La spesa per l'acquisto del terreno o dell'immobile da adattare non può essere riconosciuta in misura superiore alla metà dell'effettivo costo.
Per le stesse opere, da eseguirsi da Enti Pubblici o da Associazioni che, senza fine di lucro, svolgono attività dirette ad incrementare il turismo sociale o giovanile, il contributo viene concesso in ragione del 9%.
Nei territori montani, definiti tali dalle leggi vigenti, il contributo è determinato in ragione del 7% a favore degli imprenditori privati ed in ragione del 10% a favore degli Enti Pubblici o delle Associazioni che, senza fine di lucro, svolgono attività dirette ad incrementare il turismo sociale o giovanile.
Le maggiorazioni percentuali di contributo previste per gli Enti Pubblici ed Associazioni, sono concesse altresì alle Cooperative e Consorzi aventi finalità turistiche.
Per le iniziative di cui all'art. 2 lettera b) il cui costo superi L. 40.000.000 da realizzarsi in comuni con popolazione anche inferiore a 3.000 abitanti che si trovino nelle condizioni di cui all' art. 36, 1° comma lettera a), della legge 5.12.1977, n. 56 , oppure in cui la capacità ricettiva turistico-residenziale sia preponderante rispetto alla ricettività alberghiera e complementare, il contributo può essere concesso se l'impianto risulta funzionale alla ricettività alberghiera e complementare o al loro sviluppo;
Note:
[1] La l.r. 18/1984 ha abrogato le norme di finanziamento, programmazione, procedurali e di istituzioni di organi consultivi della presente legge, limitatamente alle competenze ai medesimi attribuite in materia di opere e lavori pubblici e di interesse pubblico.
[2] Questo comma dell'articolo 2 è stato sostituito dal secondo comma dell'articolo 1 della legge regionale 28 del 1981.
[3] Nella lettera a) del primo comma dell'articolo 3 la cifra "30.000.000" è stata sostituita dalla parola "40.000.000" ad opera del terzo comma dell'articolo 1 della legge regionale 28 del 1981.
[4] Questo articolo è stato inserito dal quarto comma dell'articolo 1 della legge regionale 28 del 1981.
[5] Questo articolo è stato sostituito dal quinto comma dell'articolo 1 della legge regionale 28 del 1981.