Legge regionale n. 71 del 10 dicembre 1979  ( Versione vigente )
"Modifica articolo 73, legge regionale 12 agosto 1974, n. 22 - Decorrenza inquadramento ai fini del trattamento di quiescenza del personale comandato ai sensi dell' art. 65, legge 10-2-1953, n. 62 ."
(B.U. 18 dicembre 1979, n. 51)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
(Decorrenza inquadramento)
 
L'art. 73, già modificato dall' art. 6 della L.R. 5-12-1975, n. 60 , è integrato dai seguenti commi: "
Il personale comandato o distaccato ai sensi dell' art. 65 della legge 10-2-1953, n. 62 , per la prima costituzione degli uffici regionali ed ivi in servizio alla data del 4-9-1974, che per qualsiasi motivo abbia cessato il servizio con diritto a pensione prima che sia trascorso almeno un anno intero nel nuovo rapporto, può chiedere che l'inquadramento nel ruolo degli impiegati regionali abbia decorrenza dalla data di inizio dell'effettivo servizio presso la Regione Piemonte.
La nuova decorrenza dell'inquadramento non darà luogo a conguagli, intendendosi ad ogni effetto regolato il trattamento economico con la corresponsione dell'assegno"una tantum"attribuito agli interessati ai sensi dell' art. 73, 2° comma della L.R. 12-8-1974, n. 22 .
".
Art. 2. 
(Disposizioni finanziarie)
 
Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati per l'anno 1979 in L. 4.000.000, si provvede mediante una riduzione di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa, dello stanziamento di cui al Cap. n. 220 nello stato di previsione della spesa per lo stesso anno e mediante l'istituzione, nello stato di previsione medesimo, di apposito capitolo, con la denominazione "Maggiori oneri previdenziali ed assistenziali relativi alla posizione di dipendenti già cessati dal servizio" e con lo stanziamento di L. 4.000.000 in termini di competenza e di cassa.
 
Il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 10 dicembre 1979
Aldo Viglione