Legge regionale n. 27 del 01 giugno 1979  ( Versione vigente )
"Provvedimenti relativi al finanziamento degli interventi resisi necessari a seguito degli eventi alluvionali del 7 agosto 1978 e integrazione della legge regionale 29 giugno 1978, n. 38 ."
(B.U. 12 giugno 1979, n. 24)

Sommario:               

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
 
La somma di 50 miliardi, assegnata alla Regione Piemonte, ai sensi della legge 19 gennaio 1979, n. 17 , è destinata, per 7.700 milioni, alle finalità di cui all' articolo 4 della legge 25 maggio 1970, n. 364 , secondo quanto disposto dall' articolo 1 della legge regionale 3 ottobre 1978, n. 60 e, per 42.300 milioni, alle finalità di cui all'articolo 2, lettere c) e d) della legge regionale 29 giugno 1978, n. 38 .
 
Al bilancio per l'anno finanziario 1979 sono conseguentemente apportate le seguenti variazioni:
 
- la dotazione del capitolo n. 1030 di entrata è ridotta, in termini di competenza e di cassa, da 11.000 milioni a 7.700 milioni;
 
- lo stanziamento del capitolo n. 3890 di spesa è ridotto in termini di competenza, da 11.000 milioni a 7.700 milioni, e, in termini di cassa, da 9.900 milioni a 7.700 milioni;
 
- la somma di 42.300 milioni è iscritta, in termini di competenza e di cassa, al capitolo n. 700 dello stato di previsione dell'entrata e al corrispondente capitolo n. 9400 dello stato di previsione della spesa.
 
Il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 2. 
 
Ai fini della concessione dei contributi di cui all' articolo 11 della L.R. 29 giugno 1978, n. 38 , è autorizzata, a decorrere dall'anno finanziario 1979, l'iscrizione nei bilanci regionali di appositi capitoli con le denominazioni: " Contributi in annualità per sopperire alle necessità derivanti da eventi alluvionali" e "Contributi in capitale per sopperire alle necessità derivanti da eventi alluvionali".
 
Lo stanziamento dei capitoli di cui al precedente comma sarà determinato con le leggi di approvazione, di variazione o di assestamento di ciascun bilancio.
 
Il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 3. 
 
La presente legge è dichiarata urgente ai termini dell' articolo 45, 6° comma, dello statuto regionale , ed entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 1° giugno 1979
Aldo Viglione