Legge regionale n. 14 del 02 aprile 1979  ( Versione vigente )
"Adeguamento misura dell'indennità di carica."
(B.U. 10 aprile 1979, n. 15)

Sommario:               

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
 
L' art. 1 della legge regionale 13 ottobre 1972, n. 10 modificato dall' art. 1 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 33 , è sostituito dal seguente: "
L'indennità di carica spettante, ai sensi dell' art. 12 dello Statuto , ai Consiglieri regionali è determinata, a far data dal 1° gennaio 1984, nella misura del 66% dell'indennità mensile globale lorda spettante ai membri del Parlamento della Repubblica italiana, ai sensi della legge 31 ottobre 1965, n. 1261 . L'indennità è corrisposta in dodici rate mensili, con decorrenza dalla prima convocazione del Consiglio regionale dopo la proclamazione degli eletti e fino alla cessazione del mandato.
Ai Componenti il Consiglio regionale cui siano conferiti gli incarichi previsti dallo Statuto viene corrisposto un assegno integrativo mensile in relazione alle funzioni e alle attività svolte, commisurato alle seguenti percentuali dell'indennità parlamentare di cui al precedente comma:
- Presidente della Giunta regionale e Presidente del Consiglio regionale 35%;
- Vice Presidente della Giunta regionale 30%;
- Assessori regionali e Vicepresidenti del Consiglio regionale 20%;
- Componenti l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e Presidenti di Commissione legislativa permanente del Consiglio regionale 10%;
- Presidenti di Commisione legislativa permanente del Consiglio Regionale e Presidenti di Commissione speciali di cui all'art. 19 dello Statuto regionale 10%;
- Vice Presidenti delle Commissioni legislative permanenti del Consiglio regionale e Vice Presidenti di Commissioni speciali 5%.
Le indennità di cui al precedente comma sono corrisposte in dodici rate mensili, con decorrenza dal conferimento dell'ufficio o dell'incarico e fino alla cessazione dell'ufficio o dell'incaricato, comunque motivata.
"
[1]
Art. 2. 
 
L'onere di cui al precedente articolo graverà sul Capitolo 10 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1979 e seguenti.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 2 aprile 1979
Aldo Viglione

Note:

[1] Questo comma dell'articolo 1 è stato sostituito dal primo comma dell'articolo 1 della legge regionale 5 del 1984.