normativa statale erano di competenza del Consiglio e della Giunta Camerale spettano alla Giunta Regionale.
 
Le attribuzioni che secondo la vigente normativa statale erano di competenza dei Presidenti della Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura spettano al Presidente della Giunta Regionale.
 
E' soppresso il parere delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di cui all' art. 8 del D.P.R. 27 ottobre 1971, n. 1269 .
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 27 febbraio 1979
Aldo Viglione