Legge regionale n. 64 del 14 novembre 1979  ( Versione vigente )
"Interventi a favore dei Comuni e dei loro Consorzi per insediamenti produttivi artigiani in aree attrezzate."
(B.U. 27 novembre 1979, n. 48)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
(Finalità)
 
Con gli interventi previsti alla presente legge la Regione si propone, conformemente agli obiettivi indicati nell' art. 4 dello Statuto , di potenziare la struttura produttiva dell'artigianato piemontese e favorirne l'ammodernamento aziendale, in attuazione del piano di sviluppo regionale e ai sensi e per gli effetti dell' art. 63 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 .
 
A questo scopo, in armonia con gli obiettivi di riequilibrio territoriale e di maggiore diffusione dello sviluppo economico, la Regione promuove e contribuisce alla realizzazione di:
a) 
aree attrezzate per insediamenti artigiani;
b) 
aree integrate per l'artigianato artistico e di servizio.
Art. 2. 
(Programmazione)
 
Nell'ambito del piano regionale di sviluppo la Giunta Regionale, sentita la consulta per i problemi dell'artigianato, predispone un piano di settore delle aree da attrezzare per insediamenti artigiani, articolate come previsto al secondo comma del precedente articolo 1.
 
Il piano è soggetto all'approvazione secondo le norme della L.R. 19-8-77, n. 43 e si articola in:
a) 
individuazione dei Comuni con prevalente vocazione e consolidato sviluppo di attività artigianale; inventario delle tradizioni artigianali locali e delle specializzazioni in atto;
b) 
individuazione delle zone di possibile domanda di aree attrezzate ed aree integrate per l'insediamento di artigiani, effettuate in base ad indicatori ed informazioni riguardanti la presenza delle imprese artigiane, anche per comparti omogenei, e le loro necessità di ubicazione nelle aree suddette;
c) 
definizione delle aree che prioritariamente possono essere realizzate o previste negli strumenti urbanistici, tenuto conto dei riflessi sullo sviluppo produttivo, sull'associazionismo economico e la capacità di commercializzazione, dell'ubicazione in Comuni definiti insufficientemente sviluppati dalla deliberazione del Consiglio Regionale n. 440-C.R. 1463 in data 22-2-79, della concreta disponibilità delle aziende artigiane a rilocalizzarsi e dei Comuni interessati a predisporre gli atti necessari alla realizzazione delle aree stesse.
 
Il piano di settore è attuato tramite gli interventi previsti nel programma pluriennale di attività e di spesa e nel relativo bilancio pluriennale e annuale di previsione ai sensi del titolo III, legge regionale 19-8-77, n. 43 .
 
Il primo piano di settore deve essere predisposto dalla Giunta Regionale entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e quindi trasmesso al Consiglio Regionale.
 
Il piano di settore viene adeguato alle previsioni del piano territoriale comprensoriale entro 6 mesi dalla data di approvazione del PTC stesso.
Art. 3. 
(Finanziamenti e soggetti destinatari)
 
Per il conseguimento delle finalità di cui al precedente art. 1, la Giunta Regionale concede ai Comuni e ai Consorzi di Comuni contributi in conto capitale fino al 100 per 100 delle spese relative alle opere di urbanizzazione primaria da destinare ai sensi dell'art. 63 del D.P.R. n. 616, all'apprestamento di aree per insediamenti produttivi artigiani, come previste dall'art. 1 .
[1]
 
Tali opere devono essere realizzate mediante appalto dei lavori da:
a) 
Comuni o loro Consorzi;
b) 
apposite società di intervento costituite dai Comuni o loro Consorzi con enti, società finanziarie, istituti di credito, associazioni d'impresa e consorzi di imprese artigiane;
c) 
consorzio delle imprese artigiane.
 
Ai soggetti destinatari spetta decidere se il contributo regionale sia a fondo perduto oppure se valga quale anticipazione gratuita dei corrispondenti oneri gravanti, per legge o per convenzione con il Comune o Consorzio di Comuni, sulle imprese artigiane singole o sui loro Consorzi che si insediano nell'area attrezzata.
 
Nel secondo caso i Comuni o i Consorzi di Comuni determinano i tempi, le modalità e le quote di rimborso, che potranno essere previste anche in misura parziale.
 
Ad avvenuta assegnazione dell'area, le risorse finanziarie risultanti dai rimborsi di cui al precedente comma dovranno essere destinate alla realizzazione di infrastrutture tecniche e servizi comuni dell'area medesima, oppure all'avvio di nuove aree.
 
(...)
[2]
 
Almeno l'80% dell'area attrezzata deve essere utilizzata da imprese qualificate artigiane ai sensi delle vigenti leggi.
Art. 4. 
(Domanda di contributo)
 
Le domande di contributo devono essere indirizzate dai Comuni o dai loro Consorzi al Presidente della Giunta Regionale e presentate entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e per gli anni successivi entro il 31 luglio, corredate di:
 
1) relazione illustrativa indicante ogni elemento di valutazione circa i tempi di apprestamento dell'area, le previsioni di insediamento, l'utilità economica e sociale che la realizzazione dell'area riveste, anche in rapporto alla struttura produttiva locale e alle sue esigenze di sviluppo, e le modalità previste per la gestione dell'area stessa;
 
2) documentazione comprovante la disponibilità dell'area o da parte del Comune o del Consorzio artigiano;
 
3) progetto tecnico integrale dell'area;
 
4) deliberazione del Consiglio Comunale o degli organi altrimenti competenti, con cui si approva il piano finanziario per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria indicandone le fonti;
 
5) estratto degli strumenti urbanistici e dei programmi poliennali di attuazione vigenti nel Comune interessato, attestante sia la destinazione ad insediamenti produttivi artigianali delle aree interessate dagli insediamenti artigianali al cui servizio si intendono realizzare le opere di urbanizzazione, sia l'inserimento delle aree e delle opere nel programma poliennale di attuazione del Comune stesso;
 
6) elenco degli artigiani che si impegnano ad insediarsi;
 
7) atto costitutivo e Statuto del Consorzio.
 
I Consorzi di Comuni devono allegare alla domanda una copia autenticata dell'atto costitutivo e dello Statuto .
Art. 5. 
(Criteri prioritari)
 
Fino alla data di approvazione del piano delle aree previsto all'art. 2 della presente legge la Giunta Regionale ammette al contributo le richieste che effettivamente potenziano le strutture dell'artigianato, favorendone l'ammodernamento, l'integrazione e consentendo uno sviluppo o un riequilibrio del territorio.
 
La Giunta Regionale, previo parere del Comitato Comprensoriale interessato che dovrà esprimersi nel termine di 30 giorni dalla richiesta, delibera la concessione del contributo, indicando la somma ritenuta ammissibile, l'inizio dei lavori e il termine massimo per il completamento delle opere.
 
Sono ammesse a contributo anche eventuali aree attrezzate in corso di realizzazione.
 
Nella valutazione delle singole domande tiene conto dei seguenti criteri:
 
1) iniziative localizzate nel territorio dei Comuni definiti insufficientemente sviluppati con deliberazione del Consiglio Regionale n. 440-CR 1463 in data 22-2-79 o nel territorio dei Comuni montani;
 
2) iniziative da realizzarsi all'interno delle zone destinate a insediamenti produttivi ai sensi dell' art. 27 della legge 22-10-71, n. 865 ;
 
3) esistenza di un Consorzio d'imprese promotore dell'insediamento;
 
4) garanzia di organizzazione di servizi sociali nell'area;
 
5) omogeneità delle imprese artigiane interessate all'insediamento;
 
6) iniziative che possono concorrere a realizzare un recupero ed una valorizzazione del patrimonio infrastrutturale e dei servizi esistenti sul territorio sia attraverso l'insediamento nell'area di imprese che lasciano liberi centri storici, permettendo così un loro più razionale utilizzo, sia con la riqualificazione di centri storici attraverso la costituzione in essi dell'area medesima;
 
7) garanzia di adeguata salvaguardia dell'ambiente e di difesa dall'inquinamento;
 
8) prospettive di utilizzo di fonti di energia alternative;
 
9) esistenza di un rapporto diretto delle imprese artigiane con il mercato;
 
10) esistenza di iniziative per la costituzione di aree, già in corso all'entrata in vigore della presente legge;
 
11) esistenza di un centro promozionale per la commercializzazione della produzione artigiana.
Art. 6. 
(Erogazione dei contributi)
 
L'erogazione dei contributi è disposta, anche ai fini di cui all' art. 55 ultimo comma della L.R. 14 marzo 1978, n. 12 , con decreto del Presidente della Giunta Regionale.
 
La Giunta Regionale accerta attraverso i propri uffici l'attuazione delle iniziative ammesse ai contributi.
 
Qualora le opere non siano iniziate o realizzate nei termini previsti la Giunta Regionale, salva motivata richiesta di proroga, dispone la revoca dei contributi concessi, determinando le somme non utilizzate che, insieme agli interessi legali decorrenti dalla data di erogazione dei contributi, dovranno essere restituite dagli enti interessati.
Art. 7. 
(Ruolo della Finpiemonte)
 
La Regione, per la predisposizione del piano regionale di settore delle aree attrezzate per insediamenti artigiani di cui all'art. 2 della presente legge, può avvalersi della collaborazione dell'Istituto Finanziario Regionale Piemontese - Finpiemonte S.p.A. - ai sensi degli articoli 5 e 8 della legge regionale 19 agosto 1977, n. 43 .
 
La Finpiemonte può promuovere la costituzione delle società di intervento di cui all'art. 3 per la progettazione e realizzazione di aree attrezzate per insediamenti artigiani, in armonia con quanto disposto all'art. 2 e all'art. 5, II comma, della presente legge.
 
I soggetti di cui all'art. 3 possono avvalersi delle società d'intervento di cui al precedente comma.
Art. 8. 
(Adempimenti dei Comuni)
 
I Comuni o i Consorzi di Comuni nei confronti dei quali è stato deliberato il contributo trasmettono alla Giunta Regionale, entro il 31 marzo di ogni anno, copia degli atti di cessione e delle convenzioni stipulate nell'anno precedente con le imprese artigiane insediatesi nell'area assistita dal contributo stesso: trasmettono inoltre una apposita relazione che evidenzi la parte dell'area oggetto di tali atti e convenzioni oltreché quella ancora libera.
 
Gli enti interessati dal contributo sono tenuti a fornire alla Giunta Regionale, su richiesta di quest'ultima, informazioni, dati statistici, e ogni elemento conoscitivo giudicato utile in rapporto alle operazioni relative all'area attrezzata.
Art. 9. 
(Disposizioni finali)
 
Entro il 31 ottobre di ogni anno la Giunta Regionale presenta al Consiglio una relazione illustrativa sulla gestione della presente legge.
Art. 10. 
(Disposizioni finanziarie)
 
Per gli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1979, la spesa complessiva di 1.000 milioni di lire a cui si provvede:
 
- per 500 milioni mediante una quota di pari importo, in termini di competenza, del fondo speciale di cui al capitolo 12600 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1978, ai sensi dell' art. 40 della legge regionale 14-3-1978, n. 12 ;
 
- per gli altri 500 milioni mediante una quota di pari importo, in termini di competenza, del fondo speciale di cui al capitolo 12600 dello stato di previsione de]la spesa per l'anno finanziario 1979; lo stanziamento di cassa del fondo speciale medesimo sarà ridotto di 1.000 milioni.
 
Nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1979 sarà istituito apposito capitolo con la denominazione "Contributi in capitale ai Comuni ed ai loro Consorzi per la costituzione di aree attrezzate per insediamenti artigiani" e con lo stanziamento di 1.000 milioni in termini di competenza e di cassa.
 
La spesa per gli esercizi finanziari successivi al 1979 sarà determinata con la legge di approvazione dei relativi bilanci.
 
Il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato ad apportare con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 11. 
(Dichiarazione d'urgenza)
 
La presente legge è dichiarata urgente ed entrerà in vigore nel giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell' art. 45 dello Statuto .
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 14 novembre 1979
Aldo Viglione

Note:

[1] Questo comma dell'articolo 3 è stato sostituito dal primo comma dell'articolo 16 della legge regionale 9 del 1980.

[2] Questo comma dell'articolo 3 è stato abrogato dal secondo comma dell'articolo 16 della legge regionale 9 del 1980.