Legge regionale n. 3 del 23 gennaio 1979  ( Versione vigente )
"Procedure per l'adozione dello stemma della Regione Piemonte."
(B.U. 30 gennaio 1979, n. 5)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
 
In attuazione del quarto comma dell'art. 1 dello Statuto , la Regione Piemonte, in vista dell'adozione del proprio stemma, bandisce un pubblico concorso di idee fra gli studenti delle scuole medie inferiori e superiori della Regione.
 
Gli studenti, con le modalità che verranno concordate con gli organi collegiali della scuola, dovranno avanzare proposte e suggerimenti che tengano conto delle tradizioni storiche, politiche, artistiche, culturali e della realtà socio-economica del Piemonte.
Art. 2. 
 
Gli autori dei lavori che verranno giudicati migliori parteciperanno a un viaggio in un'altra Regione d'Italia per conoscerne i corrispondenti aspetti socioculturali, secondo le modalità che verranno fissate con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.
Art. 3. 
 
L'Ufficio di Presidenza incaricherà un gruppo di artisti di tradurre graficamente le proposte e i suggerimenti che saranno giudicati più adatti a essere utilizzati come stemma della Regione Piemonte.
 
La scelta definitiva dello stemma verrà effettuata dal Consiglio regionale.
Art. 4. 
 
Per l'attuazione delle procedure previste dalla presente legge è istituita, ai sensi dell' art. 19, lettera a) dello Statuto regionale , una Commissione speciale, presieduta dal Presidente del Consiglio regionale e formata da un rappresentante per ciascun gruppo consiliare e da tre rappresentanti della Giunta regionale.
Art. 5. 
 
Ai fini dell'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di lire trenta milioni per l'anno 1979. Tale onere graverà sul capitolo 60 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1979.
Art. 6. 
 
La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell' art. 45, sesto comma dello Statuto regionale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 23 gennaio 1979
Aldo Viglione