Legge regionale n. 76 del 18 dicembre 1979  ( Versione vigente )
"Disposizioni per l'individuazione dei soggetti incaricati della realizzazione dei programmi di edilizia agevolata-convenzionata in esecuzione dell' art. 25 della legge 5 agosto 1978, n. 457 ."
(B.U. 20 dicembre 1979, n. 52)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Titolo I. 
ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - TIPI DI INTERVENTO E SOGGETTI ATTUATORI
Art. 1. 
(Ambito di applicazione)
 
Le disposizioni contenute nella presente legge si applicano per la individuazione dei soggetti da ammettere ai benefici di legge per la realizzazione degli interventi di edilizia agevolata-convenzionata, di cui alla lettera b) dell'art. 1 della legge 5 agosto 1978, n. 457 , per nuove abitazioni e per il recupero del patrimonio edilizio residenziale esistente, sulla base delle indicazioni da parte della Regione, degli ambiti territoriali di intervento.
Art. 2. 
(Riparto territoriale degli interventi)
 
La Regione provvede a ripartire gli interventi di edilizia agevolata-convenzionata, finanziati ai sensi dell' art. 36 della legge 5 agosto 1978, n. 457 , per ambiti territoriali comunali o sovraccomunali assicurando la priorità agli interventi rivolti al recupero del patrimonio edilizio esistente, se ritenuti compatibili con i propri indirizzi programmatici e territoriali.
 
A tal fine, a favore di ciascuna categoria di operatori legittimati alla realizzazione di interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, deve essere riservato il 5 per cento dei contributi totalmente disponibili stanziati dall' art. 36 della legge 5 agosto 1978, n. 457 .
 
Le categorie di operatori di cui al precedente comma sono:
a) 
Comuni e Istituti Autonomi per le Case Popolari o loro consorzi;
b) 
Cooperative edilizie a proprietà indivisa e a proprietà divisa o loro consorzi;
c) 
Imprese di costruzione o loro consorzi;
d) 
Privati proprietari anche riuniti in consorzio nelle forme di legge.
 
Qualora gli interventi di risanamento finanziabili non impegnassero l'intera quota riservata a ciascuna categoria, la conseguente disponibilità di contributi deve essere prioritariamente assegnata, sulla base degli interventi di risanamento finanziabili, a favore di altre categorie di operatori, ed, in mancanza di interventi finanziabili, deve essere attribuita all'importo complessivo di contributo da destinare alla realizzazione di nuove abitazioni.
 
Qualora gli interventi di risanamento finanziabili a favore di una o più categorie di operatori eccedesse la disponibilità di contributo assegnabile ai sensi del secondo comma del presente articolo, verificata la indisponibilità di contributi non utilizzati per la stessa destinazione dalla parte di altre categorie, i contributi necessari sono posti a carico della aliquota di riparto definita dal Comitato per l'Edilizia Residenziale (CER) a favore della medesima categoria di operatori per la realizzazione di nuove abitazioni.
Art. 3. 
(Interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente)
 
Ai fini dell'ammissione ai benefici dei finanziamenti previsti dalla legge 5 agosto 1978, n. 457 , per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, i Comuni sono tenuti alla formulazione di un programma complessivo di intervento il quale deve contenere dettagliati elementi di informazione circa la situazione abitativa presente nel territorio comunale.
 
L'individuazione degli interventi di recupero, di cui al precedente art. 2, da ammettere ai finanziamenti deve essere operata sulla base degli elementi di informazione e delle priorità previste dal programma di intervento comunale di cui al precedente comma che deve a tal fine indicare:
a) 
consistenza e stato di conservazione del patrimonio esistente pubblico e privato a destinazione residenziale sul quale il Comune intende che si intervenga;
b) 
stima del fabbisogno pregresso e di sostituzione;
c) 
dotazione di strumentazione urbanistica attuativa con specifico riferimento alle norme di carattere generale contenute nella legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 , e successive modificazioni ed integrazioni, ed a quelle di carattere particolare di cui al titolo IV della legge 5 agosto 1978, n. 457 ;
d) 
ordine di priorità degli interventi richiesti anche in rapporto alle modalità di finanziamento previsti, ai costi presunti ed ai tempi di realizzazione;
e) 
eventuale necessità di alloggi di temporaneo trasferimento o di rotazione, per consentire lo spostamento degli attuali occupanti.
 
Inoltre per ciascun immobile indicato nel programma deve essere precisato:
a) 
il grado di occupazione ed indice di affollamento con specificazione della tipologia degli alloggi e della dotazione di servizi igienico-sanitari e tecnologici;
b) 
il titolo di godimento e la situazione socio-economica degli attuali occupanti;
c) 
la categoria dell'intervento di recupero richiesto secondo le definizioni di cui all' art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457 .
 
I programmi di intervento per il recupero del patrimonio edilizio esistente, di cui al presente articolo e le varianti di aggiornamento annuale, sono approvati con deliberazione immediatamente esecutiva del Consiglio comunale e soggetta al solo controllo di legittimità ai sensi dell' art. 59 della legge 10 febbraio 1953, n. 62 , e debbono essere inoltrati alla Regione almeno sei mesi prima del termine fissato per gli adempimenti regionali previsti dal n. 5) dell'art. 9 della legge 5 agosto 1978, n. 457 .
Art. 4. 
(Localizzazione degli interventi per nuove abitazioni)
 
I contributi disposti ai sensi e per gli effetti dell' art. 36 della legge 5 agosto 1978, n. 457 , al netto dei contributi necessari al finanziamento degli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente di cui al precedente art. 2, sono destinati alle categorie di soggetti attuatori legittimati alla realizzazione di nuove abitazioni, secondo le rispettive aliquote di riparto definite dal Comitato per l'Edilizia Residenziale (CER).
 
La localizzazione degli interventi edilizi di nuove abitazioni da realizzarsi a cura dei Comuni e degli Istituti Autonomi per le Case Popolari o loro consorzio, nei limiti dell'aliquota loro attribuibile di cui al precedente comma, e formulata dalla Regione sulla base di specifici programmi di intervento proposti dagli Enti Pubblici predetti, da presentare alla Regione stessa nei tempi e con le modalità stabilite dall'ultimo comma del precedente art. 3.
 
Qualora le proposte di intervento da parte della categoria degli Enti Pubblici di cui al precedente comma, risultassero inferiori all'aliquota massima loro assegnabile, l'importo di contributo resosi disponibile deve essere suddiviso paritariamente fra le altre categorie di operatori legittimati alla realizzazione degli interventi di cui al presente articolo.
 
Sulla base degli importi di investimento attribuibili per ciascuna categoria, la Regione, tenuto conto della localizzazione dei contributi assegnati agli interventi di recupero, provvede a ripartire le relative disponibilità per gli ambiti territoriali di intervento, di norma sovraccomunali per le cooperative edilizie o loro consorzi, di norma comunali per le imprese di costruzione o loro consorzi.
Art. 5. 
(Destinazioni di intervento e soggetti attuatori))
 
I contributi previsti dall' art. 36 della legge 5 agosto 1978, n. 457 , per la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria, risanamento, ristrutturazione edilizia e ristrutturazione urbanistica, secondo le definizioni contenute all' art. 31 della stessa legge 5 agosto 1978, n. 457 , sono attribuibili:
a) 
per abitazioni da assegnare in proprietà, a: Comuni, Istituti Autonomi per le Case Popolari o loro consorzio, cooperative edilizie a proprietà divisa o loro consorzi, imprese di costruzione o loro consorzi, nonché privati proprietari anche riuniti in consorzio nelle forme di legge;
b) 
per le abitazioni da concedere in locazione, a: Comuni, Istituti Autonomi per le Case Popolari o loro consorzio, privati proprietari, anche riuniti in consorzi nelle forme di legge, attraverso la stipula di apposite convenzioni, nonché cooperative edilizie a proprietà indivisa o loro consorzi.
 
I contributi di cui al primo comma dell'art. 4 della presente legge, per la realizzazione di nuove abitazioni sono attribuibili:
a) 
per le abitazioni da assegnare in proprietà, a: Comuni, Istituti Autonomi per le Case Popolari o loro consorzio, cooperative edilizie a proprietà divisa o loro consorzio, e imprese di costruzione o loro consorzi.
b) 
per le abitazioni da assegnare in locazione, a: Comuni, Istituti Autonomi per le Case Popolari o loro consorzio, cooperative edilizie a proprietà indivisa o loro consorzi.
Titolo II. 
NORME PER LA INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI ATTUATORI
Art. 6. 
(Recupero e nuove abitazioni - Enti Pubblici)
 
L'individuazione dei Comuni e degli Istituti Autonomi per le Case Popolari o loro Consorzio, sia per interventi sul patrimonio edilizio esistente sia per la realizzazione di nuove abitazioni, avviene nell'ambito delle rispettive disponibilità sulla base dei programmi di intervento, formulati dagli Enti Pubblici predetti, ai sensi degli articoli 3 e 4 della presente legge ed è subordinata alla sola verifica di compatibilità con gli indirizzi programmatici e territoriali della Regione.
Art. 7. 
(Recupero del patrimonio edilizio esistente - cooperative edilizie - imprese di costruzione - privati proprietari)
 
Per la individuazione delle cooperative edilizie o loro consorzi, delle imprese di costruzione o loro consorzi, nonché dei privati proprietari anche riuniti in consorzio nelle forme di legge, da ammettere a finanziamento per la realizzazione di interventi di recupero del patrimonio abitativo esistente, la Regione provvede ad emettere appositi bandi di concorso, nei termini e con le modalità di cui al successivo art. 9, differenziati per ciascuna categoria di operatori sulla base dei programmi di intervento per il recupero di cui al precedente art. 3, preventivamente recepiti, se ritenuti ammissibili, nel programma regionale di localizzazione.
Art. 8. 
(Nuove abitazioni, cooperative edilizie e imprese di costruzione))
 
Per la individuazione delle cooperative edilizie e loro consorzi, e delle imprese di costruzione o loro consorzi, la Regione provvede ad emettere appositi bandi di concorso, per la realizzazione di nuove abitazioni, nei limiti delle disponibilità finanziarie assegnabili a ciascuna categoria di soggetti attuatori ai sensi dell'art. 4 della presente legge, a valere per i singoli ambiti territoriali individuati nel programma di localizzazione, nei termini e con le modalità di cui al successivo art. 9.
Art. 9. 
(Bandi di concorso)
 
Per le finalità di cui alla presente legge la Regione provvede ad emettere bandi di concorso, differenziati per categorie di operatori, per singoli comuni o per ambiti sovraccomunali, secondo quanto previsto nel presente articolo.
 
Il bando di concorso è pubblicato mediante l'affissione di manifesti all'Albo Pretorio del Comune individuato nel programma di localizzazione, nella sede del Comitato Comprensoriale in luogo aperto al pubblico, e mediante pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
 
La Regione, in fase attuativa, può inoltre prevedere ulteriori forme di pubblicità.
 
Il bando dovrà indicare:
a) 
la localizzazione dell'intervento;
b) 
le caratteristiche, le modalità e i tempi dell'intervento, l'importo ammesso a finanziamento pubblico e relativi massimali definiti ai sensi della lettera g) dell'art. 4 della legge 5 agosto 1978, n. 457 , nonché eventuali indicazioni in ordine ai costi massimi di costruzione;
c) 
le agevolazioni creditizie ed i tassi di riferimento in relazione ai limiti massimi di reddito per l'accesso ai finanziamenti;
d) 
i requisiti soggettivi dei beneficiari;
e) 
le condizioni di ammissibilità degli operatori;
f) 
i documenti da allegare alla domanda;
g) 
i criteri oggettivi di scelta degli operatori ed il ricorso al sorteggio a condizioni di parità;
h) 
il termine per la presentazione della domanda documentata, non superiore a 30 giorni dalla data di pubblicazione del bando.
 
Il bando dovrà contenere l'indicazione che, all'atto della presentazione della domanda, le cooperative edilizie o loro consorzi devono presentare l'elenco nominativo, documentato secondo le disposizioni e le modalità previsti nel bando stesso, dei soci prenotatari in numero non eccedente quello delle abitazioni indicate nel bando medesimo per singolo ambito territoriale, aumentato in misura non inferiore al 50% e non superiore al 100% di soci aspiranti per le sostituzioni necessarie in sede di definitiva assegnazione.
 
La quota di riserva deve indicare l'ordine di priorità. Qualora detta riserva venga esaurita, per l'assegnazione delle abitazioni disponibili si procederà a sorteggio fra tutti i soci della cooperativa o del consorzio iscritti al momento del bando e, in assenza, tra tutti i soci delle cooperative che hanno partecipato al concorso per lo stesso ambito territoriale.
Art. 10. 
(Criteri di priorità per cooperative edilizie)
 
Nei limiti delle disponibilità definite nel programma di localizzazione, la scelta delle cooperative edilizie o loro consorzi deve essere operata sulla base dei seguenti criteri:
a) 
reddito medio della cooperativa derivante dal reddito dei soci prenotatari e dei soci aspiranti, determinato ai sensi dell' art. 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457 ;
b) 
percentuale dei soci, in relazione alla consistenza del programma costruttivo, che risiedono o prestano la propria attività lavorativa nel Comune o nell'ambito territoriale sovraccomunale definito dalla Regione;
c) 
disponibilità alla realizzazione di interventi aggiuntivi, con altra forma di finanziamento in edilizia convenzionata ai sensi dell' art. 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 , o degli artt. 7 e 8 della legge 23 gennaio 1977, n. 10 , e relativa misura, mediante specifico impegno;
d) 
maggior numero di alloggi realizzabili col finanziamento disponibile nel programma di localizzazione;
e) 
sistemi costruttivi e tipologie proposte, rapportate alla dimensione dell'intervento, finalizzati al contenimento dei costi;
f) 
realizzazione finalizzata al risparmio energetico e all'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili;
g) 
appartenenza a consorzi regionali di cooperative edilizie;
h) 
anzianità della cooperativa rilevata dalla percentuale di soci fondatori ancora presenti fra i soci prenotatari che non abbiano rinunciato a precedenti finanziamenti pubblici;
i) 
partecipazione della cooperativa o del consorzio ai precedenti bandi di concorso emessi a valere sui finanziamenti dei relativi progetti biennali previsti dalla legge 5 agosto 1978, n. 457 , per la quale sia stata riconosciuta idonea la documentazione in tale sede presentata;
l) 
risultato dell'attività pregressa svolta dalla cooperativa o dal consorzio mediante la realizzazione di interventi di edilizia agevolata fruente di contributo pubblico o di autofinanziamento.
 
Per la individuazione delle cooperative edilizie o loro consorzi beneficiarie dei finanziamenti per interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, valgono i seguenti criteri prioritari integrativi dei criteri elencati al precedente comma:
a) 
maggior percentuale dei soci che risultano, alla data di emissione del bando, residenti nel fabbricato oggetto dell'intervento proposto;
b) 
realizzazione di interventi integrati con Enti Pubblici, imprese di costruzione o loro consorzi, o privati proprietari anche riuniti in consorzio nelle forme di legge.
Art. 11. 
(Criteri di priorità per imprese di costruzione)
 
Nei limiti delle disponibilità definite nel programma di localizzazione, la scelta delle imprese di costruzione o loro consorzi, a seguito di presentazione di apposito schema di progetto proposto dagli operatori medesimi, deve essere operata sulla base dei seguenti criteri:
a) 
maggior superficie complessiva come definita all'art. 7 del D.M.LL.PP. in data 21 dicembre 1978, n. 822 e maggior numero di alloggi realizzabili col finanziamento disponibile nel programma di localizzazione;
b) 
sistema costruttivo e tipologie edilizie contenute nello schema di progetto proposto, finalizzati al contenimento dei costi;
c) 
tempi per la realizzazione dei progetti;
d) 
utilizzo di fonti di energia rinnovabile e realizzazione di interventi finalizzati al massimo risparmio energetico;
e) 
disponibilità alla realizzazione di interventi aggiuntivi, con altra forma di finanziamento, in edilizia convenzionata ai sensi dell' art. 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 o degli artt. 7 e 8 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 , e relativa misura, mediante specifico impegno;
f) 
risultato dell'attività svolta dall'impresa di costruzione o dal consorzio nel settore della edilizia agevolata fruente di contributo pubblico;
g) 
fatturato medio annuo e consistenza annua delle maestranze degli ultimi cinque anni;
h) 
attrezzatura specialistica di prefabbricazione e industrializzazione;
i) 
appartenenza a consorzi di imprese di costruzione.
 
Per la individuazione delle imprese di costruzione o loro consorzi, beneficiari dei finanziamenti disposti per interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, valgono i seguenti criteri prioritari integrativi dei criteri elencati al precedente comma:
a) 
operatori che abbiano stipulato con il Comune, individuato nel programma di localizzazione, la convenzione speciale prevista dall' art. 32 della legge 5 agosto 1978, n. 457 ;
b) 
realizzazione di interventi integrati con Enti Pubblici, o cooperative edilizie o loro consorzi o privati proprietari anche riuniti in consorzio nelle forme di legge.
Art. 12. 
(Criteri di priorità per privati proprietari)
 
Nei limiti delle disponibilità definite nel programma di localizzazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente la scelta dei privati proprietari, anche riuniti in consorzio nelle forme di legge, deve essere operata sulla base del seguenti criteri:
a) 
tipo di intervento proposto, assegnando la priorità agli interventi di recupero che più incidono ai fini di un risanamento complessivo del patrimonio residenziale obsoleto, con particolare riferimento ai centri storici ed alla perimetrazione del centro urbano;
b) 
percentuale di privati proprietari, in relazione al numero di alloggi previsti nell'intervento, che abitano nel proprio alloggio da recuperare;
c) 
classi di reddito dei privati proprietari che abitano il proprio alloggio da recuperare;
d) 
interventi integrati di privati proprietari, anche riuniti in consorzio, con Enti Pubblici, o cooperative Edilizie o loro consorzi o imprese di costruzione o loro consorzi.
 
Vale inoltre il criterio prioritario integrativo dei criteri elencati al precedente comma, a favore di quegli interventi dichiarati urgenti e rilevanti da parte del Comune localizzato nei programmi di intervento per il recupero del patrimonio edilizio esistente di cui all'art. 3 della presente legge.
Art. 13. 
(Presentazione delle domande)
 
Le domande redatte su apposito modulo fornito dalla Regione, che può essere ritirato anche presso il Comune sede della localizzazione o presso la sede del Comitato Comprensoriale, devono pervenire, entro e non oltre il termine perentorio di 30 giorni dalla data di pubblicazione del bando di concorso, all'ufficio Protocollo Generale dell'Assessorato Regionale competente, ed in copia, per informazione, al Comune ed al Comitato Comprensoriale interessati in merito alle quali gli Enti predetti possono far pervenire alla Regione eventuali osservazioni.
 
Alla domanda da presentarsi alla Regione devono essere allegati tutti i documenti probanti, pena l'esclusione dal concorso, indicati nel bando e riportati nell'elenco analitico contenuto nel modulo di cui al precedente comma.
Art. 14. 
(Individuazione dei soggetti attuatori)
 
Successivamente alla data di scadenza dei termini fissati dal bando di concorso per la presentazione delle domande, la Giunta Regionale, sentita la Commissione Consiliare competente previa consultazione delle organizzazioni regionali dei soggetti attuatori, in esecuzione dell' art. 25 della legge 5 agosto 1978, n. 457 , con propria deliberazione, individua i soggetti incaricati della realizzazione degli interventi edilizi, mediante l'applicazione, anche attraverso l'attribuzione di indici numerici, dei criteri indicati a precedenti artt. 10, 11 e 12 della presente legge.
 
L'elenco dei soggetti individuati ai sensi del comma precedente o del n. 2) dell'art. 25 della legge 5 agosto 1978, n. 457 , unitamente al programma di localizzazione, è approvato dal Consiglio Regionale, su proposta della Giunta Regionale, entro i termini stabiliti dal n. 5) dell'art. 9 della legge 5 agosto 1978, n. 457 .
Art. 15. 
(Verifica dei requisiti)
 
Per i soggetti individuati ai sensi del precedente articolo l'Assessorato Regionale competente provvede alla verifica dei requisiti dei soggetti attuatori e dei soci assegnatari delle cooperative edilizie o loro consorzi, nonché della documentazione probante relativa ai singoli criteri di selezione che hanno determinato l'assegnazione dei punteggi preferenziali.
 
Qualora si verifichi la mancanza di alcune delle condizioni che hanno determinato l'ammissione ai finanziamenti, l'Assessorato Regionale competente, sentito l'operatore interessato, ne propone alla Giunta Regionale la decadenza o l'arretramento.
 
La Giunta Regionale, sentita la Commissione Consiliare competente, individua il nuovo beneficiario.
Art. 16. 
(Disposizioni particolari per il recupero del patrimonio edilizio esistente)
 
Qualora, sulla base dei programmi di intervento per il recupero del patrimonio edilizio esistente, di cui all'art. 3 della presente legge, recepiti nel programma di localizzazione regionale, risultino esattamente individuati i soggetti attuatori, gli stessi sono direttamente ammessi ai benefici finanziari disposti ai sensi dell' art. 36 della legge 5 agosto 1978, n. 457 , previa verifica delle sole condizioni di ammissibilità contenute nel bando di concorso.
Art. 17. 
(Interventi integrati)
 
In coerenza ai propri indirizzi programmatici e territoriali, tenuto conto dell'esigenza di realizzare economie di scala, sulla base di specifici progetti, proposti congiuntamente da consorzi di cooperative edilizie e da consorzi di imprese di costruzione, di consistenza non inferiore a 1.000 alloggi, che prevedano anche interventi di sperimentazione al fine di contenere i costi di costruzione e di gestione, la Regione può disporre il relativo finanziamento anche a valere sulle previsioni dei futuri esercizi finanziari relativi ai successivi progetti biennali previsti nel Programma decennale di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 457 , nel rispetto delle quote d riparto a favore di ciascuna categoria di operatori.
 
La individuazione delle iniziative, di cui al precedente comma, da ammettere ai finanziamenti è operata dalla Commissione Consiliare competente a seguito di emissione di apposito bando di concorso.
Titolo III. 
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 18. 
(Completamento dei programmi in corso)
 
Un'aliquota non superiore al 50% dei finanziamenti disposti a favore di ciascuna categoria di operatori dal II progetto biennale della legge 5 agosto 1978, n. 457 , destinati alla realizzazione di interventi di edilizia agevolata-convenzionata può essere riservata al completamento urbanistico o al completamento edilizio delle iniziative avviate in esecuzione del primo progetto biennale finanziato ai sensi della stessa legge 5 agosto 1978, n. 457 , che rientrano negli ambiti territoriali previsti nel programma di localizzazione regionale.
 
L'entità del completamento deve essere in ogni caso commisurata alla effettiva disponibilità di aree da parte del Comune individuato nel programma di localizzazione e non può comunque essere complessivamente superiore ai limiti dimensionali minimi previsti per classi di Comuni nel bando relativo all'intervento originario.
 
Per le cooperative edilizie o loro consorzi l'intervento di completamento finanziabile deve essere inoltre rapportato al numero dei soci, assegnatari degli alloggi previsti nell'intervento costruttivo, esclusi dai benefici finanziari disposti dal I progetto biennale della legge 5 agosto 1978, n. 457 , ancora presenti nella cooperativa o nel consorzio, verificato alla data di pubblicazione dei bandi di concorso di cui al precedente art. 9.
 
I soggetti che intendono beneficiare dei finanziamenti per il completamento di cui ai precedenti commi, sono tenuti a presentare domanda nei termini e con le modalità previste dall'art. 13 della presente legge.
 
I fondi non utilizzati per la finalità di cui sopra da ciascuna categoria di operatori, sono destinati al finanziamento di nuove abitazioni a valere sul secondo progetto biennale della legge 5 agosto 1978, n. 457 .
Art. 19. 
(Disposizioni transitorie)
 
In sede di prima applicazione, i Comuni e gli Istituti Autonomi per le Case Popolari o loro consorzio; nell'ambito della rispettiva competenza, sono tenuti a presentare alla Regione, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i programmi di intervento per il recupero del patrimonio edilizio esistente ed i programmi di intervento per le nuove abitazioni di cui, rispettivamente, ai precedenti artt. 3 e 4.
 
Ai fini della attribuzione dei contributi disposti dal secondo progetto biennale della legge 5 agosto 1978, n. 457 , per la realizzazione di interventi di edilizia agevolata-convenzionata, la Regione può individuare i soggetti attuatori delle iniziative di risanamento, anche in assenza del programma di intervento di cui al precedente art. 3, sulla base della partecipazione al bando da parte del soggetto attuatore interessato e previo parere di merito del Comune sede dell'intervento.
Art. 20. 
(Disposizione finale)
 
Le disposizioni contenute nella presente legge, si applicano per la individuazione dei soggetti incaricati della realizzazione dei programmi di edilizia agevolata-convenzionata, comunque fruenti di contributo statale o regionale.
 
Per quanto non previsto dalla presente legge, sempre che non siano in contrasto con essa, si applicano le disposizioni di carattere più generale contenute nella legge 22 ottobre 1971, n. 865 , e 5 agosto 1978, n. 457.
 
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 18 dicembre 1979
Aldo Viglione