"Modificazione della legge regionale 4 settembre 1979, n. 59 : Provvedimenti per l'esercizio dello sgombero della neve."
(B.U. 20 dicembre 1979, n. 52)
Il Consiglio regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto il
visto.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
Art. 1.
Il primo comma dell'art. 7 è sostituito dal seguente: "
".
Entro il 31 maggio di ogni anno e contestualmente con l'invio della domanda di contributo per l'anno successivo, i soggetti di cui al primo comma dell'art. 2 inviano una relazione illustrativa, approvata dai rispettivi Organi deliberativi, dell'attività svolta, accompagnata dal bilancio consuntivo dell'esercizio per lo sgombero della neve nella stagione invernale trascorsa.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 18 dicembre 1979
Aldo Viglione