Legge regionale n. 59 del 04 settembre 1979  ( Versione vigente )
"Provvedimenti per l'esercizio dello sgombero della neve."
(B.U. 11 settembre 1979, n. 37)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Titolo I. 
Art. 1. 
(Finalità)
 
La Regione, in attuazione dell' art. 4 dello Statuto regionale ed ai sensi del D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8 , riconosce la pubblica utilità del servizio di sgombero neve e ne favorisce l'organizzazione e l'attuazione con particolare riguardo alle aree montane dove l'esercizio della viabilità costituisce elemento essenziale delle comunicazioni e della vita associata.
 
Individua nel raccordo funzionale, per l'esercizio dell'attività di sgombero neve, fra gli Enti interessati a tale servizio, Azienda Nazionale Autonoma delle Strade (A.N.A.S.), Province, Comunità Montane e Comuni, un interesse della collettività.
 
Favorisce, anche con l'attribuzione di risorse finanziarie, la costituzione di un idoneo ed adeguato patrimonio di mezzi operativi caratterizzato preferibilmente dalla possibilità di un uso polivalente, nonché la formazione professionale del personale da adibire al servizio.
Art. 2. 
(Soggetti, forme ed ambiti della programmazione e dell'esecuzione del servizio)
 
La Regione, tenendo conto dello specifico ambientale, individua quali soggetti della programmazione e dell'esercizio del servizio di sgombero neve:
a) 
le Comunità Montane;
b) 
i Comuni collinari, definiti con apposita deliberazione della Giunta regionale per aree omogenee, consorziati o convenzionati fra di loro o con le Comunità Montane;
c) 
le Province aderenti ai Consorzi o convenzionate con gli Enti di cui alle precedenti lettere a) e b).
 
La Regione definisce, d'intesa con gli Enti di cui sopra e sulla base di valutazioni tecniche, le aree omogenee per l'esercizio dello sgombero neve.
 
Gli Enti e i Consorzi di cui al primo comma, stabiliscono l'entità del parco mezzi necessario, nonché i fabbisogni operativi e le disponibilità di operatori e mezzi d'opera presenti sul territorio presso Enti pubblici e imprese private.
 
La Regione, sulla base del programma annuale predisposto dai soggetti della programmazione dell'esercizio dello sgombero neve, formula un programma regionale d'intervento finanziario.
 
La Regione inoltre, per favorire il coordinamento territoriale della attività di sgombero neve, promuove la collaborazione tra l'A.N.A.S. ed i soggetti di cui al primo comma che possono svolgere compiti operativi loro affidati dall'A.N.A.S. stessa.
Art. 3. 
(Programmazione degli interventi)
 
Le Comunità Montane ed i soggetti di cui al primo comma dell'art. 2, d'intesa con l'Amministrazione Provinciale e con l'A.N.A.S., sulla base della definizione delle aree e del quadro operativo di cui al precedente articolo, fissano nel programma annuale la scala delle priorità d'intervento, salvaguardando l'interesse generale della collettività, nonché il programma dell'esercizio dei mezzi disponibili, comprensivo della mappa della dislocazione dei mezzi e degli operatori.
Art. 4. 
(Costituzione del parco mezzi)
 
I soggetti di cui al primo comma dell'art. 2, per l'attuazione del servizio di sgombero neve, costituiscono un parco mezzi. Tale parco è formato dai mezzi disponibili facenti capo ai Comuni, a ciascun Ente consorziato o convenzionato, nonché da quelli nuovi destinati al servizio sulla base del programma di esercizio di cui al precedente articolo.
 
Tuttavia, qualora sia accertato un interesse economico generale o particolare, i soggetti dell'esercizio possono affidare a privati l'attuazione degli interventi .
Titolo II. 
CONTRIBUTI PER L'ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DI SGOMBERO NEVE
Art. 5. 
(Programmi preventivi d'intervento e di esercizio)
 
I soggetti di cui al primo comma dell'art. 2 che intendono usufruire del contributo regionale, presentano domanda, entro il 31 maggio di ogni anno, unitamente al programma annuale preventivo di intervento per l'esercizio dello sgombero neve ai sensi dell'art. 2, corredato dal quadro delle disponibilità operative di mezzi e di personale, e dei fabbisogni relativi, nonché, eventualmente, dalle intese con le Province e con l'A.N.A.S., e dal piano di andamento ai privati.
 
Le domande di contributo per l'acquisto di mezzi d'opera devono essere inoltre accompagnate dalla documentazione relativa alle caratteristiche tecniche, funzionali ed economiche del mezzo prescelto.
Art. 6. 
(Concessione dei contributi)
 
Contestualmente alla concessione dei contributi ed entro il 30 settembre di ogni anno, la Regione, su parere del Comitato regionale di Coordinamento dei Trasporti, predispone il programma finanziario regionale ed approva i programmi per l'esercizio dello sgombero neve dei soggetti di cui al primo comma dell'art. 2.
 
I contributi, stabiliti in ragione del programma regionale, sono erogati:
a) 
per l'acquisto di mezzi d'opera, assegnandoli in annualità nella misura e per la durata occorrenti al totale ammortamento, compresi gli oneri per le spese e gli interessi dei mutui da contrarsi con la Cassa Depositi e Prestiti. Qualora i mutui vengano contratti con altri Enti o Istituti di Credito, i contributi in annualità vengono concessi fino alla misura massima consentita dalle condizioni previste per le operazioni con la Cassa Depositi e Prestiti. Le rate, stabilite con Decreto del Presidente della Giunta Regionale, sono versate, direttamente dalla Regione, alla Cassa Depositi e Prestiti, o ad altri Enti o Istituti di credito, a seguito di contrazione di mutuo da parte dei soggetti di cui al primo comma dell'art. 2;
b) 
per la partecipazione alle spese per l'esercizio dei mezzi e del servizio, nella misura fissata dal programma regionale di intervento finanziario annuale di cui all'art. 2 assegnandoli in conto capitale, in forma forfettaria anticipata, sulla base del bilancio consuntivo di esercizio dell'anno precedente approvato con deliberazione dei soggetti di cui al primo comma dell'art. 2, destinando una quota non inferiore al 10% della previsione annuale per interventi di sgombero neve effettuati nei Comuni in conseguenza di eventi eccezionali non prevedibili.
Art. 7. 
(Revoca del contributo)
 
Entro il 31 maggio di ogni anno e contestualmente con l'invio della domanda di contributo per l'anno successivo, i soggetti di cui al primo comma dell'art. 2 inviano una relazione illustrativa, approvata dai rispettivi Organi deliberativi, dell'attività svolta, accompagnata dal bilancio consuntivo dell'esercizio per lo sgombero neve della stagione invernale trascorsa.
[1]
 
Qualora la relazione non venga trasmessa o il programma svolto differisca da quello approvato senza giustificati motivi, la Giunta regionale può disporre la revoca del contributo.
Art. 8. 
(Disposizioni finanziarie)
 
Le spese derivanti dall'attuazione della presente legge per gli anni finanziari 1980 e 1981 saranno autorizzate con le leggi di approvazione dei relativi bilanci.
 
Nei bilanci per gli anni finanziari 1980 e successivi saranno conseguentemente iscritti i seguenti capitoli:
 
- "Contributi ad Enti locali ed a Consorzi di Enti locali (art. 2) nelle spese per l'esercizio dei mezzi d'opera e per lo svolgimento del servizio di sgombero neve";
 
- "Contributi in annualità ad Enti locali ed ai Consorzi di Enti locali (art. 2) per l'acquisto di mezzi d'opera per lo sgombero della neve".
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 4 settembre 1979
Aldo Viglione

Note:

[1] Questo comma dell'articolo 7 è stato sostituito dal primo comma dell'articolo 1 della legge regionale 77 del 1979.