Art. 55.
Per la violazione delle disposizioni della presente legge, fatta salva l'applicazione delle pene previste per la violazione della legislazione sulle armi, si applicano le seguenti sanzioni:
a)
la sanzione amministrativa da lire 50.000 a lire 500.000 e la sospensione della concessione della licenza fino a tre anni per chi esercita la caccia senza aver conseguito la licenza medesima; in caso di recidiva la sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 1.000.000 e la esclusione definitiva della concessione della licenza;
b)
la sanzione amministrativa da lire 50.000 a lire 500.000 e la sospensione della licenza fino a tre anni per chi esercita la caccia senza aver contratto la polizza di assicurazione ai sensi del precedente articolo 37; in caso di recidiva la sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 1.000.000 e la revoca della licenza;
c)
la sanzione amministrativa da lire 50.000 a lire 500.000 e la sospensione della licenza fino ad un anno per chi esercita la caccia in periodi non consentiti, in giorno di silenzio venatorio o di notte, o in zone in cui sussiste il divieto di caccia; in caso di recidiva la sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 1.000.000 e la sospensione della licenza fino a tre anni; in caso di ulteriore recidiva la sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 2.000.000 e la revoca della licenza;
d)
la sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire 3.000.000 e la revoca della licenza per chi esercita la caccia su specie di uccelli o mammiferi particolarmente protetti, di cui al precedente articolo 4;
e)
la sanzione amministrativa da lire 10.000 a lire 500.000 per chi esercita la caccia con mezzi non consentiti ovvero su specie di mammiferi o uccelli nei cui confronti non è consentita la caccia; in caso di recidiva la sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 1.000.000 e la sospensione della licenza fino a un anno; in caso di ulteriore recidiva la sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 2.000.000 e la revoca della licenza;
f)
la sanzione amministrativa da lire 20.000 a lire 2.000.000 e la revoca della licenza o la esclusione definitiva della concessione della licenza, eccezione fatta per il minore quando non sia recidivo, per chi esercita l'uccellagione o comunque la cattura di uccelli in qualsiasi forma;
g)
la sanzione amministrativa da lire 30.000 a lire 300.000 per chi esercita la caccia senza aver versato le tasse di concessione regionale previste dall'articolo 57 o senza essere munito del tesserino regionale prescritto dalle norme della Regione di residenza;
h)
la sanzione amministrativa da lire 5.000 a lire 50.000 per chi non provvede ad effettuare le prescritte annotazioni sul tesserino regionale;
i)
la sanzione amministrativa da lire 5.000 a lire 50.000 per chi, pur essendone munito, non esibisce la licenza di porto d'armi per uso di caccia o la polizza di assicurazione o il tesserino regionale; la sanzione si applica nel minimo qualora il trasgressore esibisca il documento entro 8 giorni;
l)
la sanzione amministrativa da lire 5.000 a lire 50.000 per chi viola la disposizione di cui all'articolo 25;
m)
la sanzione amministrativa da lire 50.000 a lire 500.000, per ciascun capo, per chi destina a scopi diversi da quelli indicati dal precedente articolo 26, 1° e 2° comma, la selvaggina introdotta dall'estero o per chi introduce dall'estero selvaggina viva estranea alla fauna indigena senza le autorizzazioni di cui allo stesso articolo 26, o per chi viola le disposizioni emanate ai sensi dei precedenti articoli 27 e 28;
n)
la sanzione amministrativa da lire 50.000 a lire 1.000.000 per chi viola le norme relative alla gestione delle aziende faunistico-venatorie, dei comparti alpini, dei centri privati di produzione di selvaggina, delle zone convenzionate di osservazione faunistica;
o)
la sanzione amministrativa da lire 5.000 a lire 50.000 per chi viola le disposizioni della presente legge non espressamente richiamate dal presente articolo.