Legge regionale n. 54 del 31 agosto 1979  ( Versione vigente )
"Disciplina dei complessi ricettivi all'aperto."[1][2]
(B.U. 11 settembre 1979, n. 37)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.[3] 
(...)
Art. 2.[4] 
(...)
Art. 3. 
(Caratteristiche tecniche e classificazione)
 
I complessi ricettivi turistici all'aperto devono rispondere alle caratteristiche tecniche elencate nell'allegato 1 e sono classificati nelle categorie e secondo i principi di cui all'allegato 2, tabelle A e B.
 
(...)
[5]
 
(...)
[6]
Art. 4.[7] 
(...)
Art. 5.[8] 
(...)
Art. 6.[9] 
(...)
Art. 7.[10] 
(...)
Art. 8.[11] 
(...)
Art. 9.[12] 
(...)
Art. 10.[13] 
(...)
Art. 11.[14] 
(...)
Art. 12.[15] 
(...)
Art. 13.[16] 
(...)
Art. 14.[17] 
(...)
Art. 15.[18] 
(...)
Art. 16. 
(Deroghe ed esclusioni)
 
Le disposizioni della presente legge non si applicano agli insediamenti occasionali, che non eccedono comunque le 48 ore, di singole tende o di altri mezzi di soggiorno mobili singoli, in località in cui non siano disponibili posti in campeggio autorizzato.
 
Campeggi mobili organizzati da enti ed associazioni senza fine di lucro per scopi sociali, culturali e sportivi, della durata massima di 60 giorni sono consentiti solamente in aree pubbliche o private ove siano assicurati i servizi generali indispensabili per garantire il rispetto delle norme igienico sanitarie e la salvaguardia della pubblica salute. Ai sensi dell' art. 56 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 il Sindaco concede le necessarie autorizzazioni per i campeggi mobili organizzati di cui al presente comma.
2 bis. 
Campeggi fissi, organizzati dai soggetti di cui al comma 2, che utilizzano strutture mobili per periodi di durata non superiore a venti giorni, sono consentiti su aree specificamente attrezzate ovvero disponibili al campeggio libero. Per lo svolgimento di tali campeggi, gli enti e le associazioni presentano al comune una dichiarazione di inizio attività attestante:
[19]
a) 
il periodo di svolgimento del campeggio;
b) 
le generalità dell'adulto responsabile designato;
c) 
il numero e l'età dei partecipanti;
d) 
l'area prescelta;
e) 
l'autorizzazione e le generalità del proprietario o del gestore dell'area;
f) 
la stipula di idonea assicurazione per il pagamento di eventuali danni ed il ripristino dello stato dei luoghi;
g) 
la presenza delle seguenti condizioni minime per l'utilizzo dell'area:
1) 
accesso all'area prescelta non interdetto per ragioni ambientali, naturalistiche, storiche ed artistiche;
2) 
sufficiente approvvigionamento di acqua potabile;
3) 
dotazione di cassetta di pronto soccorso ed annessi numeri telefonici utili in caso di emergenza;
4) 
impegno al ripristino dello stato dei luoghi;
5) 
impegno ad operare il trasporto dei rifiuti in luoghi di raccolta autorizzati;
6) 
smaltimento dei liquami mediante wc da campeggio, nella misura di uno ogni dieci partecipanti, quotidianamente svuotati in una fossa profonda almeno un metro, che deve essere collocata in zone non interessate da acquedotti o da sorgenti ad uso potabile e al di fuori delle eventuali aree di rispetto, disinfettata con materiali non inquinanti, e completamente ricoperta con la terra dello scavo al termine del suo utilizzo.
2 ter. 
(...)
[20]
2 quater. 
Campeggi itineranti, organizzati dai soggetti di cui al comma 2, che prevedono, di massima, spostamenti quotidiani e periodi di sosta nella medesima località non superiori alle quarantotto ore, sono consentiti, anche in assenza di autocertificazione, a seguito di una comunicazione da inviarsi con un anticipo di ventiquattro ore al Sindaco del comune interessato. Gli enti e le associazioni garantiscono che:
[21]
a) 
sia individuabile un adulto responsabile designato dall'associazione o ente organizzatore;
b) 
le aree individuate per la sosta siano state richieste al legittimo possessore, con eccezione dei terreni di proprietà di ente pubblico qualora il campeggio sia montato al tramonto e smontato l'alba successiva;
c) 
le attrezzature per il campeggio siano installate e rimosse in tempi non superiori alle quarantotto ore.
 
Per il soddisfacimento delle esigenze indicate al 1° e 2° comma del presente articolo il Comune o altro Ente Pubblico possono, in deroga alle norme di cui alla presente legge, provvedere ad attrezzare stabilmente aree con un minimo di 10 ed un massimo di 30 piazzole, assicurando i servizi generali indispensabili per garantire il rispetto delle norme igienico-sanitarie e la sicurezza degli utenti: tali aree vengono denominate "mini-aree di sosta" e contrassegnate con 1 stella.
[22]
 
In deroga alle norme di cui alla presente legge è consentito l'insediamento di un massimo di 3 tende o caravan presso aziende agricole che forniscano i servizi essenziali, dandone semplice comunicazione al Comune. Il Comune può, in relazione ad esigenze locali, autorizzare l'elevazione del numero di tende o caravan ad un massimo di 10 richiedendo in tal caso che vengano assicurati l'approvvigionamento idrico e i servizi igienici e lo smaltimento dei rifiuti.
[23]
 
Le prescrizioni della presente legge non si applicano per gli allestimenti ricettivi all'aperto che non presentino le caratteristiche di pubblico esercizio, dovendosi tali allestimenti assoggettare alla normativa vigente in materia edilizio-residenziale.
 
Il Comune può emanare, in relazione ad esigenze locali, disposizioni che pongano ulteriori limitazioni rispetto a quelle previste dalla presente legge o che vietino le forme di insediamento previste dall'art. 2 ultimo comma e dal presente articolo.
Art. 17.[24] 
(...)
Art. 18.[25] 
(...)
Art. 18 bis.[26] 
(...)
Art. 19.[27] 
(...)
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino addì 31 agosto 1979
ALDO VIGLIONE


Note:

[1] I commi 2,3,4 e 5 dell'articolo 2 della legge regionale 27 maggio 1980, n. 63 hanno modificato e integrato i punti 5),7), 15) e 16) dell' allegato A della legge.

[2] L'ottavo comma dell'art. 3 della legge regionale 30 agosto 1984 , n. 46 ha modificato l'allegatao B della legge

[3] L'articolo 1 è stato abrogato dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 27 della legge regionale 5 del 2019.

[4] L'articolo 2 è stato abrogato dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 27 della legge regionale 5 del 2019.

[5] Il comma 2 dell'articolo 3 è stato abrogato dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 27 della legge regionale 5 del 2019.

[6] Il comma 3 dell'articolo 3 è stato abrogato dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 27 della legge regionale 5 del 2019.

[7] L'articolo 4 è stato abrogato dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 27 della legge regionale 5 del 2019.

[8] L'articolo 5 è stato abrogato dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 27 della legge regionale 5 del 2019.

[9] L'articolo 6 è stato abrogato dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 27 della legge regionale 5 del 2019.

[10] L'articolo 7 è stato abrogato dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 27 della legge regionale 5 del 2019.

[11] L'articolo 8 è stato abrogato dalla lettera a del comma 1 dell'articolo 22 della legge regionale 38 del 2009.

[12] L'articolo 9 è stato abrogato dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 27 della legge regionale 5 del 2019.

[13] L'articolo 10 è stato abrogato dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 27 della legge regionale 5 del 2019.

[14] L'articolo 11 è stato abrogato dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 27 della legge regionale 5 del 2019.

[15] L'articolo 12 è stato abrogato dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 27 della legge regionale 5 del 2019.

[16] L'articolo 13 è stato abrogato dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 27 della legge regionale 5 del 2019.

[17] L'articolo 14 è stato abrogato dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 27 della legge regionale 5 del 2019.

[18] L'articolo 15 è stato abrogato dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 27 della legge regionale 5 del 2019.

[19] Nel comma 2 bis dell'articolo 16 le parole "al Sindaco del comune interessato, con un anticipo di sessanta giorni, un'autocertificazione " sono state sostituite dalle parole "al comune una dichiarazione di inizio attività" ad opera del comma 4 dell'articolo 2 della legge regionale 38 del 2009.

[20] Il comma 2 ter dell'articolo 16 è stato abrogato dalla lettera a del comma 1 dell'articolo 22 della legge regionale 38 del 2009.

[21] Il comma 2 quater dell'articolo 16 è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 4 del 2003.

[22] Questo comma dell'articolo 16 è stato inserito dal quinto comma dell'articolo 3 della legge regionale 46 del 1984.

[23] In questo comma dell'articolo 16 le parole "Il Comune può, in relazione ad esigenze locali, autorizzare l'elevazione del numero di tende o caravan ad un massimo di 10 richiedendo in tal caso che vengano assicurati l'approvvigionamento idrico e i servizi igienici e lo smaltimento dei rifiuti" sono state aggiunte ad opera del sesto comma dell'articolo 3 della legge regionale 46 del 1984.

[24] L'articolo 17 è stato abrogato dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 27 della legge regionale 5 del 2019.

[25] L'articolo 18 è stato abrogato dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 27 della legge regionale 5 del 2019.

[26] L'articolo 18 bis è stato abrogato dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 27 della legge regionale 5 del 2019.

[27] L'articolo 19 è stato abrogato dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 27 della legge regionale 5 del 2019.

[28] Il DPGR n. 36 del 28 maggio 2013 pubblicato sul B.U. n. 22 del 30 maggio 2013 ha modificato il paragrafo 16) di questo allegato

[29] Nell'allegato B, nel quadro di classificazione dell'all. 2 per i villaggi turistici, la categoria una stella nonchè il relativo punteggio minimo e le caratteristiche obbligatorie sono state abrogate ad opera del comma 8 dell'articolo 3 della legge regionale 46 del 1984.