Legge regionale n. 73 del 17 dicembre 1979  ( Versione vigente )
"Definizione delle attribuzioni dei servizi regionali - Determinazione della dotazione organica del personale."[1]
(B.U. 18 dicembre 1979, n. 51)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
(Finalità)
 
La presente legge definisce le attribuzioni dei servizi del Consiglio Regionale, dei servizi della Giunta e del Presidente, dei servizi dell'Organo Regionale di Controllo e delle sue sezioni decentrate, dai servizi dei Comitati Comprensoriali nonché determina la dotazione organica complessiva e per livelli funzionali del personale regionale.
Art. 2. 
(Servizi del Consiglio Regionale)
 
La struttura del Consiglio Regionale è organizzata nei servizi indicati con le relative attribuzioni nell'allegato 1).
Art. 3. 
(Servizi funzionali per materia di cui si avvale la Giunta)
 
La Giunta Regionale si avvale dei servizi funzionali, per materia, indicati, con le relative attribuzioni, nell'allegato 2).
Art. 4. 
(Servizi di settore della Giunta)
 
La Giunta Regionale si avvale dei servizi di settore, indicati, con le relative attribuzioni, nell'allegato 3).
Art. 5. 
(Servizi funzionali del Presidente e della Giunta)
 
Il Presidente e la Giunta Regionale si avvalgono dei servizi funzionali, indicati, con le relative attribuzioni, nell'allegato 4).
Art. 6. 
(Servizi Affari Generali)
 
Le attribuzioni dei servizi Affari generali di cui all' art. 14 della legge regionale 28 febbraio 1979, n. 6 , sono descritte nell'allegato 5).
Art. 6 bis.[2] 
(Servizi comuni al Consiglio ed alla Giunta)
 
La Giunta Regionale si avvale dei servizi comuni di cui all'allegato n. 5/bis
Art. 7. 
(Servizi Regionali decentrati)
 
La Giunta Regionale si avvale dei servizi regionali decentrati, indicati, con le relative attribuzioni, nell'allegato 6).
 
In attesa delle norme di attuazione della legge 23-12-1978, n. 833 , inerente l'istituzione del Servizio Sanitario Nazionale, le unità organizzative decentrate nelle materie di medicina e veterinaria, di cui all' art. 15 della L.R. 28-2-1979, n.6 , continuano a svolgere le funzioni espletate al momento dell'entrata in vigore della presente legge con la dotazione organica secondo l'attuale consistenza numerica, risultante dalla tabella di seguito indicata.

D.S.
C.S.
I.
C.U.
S.
O.P.
O.
C.
Posiz.Divers.
TOT.
Consistenza numerica del personale dei servizi di Medicina
5
1
2
7
8
4
2
29
Consistenza numerica del personale dei servizi di Veterinaria
5
1
2
7
8
4
2
29
Art. 8. 
(Servizi del Comitato Regionale di Controllo e delle sue sezioni decentrate)
 
Il Comitato Regionale di Controllo e le sue sezioni decentrate si avvalgono dei servizi, indicati, con le relative attribuzioni, nell'allegato 7).
Art. 9. 
(Servizi dei Comitati Comprensoriali)
 
I Comitati Comprensoriali si avvalgono dei servizi indicati, con le relative attribuzioni, nell'allegato 8).
Art. 10.[3] 
(...)
Art. 11. 
(Oneri finanziari)
 
Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in 625 milioni per l'anno finanziario 1979 e in: 3.750 milioni per l'anno finanziario 1980 e per ciascuno degli anni finanziari successivi si provvede:
 
- per l'anno finanziario 1979 utilizzando, nella rispettiva misura di 500 milioni e di 125 milioni, le disponibilità esistenti ai capitoli n 200 e n. 220 dello stato di previsione della spesa per lo stesso anno;
 
- per gli anni finanziari 1980 e 1981 utilizzando le disponibilità iscritte, nel bilancio pluriennale 1979-1981, ai corrispondenti capitoli dei relativi esercizi finanziari.
Art. 12. 
(Pubblicazione e dichiarazione di urgenza)
 
La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell' art. 45 dello Statuto , ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 17 dicembre 1979
Aldo Viglione

Allegato A 
OMISSIS
Allegato B 
OMISSIS
Allegato C 
OMISSIS
Allegato D 
OMISSIS
Allegato E 
OMISSIS
Allegato F 
OMISSIS
Allegato G 
OMISSIS
Allegato H 
OMISSIS
Allegato I 
OMISSIS

Note:

[1] Con la legge regionale 17 luglio 1986, n. 28 "Istituzione del Servizio ispettivo sanitario e finanziamento sulla gestione delle UU.SS.SS.LL." viene istituito il Servizio ispettivo, ad integrazione dell'allegato 3 della presente legge.

[2] Questo articolo è stato inserito dal primo comma dell'articolo 3 della legge regionale 6 del 1981.

[3] Questo articolo è stato abrogato dal primo comma dell'articolo 7 della legge regionale 11 del 1982. Lo stesso comma ha determinato la nuova dotazione organica del personale della regione.