Legge regionale n. 70 del 10 dicembre 1979  ( Versione vigente )
"Trattamento di quiescenza, previdenza ed assistenza al personale dell'Ente di Sviluppo Agricolo del Piemonte (E.S.A.P.) e integrazione dell'articolo 21 della legge regionale n. 12 del 24 aprile 1974."
(B.U. 18 dicembre 1979, n. 51)

Sommario:               

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
 
Ai fini del trattamento di quiescenza, il personale dell'Ente di Sviluppo Agricolo del Piemonte (E.S.A.P.) è iscritto alla Cassa per le Pensioni ai Dipendenti degli Enti Locali (C.P.D.E.L.).
 
Ai fini del trattamento di previdenza ed assistenza per malattia il personale dell'Ente di Sviluppo Agricolo del Piemonte (E.S.A.P.) è iscritto all'Istituto Nazionale di Assistenza ai Dipendenti degli Enti Locali (I.N.A.D.E.L.).
 
Per i dipendenti dell'E.S.A.P., con in atto diverso trattamento di previdenza e quiescenza, è fatto salvo il diritto di optare per la prosecuzione del trattamento di previdenza e di quiescenza già in essere.
 
L'opzione può essere esercitata entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
Art. 2. 
 
Il primo comma dell'art. 21 della Legge Regionale 24-4-74, n. 12, è così integrato: "
Il personale, a domanda, viene posto a disposizione della Regione.
Le modalità di inquadramento nei ruoli regionali sono stabilite con leggi regionali.
"
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 10 dicembre 1979
Aldo Viglione