Legge regionale n. 58 del 04 settembre 1979  ( Versione vigente )
"Istituzione della tassa di concessione regionale per l'abilitazione all'esercizio venatorio."
(B.U. 11 settembre 1979, n. 37)

Sommario:               

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
 
La Regione istituisce la tassa di concessione regionale per il rilascio della abilitazione all'esercizio venatorio.
 
L'abilitazione di cui al precedente comma è soggetta a rinnovo annuale.
[1]
 
Nel caso di diniego della licenza di porto d'armi per uso di caccia è disposto il rimborso della somma pagata a titolo di tassa di concessione regionale, su richiesta del contribuente ai sensi dell' articolo 15 della legge regionale 29-12-1971 n. 1 .
 
La tassa di rinnovo non è dovuta qualora non si eserciti la caccia durante l'anno.
Art. 2. 
 
La tassa di cui al precedente articolo si corrisponde con versamento su apposito conto corrente postale intestato alla Tesoreria della Regione Piemonte.
Art. 3. 
 
Gli introiti derivanti dall'attuazione della presente legge saranno iscritti nello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale a decorrere dall'anno finanziario 1979 e saranno destinati al finanziamento degli interventi per la protezione e la tutela della fauna e per la disciplina della caccia.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 4 settembre 1979
Aldo Viglione

Note:

[1] In questo comma dell'articolo 1 il secondo periodo è stato soppresso ad opera del primo comma dell'articolo 4 della legge regionale 20 del 1983 a partire dal 1 gennaio 1984.