Legge regionale n. 15 del 03 aprile 1979  ( Versione vigente )
"Inquadramento nel ruolo dei Comuni del personale degli Enti Comunali di Assistenza, dei Patronati Scolastici e dei Consorzi dei Patronati Scolastici."
(B.U. 10 aprile 1979, n. 15)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
 
Il personale degli Enti Comunali di Assistenza, assegnato ai Comuni, ai sensi dell' art. 2, 2° comma, della L.R. 6.1.1978, n. 2 , in attuazione dell' art. 25 del D.P.R. 24-7-1977, n. 616 , è inquadrato nel ruolo organico del Comune di assegnazione, con effetto dal 1° gennaio 1978, in base alla qualifica e al livello posseduti presso l'Ente di provenienza alla data del 31-12-1977.
Art. 2. 
 
Il personale dei Patronati Scolastici e dei Consorzi dei Patronati Scolastici, assegnato ai Comuni, ai sensi dell' art. 3, della L.R. 20-7-1978, n. 44 , in attuazione dell' art. 45 del D.P.R. 24-7-1977, n. 616 , è inquadrato nel ruolo organico del Comune di assegnazione, con effetto dal 14-8-1978, in base alla qualifica posseduta presso l'Ente di provenienza alla data del 13-8-1978.
Art. 3. 
 
I Consigli Comunali provvedono entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge all'inquadramento del personale di cui ai precedenti articoli, nel rispetto dei diritti acquisiti.
Art. 4. 
 
Al personale di cui ai precedenti articoli saranno applicate le norme inerenti il contratto nazionale di lavoro per i dipendenti degli Enti Locali.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 3 aprile 1979
Aldo Viglione