Legge regionale n. 46 del 22 agosto 1979  ( Versione vigente )
"Istituzione del Fondo di solidarietà Roberto Crescenzio, Emanuele Jurilli e Carmine Civitate."
(B.U. 28 agosto 1979, n. 35)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
 
E' istituito presso la Presidenza del Consiglio Regionale un Fondo di solidarietà intitolato a Roberto Crescenzio, Emanuele Jurilli e Carmine Civitate allo scopo di:
a) 
intervenire con concrete forme di solidarietà nei confronti delle vittime del terrorismo e delle loro famiglie;
b) 
contribuire ad alleviare le conseguenze derivanti a persone, sedi e beni materiali per fatti conseguenti ad azioni terroristiche.
Art. 2. 
 
Il Fondo è gestito da un Comitato formato da 7 rappresentanti del Consiglio Regionale e da un rappresentante della Giunta Regionale e presieduto dal Presidente del Consiglio Regionale.
 
Il Comitato propone alla Giunta Regionale l'adozione dei provvedimenti di cui alla presente legge. La concessione delle provvidenze e l'attuazione delle iniziative relative sono disposte dal Presidente della Giunta Regionale, previa deliberazione della Giunta Regionale.
 
Il Comitato presenta annualmente al Consiglio Regionale, in occasione della discussione sul bilancio preventivo, una relazione sul proprio operato.
Art. 3. 
 
Per il finanziamento delle iniziative decise dal Comitato è costituito un fondo regionale formato:
a) 
dagli stanziamenti annuali disposti nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale;
b) 
da erogazioni di Enti pubblici e privati, di persone singole e associate.
 
Le erogazioni di cui alla lettera b) possono consistere sia in contributi finanziari sia in aiuti di altra forma, quali prestazioni di servizi e altri interventi che si rendessero opportuni.
Art. 4. 
 
Le somme versate ai sensi della lettera b) del precedente articolo saranno introitate in apposito capitolo da istituire nello stato di previsione dell'entrata di ciascun bilancio con la denominazione: "Somme versate da Enti o privati per il Fondo di solidarietà Roberto Crescenzio, Emanuele Jurilli e Carmine Civitate"; nello stato di previsione della spesa sarà corrispondentemente istituito apposito capitolo con analoga denominazione.
 
Gli stanziamenti dei capitoli di cui al precedente comma saranno stabiliti con apposite deliberazioni della Giunta Regionale assunte in corrispondenza delle effettuate erogazioni.
 
Il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 5. 
 
Ai fini dell'iscrizione in bilancio dello stanziamento di cui alla lettera a) del precedente articolo 3 è autorizzata, per l'anno finanziario 1979, la spesa di 30 milioni.
 
All'onere di cui al precedente comma si provvede, per l'anno finanziario 1979, mediante una riduzione di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa, del fondo speciale di cui al capitolo n. 12500 in corrispondenza dell'accantonamento ivi iscritto, al punto 3.5., per l'istituzione di nuovi parchi regionali; nello stato di previsione della spesa per lo stesso anno sarà conseguentemente istituito apposito capitolo con la denominazione: "Spese per l'attuazione degli interventi previsti dall'articolo 1 della legge regionale istitutiva del Fondo di solidarietà Roberto Crescenzio, Emanuele Jurilli e Carmine Civitate" e con lo stanziamento di 30 milioni in termini di competenza e di cassa.
 
Lo stanziamento del capitolo di cui al precedente comma sarà determinato, per gli anni finanziari 1980 e successivi, con le leggi di approvazione dei relativi bilanci.
 
Il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 6. 
 
La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell' art. 45, 6° comma, dello Statuto Regionale .
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 22 agosto 1979
ALDO VIGLIONE