"Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative, trasferite o delegate alla Regione ai sensi dell' art. 64 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e attualmente svolte dalle Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura, relative alle materie 'Fieré e 'Distributori di carburanti '."
(B.U. 06 marzo 1979, n. 10)
Il Consiglio regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto il
visto.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
Art. 1.
Le funzioni amministrative trasferite o delegate alla Regione nelle materie "Fiere" e "Distributori di carburanti" ai sensi dell'
art. 64 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616
, attualmente svolte dalle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, sono esercitate dalla Regione a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Le attribuzioni che secondo la vigente normativa statale erano di competenza del Consiglio e della Giunta Camerale spettano alla Giunta Regionale.
Le attribuzioni che secondo la vigente normativa statale erano di competenza dei Presidenti della Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura spettano al Presidente della Giunta Regionale.
E' soppresso il parere delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di cui all'
art. 8 del D.P.R. 27 ottobre 1971, n. 1269
.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 27 febbraio 1979
Aldo Viglione