Legge regionale n. 79 del 20 dicembre 1979  ( Versione vigente )
"Norme integrative e modificative delle L.R. 38/78 e 46/77 in materia di calamità naturali."
(B.U. 02 gennaio 1980, n. 1)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
 
All' articolo 2 della legge regionale n. 38/78 è aggiunto il seguente paragrafo: "
f)
concessione di indennità a privati per fabbricati urbani di civile abitazione o per fabbricati iscritti nel catasto rurale, purché non a servizio di aziende agricole, danneggiati o distrutti.
".
Art. 2. 
 
All' articolo 7 della legge regionale n. 38/78 è aggiunto il seguente articolo 7 Bis: "
In alternativa agli interventi previsti dal 1° comma dell'articolo 7, può essere richiesto alla Regione Piemonte un indennizzo del danno subito a seguito di eventi calamitosi, dichiarati gravi ai sensi dell'articolo 9, da parte dei proprietari che si trovino nelle seguenti condizioni:
1) Fabbricati di civile abitazione, danneggiati o distrutti, che non rientrino tra quelli previsti dal 1° comma dell'art. 7, in quanto alla data dell'evento calamitoso risultavano in corso di costruzione, o non ultimati o, se ultimati, non era stata rilasciata per essi la licenza di abitabilità o non erano ancora stati abitati;
2) Fabbricati rurali, non a servizio di aziende agricole, per i quali non sussiste la condizione prevista dal 1° comma dell'art. 7 e cioè 'destinato alla residenza o dimora abituale dei proprietarì;
3) Fabbricati che non risultano censiti in quanto i proprietari non avevano a suo tempo presentato la domanda di trascrizione al N.C.E.U.. L'indennizzo è subordinato alla presentazione dell'istanza di regolarizzazione al Nuovo Catasto Edilizio Urbano;
4) Fabbricati da riparare o da ricostruire o fabbricati in corso di costruzione su aree per le quali sussistano vincoli idrogeologici o contrasti di destinazione con gli strumenti urbanistici vigenti;
5) Proprietari che non intendano, per qualsiasi motivo, riparare o ricostruire i fabbricati danneggiati;
6) Impossibilità da parte del Comune di reperire nuove aree per l'insediamento dei fabbricati da ricostruire in altra sede.
L'indennizzo è determinato valutando l'immobile all'epoca dell'evento calamitoso e tenendo anche conto della sua vetustà; restano invariate le percentuali e le limitazioni di cui al 1°, 2°, 3° comma dell'art. 7.
Per la concessione dell'indennizzo i proprietari interessati devono far pervenire ai Comuni, entro i termini fissati dall'art. 7 - comma 11 -, la documentazione elencata ai paragrafi a), b), c), del comma stesso, nonché la perizia del danno, redatta da un tecnico iscritto all'Albo Professionale e giurata avanti al Cancelliere della Pretura competente per territorio.
".
Art. 3. 
 
I commi 4° e 6° dell' art. 7 della L.R. n. 38/78 sono sostituiti dai seguenti: "
Nel caso di calamità naturali, dichiarate gravi ai sensi dell'art. 9, ove, per ragioni tecniche accertate da uffici tecnici regionali, sia riconosciuta l'impossibilità di ricostruire in loco i fabbricati danneggiati o distrutti, e le aree individuate dai Comuni per la ricostruzione non corrispondano alle prescrizioni dello strumento urbanistico operante che legittimamente ne consente la realizzazione, i Comuni devono presentare alla Regione il piano tecnico esecutivo dei nuovi insediamenti unitamente alla relativa variante dello strumento urbanistico
".
 
"
Ove peraltro non esista strumento urbanistico operante, i Comuni sono tenuti a presentare alla Regione un piano tecnico esecutivo dei nuovi insediamenti, anche all'esterno della perimetrazione dell'abitato, con l'individuazione delle aree destinate alla costruzione dei nuovi edifici in sostituzione di quelli non ripristinabili o ricostruibili in loco. Il Piano tecnico esecutivo definirà l'utilizzazione dell'area e le caratteristiche tipologiche degli edifici, con riferimento alle condizioni d'uso, abitativo e produttivo, dell'insediamento da sostituire. Detto piano, redatto, in caso di rinuncia da parte del Comune, a cura della Regione Piemonte, sentito il Comune stesso, è approvato, previo parere del Comitato Urbanistico Regionale, con delibera della Giunta Regionale con procedura d'urgenza.
".
Art. 4. 
 
All' art. 7 della legge regionale n. 38/78 è aggiunto il seguente articolo 7 Ter: "
Nelle zone ove siano individuati, a cura dei servizi tecnici regionali, territori di natura instabile o che comunque presentino rischio geologico per l'insediamento di abitati, ogni provvedimento di concessione edilizia o il mantenimento in essere di concessione edilizia rilasciata prima dell'evento calamitoso, è sottoposto al parere del Comitato Regionale Opere Pubbliche, sentiti gli uffici tecnici regionali ed il servizio geologico regionale.
".
Art. 5. 
 
Il 1° comma dell'art. 9 della legge regionale n. 38/78 è sostituito dal seguente: "
Le provvidenze previste all'art. 2, lettere c), d), e), f), della presente legge sono disposte nel caso di eventi calamitosi dichiarati gravi con deliberazione del Consiglio Regionale, che provvede altresì, su proposta della Giunta Regionale, alla delimitazione delle zone sinistrate.
".
Art. 6. 
 
Al 3° comma dell'art. 17 della legge regionale n. 38/78 viene aggiunta la lettera "
f.
".
Art. 7. 
 
Il 2° comma dell'art. 3 della legge regionale n. 38/78 è sostituito dal seguente: "
Gli accertamenti e gli adempimenti richiesti dagli interventi di cui alle lettere d), f) dell'art. 2, sono demandati ai Comuni, i quali possono avvallersi degli uffici tecnici periferici regionali.
".
Art. 8. 
 
Il 1° comma dell'art. 4 della legge regionale n. 38/78 è sostituito dal seguente: "
Gli interventi e le opere di pronto soccorso necessari alla tutela della incolumità e dell'igiene pubbliche possono essere realizzati anche con opere aventi carattere definitivo, quando siano più economiche o meglio rispondenti alle pubbliche esigenze.
".
Art. 9. 
 
Il 7° comma dell'art. 7 della legge regionale n. 38/78 è sostituito dal seguente: "
I Comuni devono provvedere agli adempimenti di cui ai precedenti commi entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte della deliberazione del Consiglio Regionale prevista dall'art. 9 della presente legge.
".
Titolo I. 
NORME TRANSITORIE
Art. 10. 
 
Ove, a seguito delle alluvioni del maggio '77, sia riconosciuta la necessità di ricostruire in altra sede i fabbricati distrutti o danneggiati, i Comuni, in assenza di strumento urbanistico operante ai sensi della legge regionale n. 56 del 5-12-1977 e successive variazioni, possono consentire le ricostruzioni in conformità alle previsione dei piani di ricostruzione attuativi della legge 12-1-1969, n. 7 , nei limiti della loro validità temporale, fissata in un decennio dalla loro approvazione all'art. 3 della citata legge.
Art. 11. 
 
L'applicazione del disposto del 2° comma dell'art 12 della legge regionale 38/78 viene estesa anche alla legge regionale 31-8-1977, n. 46 .
Art. 12. 
 
I benefici previsti dagli artt. 1 e 2 della presente legge sono estesi ai proprietari di fabbricati danneggiati dalle calamità atmosferiche del maggio e dell'ottobre 1977, che abbiano presentato, entro i termini, istanza di contributo.
 
Per quanto attiene all'evento alluvionale dell'agosto 1978 i benefici di cui al punto 5) dell'art. 2 sono estesi anche ai proprietari che non hanno ritenuto a suo tempo di presentare istanza di contributo ai sensi dell' art. 7 della citata legge regionale n. 38/78 .
 
Le domande per ottenere i benefici di cui ai precedenti commi debbono essere presentate entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 13. 
 
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' art. 127 della Costituzione e dell' art. 45 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 20 dicembre 1979
Aldo Viglione