Note:
[1] I commi 2,3,4 e 5 dell'articolo 2 della legge regionale 27 maggio 1980, n. 63 hanno modificato e integrato i punti 5),7), 15) e 16) dell' allegato A della legge.
[2] L'ottavo comma dell'art. 3 della legge regionale 30 agosto 1984 , n. 46 ha modificato l'allegatao B della legge
[3] L'articolo 1 è stato abrogato dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 27 della legge regionale 5 del 2019.
[4] L'articolo 2 è stato abrogato dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 27 della legge regionale 5 del 2019.
[5] Il comma 2 dell'articolo 3 è stato abrogato dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 27 della legge regionale 5 del 2019.
[6] Il comma 3 dell'articolo 3 è stato abrogato dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 27 della legge regionale 5 del 2019.
[7] L'articolo 4 è stato abrogato dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 27 della legge regionale 5 del 2019.
[8] L'articolo 5 è stato abrogato dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 27 della legge regionale 5 del 2019.
[9] L'articolo 6 è stato abrogato dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 27 della legge regionale 5 del 2019.
[10] L'articolo 7 è stato abrogato dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 27 della legge regionale 5 del 2019.
[11] L'articolo 8 è stato abrogato dalla lettera a del comma 1 dell'articolo 22 della legge regionale 38 del 2009.
[12] L'articolo 9 è stato abrogato dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 27 della legge regionale 5 del 2019.
[13] L'articolo 10 è stato abrogato dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 27 della legge regionale 5 del 2019.
[14] L'articolo 11 è stato abrogato dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 27 della legge regionale 5 del 2019.
[15] L'articolo 12 è stato abrogato dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 27 della legge regionale 5 del 2019.
[16] L'articolo 13 è stato abrogato dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 27 della legge regionale 5 del 2019.
[17] L'articolo 14 è stato abrogato dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 27 della legge regionale 5 del 2019.
[18] L'articolo 15 è stato abrogato dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 27 della legge regionale 5 del 2019.
[19] Nel comma 2 bis dell'articolo 16 le parole "al Sindaco del comune interessato, con un anticipo di sessanta giorni, un'autocertificazione " sono state sostituite dalle parole "al comune una dichiarazione di inizio attività" ad opera del comma 4 dell'articolo 2 della legge regionale 38 del 2009.
[20] Il comma 2 ter dell'articolo 16 è stato abrogato dalla lettera a del comma 1 dell'articolo 22 della legge regionale 38 del 2009.
[21] Il comma 2 quater dell'articolo 16 è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 4 del 2003.
[22] Questo comma dell'articolo 16 è stato inserito dal quinto comma dell'articolo 3 della legge regionale 46 del 1984.
[23] In questo comma dell'articolo 16 le parole "Il Comune può, in relazione ad esigenze locali, autorizzare l'elevazione del numero di tende o caravan ad un massimo di 10 richiedendo in tal caso che vengano assicurati l'approvvigionamento idrico e i servizi igienici e lo smaltimento dei rifiuti" sono state aggiunte ad opera del sesto comma dell'articolo 3 della legge regionale 46 del 1984.
[24] L'articolo 17 è stato abrogato dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 27 della legge regionale 5 del 2019.
[25] L'articolo 18 è stato abrogato dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 27 della legge regionale 5 del 2019.
[26] L'articolo 18 bis è stato abrogato dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 27 della legge regionale 5 del 2019.
[27] L'articolo 19 è stato abrogato dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 27 della legge regionale 5 del 2019.
[28] Il DPGR n. 36 del 28 maggio 2013 pubblicato sul B.U. n. 22 del 30 maggio 2013 ha modificato il paragrafo 16) di questo allegato
[29] Nell'allegato B, nel quadro di classificazione dell'all. 2 per i villaggi turistici, la categoria una stella nonchè il relativo punteggio minimo e le caratteristiche obbligatorie sono state abrogate ad opera del comma 8 dell'articolo 3 della legge regionale 46 del 1984.