Legge regionale n. 66 del 03 dicembre 1979  ( Versione vigente )
"Istituzione della Riserva naturale del Bosco e dei laghi di Palanfré."
(B.U. 11 dicembre 1979, n. 50)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
(Istituzione della Riserva naturale del Bosco e dei laghi di Palanfré)
 
Ai sensi della legge 4 giugno 1975, n. 43 , è istituita, con la presente legge, la Riserva naturale del Bosco e dei laghi di Palanfré, Ente di diritto pubblico.
Art. 2. 
(Confini)
 
I confini della Riserva naturale del Bosco e dei laghi di Palanfré, incidenti sul Comune di Vernante, sono individuati nell'allegata planimetria, in scala 1:25.000, facente parte integrante della presente legge.
 
Il territorio della Riserva è delimitato con tabelle, da collocarsi in modo visibile lungo il perimetro, e recanti la scritta "Regione Piemonte - Riserva naturale del Bosco e dei laghi di Palanfré".
 
Le tabelle debbono essere mantenute in buono stato di conservazione e di leggibilità.
Art. 3. 
(Finalità)
 
Nell'ambito ed a completamento dei principi generali indicati nell' articolo 1 della legge regionale 4 giugno 1975, n. 43 , le finalità dell'istituzione della Riserva naturale del Bosco e dei laghi di Palanfré sono specificate secondo quanto segue:
 
1) tutelare e conservare le caratteristiche naturali, ambientali e paesaggistiche del Bosco e dei laghi di Palanfré, con particolare riguardo agli aspetti forestali e botanici;
 
2) organizzare il territorio per la fruizione a fini ricreativi, didattici, scientifici e culturali;
 
3) promuovere la qualificazione delle condizioni di lavoro delle popolazioni locali attraverso la valorizzazione delle attività agro-silvo-pastorali.
Art. 4. 
(Durata della destinazione)
 
La destinazione a Riserva naturale, attribuita con la presente legge al territorio individuato dal presente articolo 2, ha durata di anni 99, prorogabile alla scadenza.
Art. 5.[1] 
(Gestione)
 
Le funzioni di direzione e di amministrazione delle attività necessarie per il conseguimento delle finalità di cui al precedente articolo 3 sono esercitate da un Consiglio Direttivo composto da:
a) 
tre rappresentanti, di cui uno della minoranza, del Comune di Vernante;
b) 
tre rappresentanti del Consiglio della Comunità Montana Valle Gesso-Vermenagna-Pesio, di cui uno della minoranza;
c) 
tre rappresentanti designati dal Consiglio Regionale, sentito il parere del Comitato Comprensoriale di Cuneo.
 
Il Consiglio Direttivo adotta, entro 90 giorni dalla sua costituzione, lo Statuto della Riserva. Lo Statuto è approvato con decreto del Presidente della Giunta Regionale.
 
Lo Statuto deve prevedere:
a) 
il Consiglio Direttivo;
b) 
il Presidente.
 
I membri del Consiglio Direttivo ed il Presidente durano in carica fino al termine del mandato dei Consigli che li hanno eletti e possono essere riconfermati.
 
Alle riunioni del Consiglio Direttivo partecipa, con voto consultivo, un funzionario della Regione, nominato con decreto del Presidente della Giunta Regionale.
 
Il Consiglio Direttivo, nello svolgimento delle proprie funzioni, si avvale di un Comitato tecnico-scientifico, istituito dal Consiglio Regionale con propria deliberazione. I membri del Comitato tecnico-scientifico possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, alle quali debbono essere invitati .
 
Per l'espletamento delle funzioni di cui al primo comma del presente articolo, il Consiglio Direttivo utilizza il personale di cui al successivo articolo 6 e può avvalersi degli uffici regionali, comprensoriali, provinciali e del Comune di Vernante.
Art. 6. 
(Personale)
 
L'ordinamento e la pianta organica del personale della Riserva sono disciplinati con legge regionale, sentito il Consiglio Direttivo.
Art. 7. 
(Controllo)
 
La Riserva naturale del Bosco e dei laghi di Palanfré ha un proprio bilancio.
 
Il bilancio preventivo deve essere presentato dal Consiglio Direttivo, sentito il Comitato tecnico-scientifico, alla Giunta Regionale entro il 31 luglio dell'anno precedente a quello cui si riferisce; il rendiconto consuntivo finanziario, patrimoniale ed economico entro il 31 marzo dell'anno successivo all'anno finanziario cui si riferisce.
 
I bilanci di cui al comma precedente sono sottoposti all'approvazione, con deliberazione, della Giunta Regionale.
 
L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.
 
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo diventano esecutive dopo approvazione, con deliberazione, da parte della Giunta Regionale.
 
Le deliberazioni di cui al comma precedente debbono essere inviate alla Giunta Regionale entro 5 giorni dalla data nella quale sono state adottate e la Giunta Regionale deve provvedere entro il termine di 15 giorni dal ricevimento degli atti. Trascorso tale termine le deliberazioni si intendono tacitamente approvate.
Art. 8. 
(Norme vincolistiche)
 
Sull'intero territorio della Riserva naturale del Bosco e dei laghi di Palanfré, oltre al rispetto delle leggi statali e regionali in materia di tutela dell'ambiente, della flora e della fauna, nonché delle leggi sulla caccia e sulla pesca è fatto divieto di:
a) 
aprire e coltivare cave di qualsiasi natura;
b) 
esercitare l'attività venatoria. Sono consentiti gli interventi tecnici di cui alla legge regionale 20 ottobre 1977, n. 50 ;
c) 
alterare e modificare le condizioni naturali di vita degli animali;
d) 
costruire nuove strade e ampliare le esistenti se non in funzione della finalità della riserva, a norma del 4° comma dell'articolo 30 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 ;
e) 
esercitare attività ricreative e sportive con mezzi meccanici fuori strada;
f) 
effettuare interventi di demolizione di edifici esistenti o di costruzione di nuovi edifici o di strutture, stabili o temporanee che possano deteriorare le caratteristiche ambientali dei luoghi.
 
La costruzione di nuovi edifici od opere che determinino modificazioni allo Stato attuale dei luoghi, fatta salva ogni altra autorizzazione prevista per legge, deve essere autorizzata dal Presidente della Giunta Regionale, sentito il Consiglio Direttivo della Riserva naturale ed il Comune di Vernante.
 
Fino all'approvazione del piano naturalistico di cui all' articolo 8 della legge regionale 4 settembre 1979, n. 57 , e del relativo piano di assestamento, i tagli boschivi sono regolati in base alle norme di cui all'articolo 12 della legge regionale medesima.
Art. 9. 
(Sanzioni)
 
Le violazioni al divieto di cui alla lettera a), 1° comma, dell'articolo 8 della presente legge, comportano la sanzione amministrativa da un minimo di lire 3.000.000 ad un massimo di lire 5.000.000 per ogni 10 mc. di materiale rimosso.
 
Le violazioni ai divieti di cui alle lettere c) ed e), 1° comma, del precedente articolo 8 comportano la sanzione amministrativa da un minimo di lire 25.000 ad un massimo di lire 250.000, in relazione alla gravità del fatto commesso.
[2]
 
Le violazioni ai divieti di cui alle lettere d) e f), 1° comma, del precedente articolo 8, comportano la sanzione amministrativa da un minimo di lire 5.000.000 ad un massimo di lire 10.000.000.
 
Le violazioni alla limitazione di cui al 2° comma del precedente articolo 9 comportano la sanzione amministrativa da un minimo di lire 1.000.000 ad un massimo di lire 10.000.000, in relazione alla gravità del fatto commesso.
 
I tagli boschivi effettuati in difformità dalla previsione di cui all' articolo 12 della legge regionale 4 settembre 1979, n. 57 , comportano la sanzione amministrativa da un minimo di lire 1.000.000 ad un massimo di lire 5.000.000 per ogni ettaro o frazione di ettaro di terreno su cui è stato effettuato il taglio boschivo.
 
Le violazioni ai divieti richiamati ai commi 1°, 3°, 4° e 5° del presente articolo comportano, oltre alle sanzioni amministrative previste, l'obbligo del ripristino che deve essere realizzato in conformità alle disposizioni formulate in apposito decreto del Presidente della Giunta Regionale.
 
Delle violazioni viene redatto, dal personale di vigilanza, un verbale che dovrà essere trasmesso entro 15 giorni al Presidente della Giunta Regionale, il quale, con proprio provvedimento da notificare al trasgressore, contesta l'infrazione e determina l'entità della sanzione.
 
Contro tale provvedimento l'interessato può produrre, entro 30 giorni dalla data della notifica, ricorso alla Giunta Regionale, la quale si pronuncerà entro 90 giorni.
 
Per le violazioni di cui alla lettera b), l° comma, del precedente articolo 8 si applicano le sanzioni previste dalle vigenti leggi dello Stato e della Regione.
 
Le somme riscosse ai sensi del presente articolo saranno introitate nel bilancio della Regione.
Art. 10. 
(Vigilanza)
 
La vigilanza della Riserva naturale del Bosco e dei laghi di Palanfré è affidata:
a) 
al personale di sorveglianza della Riserva previsto nell'ordinamento e pianta organica di cui al precedente articolo 6 o degli Enti di cui all'ultimo comma del precedente articolo 5;
b) 
al personale degli Enti indicati all' ultimo comma dell'articolo 3 della legge regionale 4 giugno 1975, n. 43 , e successiva modificazione ed integrazione, previa convenzione con gli Enti di appartenenza;
c) 
a guardie giurate volontarie, nominate in conformità all'articolo 138 del T.U. delle leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773 , e che abbiano prestato giuramento davanti al Pretore.
Art. 11. 
(Finanziamenti per gli oneri relativi alle opere di tabellazione)
 
Per gli oneri relativi alle opere di tabellazione di cui al precedente articolo 2 è autorizzata, per l'anno finanziario 1979, la spesa di lire 2.000.000.
 
All'onere di cui al precedente comma si provvede mediante una riduzione di pari ammontare, di competenza e di cassa, del fondo speciale di cui al capitolo 12500 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1979, e mediante l'istituzione, nello stato di previsione medesimo di apposito capitolo, con la denominazione "Spese relative alle opere di tabellazione della Riserva naturale del Bosco e dei laghi di Palanfré ", e con lo stanziamento di competenza e di cassa di Lire 2.000.000.
 
Il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 12. 
(Finanziamenti per la gestione)
 
Agli oneri per la gestione della Riserva naturale del Bosco e dei laghi di Palanfré di cui all'articolo 5 della presente legge valutati in lire 30.000.000 per l'anno finanziario 1979, si provvede mediante una riduzione di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa, nel fondo speciale di cui al capitolo 12500 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1979, e mediante l'istituzione, nello stato di previsione, di apposito capitolo, con la denominazione "Assegnazione regionale per le spese di gestione della Riserva naturale del Bosco e dei laghi di Palanfré" e con lo stanziamento di competenza e di cassa di lire 30.000.000.
 
Il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 13. 
(Disposizioni finanziarie relative alla redazione del piano naturalistico)
 
Per la redazione del piano naturalistico, di cui al 3° comma dell'articolo 8 della presente legge, è autorizzata, per l'anno finanziario 1979, la spesa di lire 8.000.000.
 
All'onere di cui al precedente comma si provvede mediante una riduzione di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa, del fondo speciale di cui al capitolo 12500 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1979, e mediante l'istituzione, nello stato di previsione medesimo di apposito capitolo, con la denominazione "Spese per la predisposizione del piano naturalistico della Riserva naturale del Bosco e dei laghi di Palanfré" e con lo stanziamento di competenza e di cassa di lire 8.000.000.
 
Il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 14. 
(Entrate)
 
I proventi derivanti dalle sanzioni di cui al precedente articolo 9 saranno iscritti al capitolo 2230 dello stato di previsione delle entrate del bilancio per l'anno finanziario 1979 ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci successivi.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 3 dicembre 1979
Aldo Viglione

Allegato A 
OMISSIS

Note:

[1] L'art. 9 della l.r. 12/1990 modifica la composizione del Consiglio Direttivo dell'Ente di gestione del Parco.

[2] In questo comma dell'articolo 9 le sanzioni amministrative minime e massime sono state ridotte rispettivamente a lire 25.000 e 250.000 ad opera del primo e terzo comma dell' articolo 3 della legge regionale 15 del 1984.