Art. 1.
(Finalità)
Nella Regione Piemonte i complessi ricettivi turistici all'aperto sono disciplinati dalle norme della presente legge.
Art. 2.
(Definizione e tipologia)
Sono complessi ricettivi turistici all'aperto i campeggi ed i villaggi turistici.
Sono campeggi i complessi attrezzati per la sosta ed il soggiorno di turisti prevalentemente provvisti di tenda o di altro mezzo di pernottamento mobile autonomo.
Nei complessi di cui al precedente comma la ricettività in allestimenti o mezzi di pernottamento fissi o mobili, ad uso di turisti sprovvisti di mezzi propri, non può essere superiore al 10% della ricettività complessiva.
Sono villaggi turistici i complessi sommariamente attrezzati per la sosta ed il soggiorno dei turisti con tende od allestimenti mobili o allestimenti fissi minimi di dimensioni non superiori a 45 mq. e che non posseggano le caratteristiche proprie della ricettività alberghiera. I complessi in cui i mezzi di pernottamento fissi o mobili ad uso di turisti sprovvisti di mezzi propri superino il 10% della ricettività complessiva sono considerati villaggi turistici.
I complessi di cui al 2° comma si suddividono in:
1) Campeggi di tipo A o temporanei: per sosta o soggiorno a durata limitata, in cui l'occupazione degli allestimenti e delle piazzole è subordinata all'effettiva presenza degli ospiti.
2) Campeggi di tipo B o stanziali: per sosta e per soggiorno a durata non limitata, in cui l'occupazione degli allestimenti e delle piazzole prescinde dall'effettiva presenza degli ospiti.
3) Campeggi di tipo C o misti: in cui coesistono per zone distinte le forme di occupazione di cui ai precedenti punti 1 e 2; in tali campeggi le piazzole destinate alla sosta e soggiorno a durata non limitata non possono superare il 50 % del totale.
Nei campeggi di tipo B siti in località ove se ne verifichi l'esigenza, il Comune dispone che vengano riservate fino a 5 piazzole per il turismo di transito.
Per i campeggi di tipo A e C siti nei territori classificati montani ai sensi della
legge 3 dicembre 1971, n. 1102
, non si applicano, per il periodo di apertura invernale, dal 20 dicembre al 20 marzo, i limiti di durata di sosta e soggiorni.
I campeggi e villaggi turistici assumono la denominazione aggiuntiva "annuale" quando sono autorizzati ad esercitare per l'intero arco dell'anno oppure per la doppia stagione estiva ed invernale secondo i periodi di cui all'art. 11.
[4]
9 bis.
I complessi ricettivi turistici all'aperto possono comprendere spazi o piazzole per l'insediamento di allestimenti mobili, ivi compresi strutture edilizie leggere, comunque denominate, non assimilabili per funzioni e dimensioni alle ordinarie abitazioni o strutture o manufatti a carattere residenziale.
[5]
9 ter.
Tra gli allestimenti mobili rientrano tende, roulotte, caravan, maxi caravan e case mobili. Per case mobili si intendono manufatti non permanentemente infissi al suolo, che mantengono i sistemi di rotazione in funzione, ed hanno gli allacciamenti alle reti tecnologiche, gli accessori e le pertinenze rimovibili in ogni momento.
[6]
9 quater.
I mezzi di cui al comma 9 ter possono essere dotati di preingressi funzionali al loro utilizzo costituiti da installazioni quali verande o coperture con mera funzione di protezione e soggiorno diurno delle persone ed aventi le caratteristiche tecniche di cui al punto 16) dell'Allegato 1 della presente legge.
[7]
9 quinquies.
Nei complessi ricettivi turistici all'aperto, i mezzi mobili di pernottamento e soggiorno e relativi allestimenti, anche se collocati permanentemente entro il perimetro delle strutture regolarmente autorizzate per l'esercizio dell'attività, non costituiscono in alcun caso attività rilevante ai fini urbanistici, edilizi e paesaggistici e non sono soggetti, pertanto, a permessi di costruire, DIA o altro titolo abilitativo edilizio.
[8]
Art. 3.
(Caratteristiche tecniche e classificazione)
I complessi ricettivi turistici all'aperto devono rispondere alle caratteristiche tecniche elencate nell'allegato 1 e sono classificati nelle categorie e secondo i principi di cui all'allegato 2, tabelle A e B.
Il Presidente della Giunta Regionale, su conforme deliberazione della stessa è autorizzato, in relazione all'evoluzione tecnica e sociale del settore, ad apportare modifiche alle caratteristiche tecniche ed agli elementi di classificazione di cui agli allegati indicati nel precedente comma.
I complessi ricettivi che non rispondono alle caratteristiche previste dalla presente legge per i campeggi e i villaggi turistici, né a quelle previste dalla vigente legislazione per le case per ferie, gli alberghi od ostelli per la gioventù, gli autostelli, sono assoggettati alla disciplina delle aziende alberghiere.
Art. 4.
(Individuazione delle aree)
L'insediamento dei complessi di cui all'art. 1 è consentito unicamente nelle aree a tal fine destinate dai piani regolatori comunali o intercomunali in conformità ai disposti della
legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56
"Tutela ed uso del suolo".
Il piano territoriale previsto al Titolo II della suddetta legge regionale "Tutela ed uso del suolo" fornisce il coordinamento dell'individuazione delle aree a livello comprensoriale e regionale, tenendo conto delle indicazioni degli eventuali piani e programmi di settore.
Nella redazione dei piani si deve tener conto, per i campeggi, delle diverse tipologie di cui all 'art. 2, 4° comma della presente legge.
Art. 5.
(Domanda di concessione per l'allestimento dell'impianto)
La domanda deve indicare:
- generalità o denominazione del richiedente;
- località in cui dovrebbe sorgere il complesso;
- tipo di complesso, sua ricettività, servizi comuni;
- eventuali attività accessorie e complementari;
- periodo indicativo di apertura del complesso.
La domanda deve essere corredata da:
- planimetria generale in scala sufficiente ad individuare chiaramente la localizzazione di tutti i servizi e allestimenti di varia natura, ivi comprese le piazzole con la relativa numerazione (minimo 1:1.000);
- elaborati esecutivi degli allestimenti fissi;
- relazione tecnica ed economica sulle opere;
- parere dei Vigili del Fuoco;
- comprovazione della completa ed esclusiva disponibilità dell'area interessata all'allestimento e delle relative pertinenze.
La domanda di cui al 1° comma deve essere presentata anche qualora si intenda apportare modifiche a complessi già autorizzati.
Art. 6.
(Concessione per l'allestimento)
Il Sindaco si pronuncia sulla domanda di concessione per l'allestimento nei termini e secondo le norme previste dalla
legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56
, "Tutela ed uso del suolo"; tali norme si applicano altresì nell'ipotesi di cui agli artt. 50 e 54 della predetta legge e per quant'altro non specificatamente richiamato nella presente legge.
(Dichiarazione di inizio attività)
1.
Chiunque intende esercitare uno dei complessi di cui all'articolo 2, presenta al comune, sul cui territorio insistono le strutture e gli immobili da destinare all'attività, una dichiarazione di inizio attività, ai sensi dell' articolo 19, comma 2, secondo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), come da ultimo modificato dall' articolo 9 della legge 18 giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile.), su apposita modulistica predisposta dalla struttura regionale competente e resa pubblicamente disponibile anche in via telematica.
2.
Per l'esercizio dell'attività di cui al comma 1, il soggetto interessato deve essere in possesso:
a)
dei requisiti previsti dal regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza);
b)
dei requisiti previsti in materia di prevenzione incendi ai sensi del decreto del Ministro dell'Interno 9 aprile 1994 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere), qualora richiesti;
c)
dei requisiti igienico-sanitari relativi alla struttura, previsti dalla normativa vigente.
3.
Il comune, ricevuta la dichiarazione di inizio attività, ne trasmette tempestivamente copia, anche solo in via telematica, all'Azienda Sanitaria Locale che esercita l'attività di vigilanza. Il comune, a fini informativi, ne trasmette, altresì, copia alla provincia e all'agenzia di accoglienza e promozione turistica locale competenti per territorio.
4.
Ogni variazione relativa a stati, fatti, condizioni e titolarità, indicati nella dichiarazione di cui al comma 1 è comunicata, entro i dieci giorni successivi al suo verificarsi, al comune competente per territorio, che procede ai sensi del comma 3.
(Sospensione e cessazione dell'attività)
1.
L'esercizio di una delle attività di cui all'articolo 7, in mancanza della dichiarazione di inizio attività, comporta, oltre all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 18, la cessazione dell'attività medesima.
2.
In caso di sopravvenuta carenza rispetto ad una o più condizioni che hanno legittimato l'esercizio dell'attività di cui all'articolo 7, il comune o altra autorità competente assegna un termine per il ripristino delle medesime, decorso inutilmente il quale ordina la sospensione dell'attività fino ad un massimo di sessanta giorni.
[12]
3.
In caso di violazione degli obblighi di cui all'articolo 13, il comune ordina la sospensione dell'attività fino ad un massimo di trenta giorni.
4.
Trascorso il periodo di sospensione senza il ripristino delle condizioni o il rispetto degli obblighi di cui all'articolo 13, il comune ordina la cessazione delle attività.
5.
Entro cinque giorni dall'adozione dei provvedimenti di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, il comune informa la provincia e l'agenzia di accoglienza e promozione turistica locale competente per territorio.
Art. 10.
(Definitività dei provvedimenti)
I provvedimenti adottati ai sensi della presente legge hanno carattere definitivo fatta comunque salva l'applicabilità degli artt. 50, 2° e 3° comma, e 60 ultimo comma della
legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56
"Tutela ed uso del suolo", per quanto attiene la concessione per l'allestimento.
Art. 11.
(Periodi minimi di apertura)
I campeggi ed i villaggi turistici devono osservare i seguenti periodi minimi di apertura:
- complessi ad attivazione estiva ad altitudine inferiore agli 800 metri: dal 1° giugno al 30 settembre;
- complessi ad attivazione estiva ad altitudine superiore agli 800 metri: dal 16 giugno al 15 settembre;
- complessi ad attivazione invernale: dal 20 dicembre al 20 marzo dell'anno successivo.
- complessi ad attivazione per l'intero arco dell'anno: 9 mesi all'anno a scelta dell'operatore.
[13]
Il Comune può ampliare o ridurre i periodi di apertura di cui al comma precedente in relazione a particolari esigenze turistiche o ambientali locali, dandone comunicazione alla Regione.
(Chiusura temporanea o definitiva)
1.
Il titolare del complesso che intende procedere alla sua chiusura temporanea o definitiva ne dà preventivo o, se ciò non è possibile, contemporaneo avviso al comune e all'autorità di pubblica sicurezza.
2.
Il periodo di chiusura temporanea non può essere superiore a sei mesi, prorogabili, per fondati motivi per altri sei mesi.
Art. 13.
(Obblighi del titolare)
Il titolare e l'eventuale suo rappresentante nella gestione sono responsabili dell'osservanza nel complesso ricettivo delle disposizioni previste nella presente legge, nel T.U. delle leggi di Pubblica Sicurezza approvato con
R.D.L. 18 giugno 1931, n. 773
e di ogni altra disposizione comunque prevista dalle norme legislative e regolamentari vigenti; gli stessi devono assicurare una custodia continua nel complesso.
I titolari dei campeggi e dei villaggi turistici devono essere assicurati per rischi di responsabilità civile nei confronti dei clienti.
Art. 14.
(Prezzi)
I titolari dei complessi hanno l'obbligo di denunciare al Comune e alla Regione entro il 31 luglio di ogni anno i prezzi minimi e massimi dei vari servizi, comprensivi di I.V.A. da applicarsi dal 1° ottobre al 30 settembre dell'anno successivo.
[15]
L'inosservanza del disposto di cui al 1° comma, comporta l'obbligo dell'applicazione delle ultime tariffe regolarmente denunciate.
Per i complessi di nuova apertura i prezzi dovranno essere denunciati contemporaneamente alla presentazione della relativa domanda.
Ai fini della denuncia, l'imposta di soggiorno non viene comunque compresa.
I prezzi denunciati dovranno essere contenuti nei limiti stabiliti dal competente comitato prezzi.
Art. 15.
(Pubblicità dei prezzi e dei servizi)
Le tariffe di cui all'articolo precedente comprensive di ogni prescritto od eventuale onere devono essere esposte bene in vista dei turisti all'ingresso degli impianti e nel locale di ricezione unitamente all'autorizzazione all'esercizio, alla planimetria generale del complesso, sulla quale siano chiaramente individuabili i servizi generali, le strade e le piazzole con la relativa numerazione singola e a copia del regolamento interno. I predetti atti, devono riportare il visto di conformità a quelli depositati presso il Comune.
Art. 16.
(Deroghe ed esclusioni)
Le disposizioni della presente legge non si applicano agli insediamenti occasionali, che non eccedono comunque le 48 ore, di singole tende o di altri mezzi di soggiorno mobili singoli, in località in cui non siano disponibili posti in campeggio autorizzato.
Campeggi mobili organizzati da enti ed associazioni senza fine di lucro per scopi sociali, culturali e sportivi, della durata massima di 60 giorni sono consentiti solamente in aree pubbliche o private ove siano assicurati i servizi generali indispensabili per garantire il rispetto delle norme igienico sanitarie e la salvaguardia della pubblica salute. Ai sensi dell'
art. 56 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56
il Sindaco concede le necessarie autorizzazioni per i campeggi mobili organizzati di cui al presente comma.
2 bis.
Campeggi fissi, organizzati dai soggetti di cui al comma 2, che utilizzano strutture mobili per periodi di durata non superiore a venti giorni, sono consentiti su aree specificamente attrezzate ovvero disponibili al campeggio libero. Per lo svolgimento di tali campeggi, gli enti e le associazioni presentano al comune una dichiarazione di inizio attività attestante:
[16]
a)
il periodo di svolgimento del campeggio;
b)
le generalità dell'adulto responsabile designato;
c)
il numero e l'età dei partecipanti;
e)
l'autorizzazione e le generalità del proprietario o del gestore dell'area;
f)
la stipula di idonea assicurazione per il pagamento di eventuali danni ed il ripristino dello stato dei luoghi;
g)
la presenza delle seguenti condizioni minime per l'utilizzo dell'area:
1)
accesso all'area prescelta non interdetto per ragioni ambientali, naturalistiche, storiche ed artistiche;
2)
sufficiente approvvigionamento di acqua potabile;
3)
dotazione di cassetta di pronto soccorso ed annessi numeri telefonici utili in caso di emergenza;
4)
impegno al ripristino dello stato dei luoghi;
5)
impegno ad operare il trasporto dei rifiuti in luoghi di raccolta autorizzati;
6)
smaltimento dei liquami mediante wc da campeggio, nella misura di uno ogni dieci partecipanti, quotidianamente svuotati in una fossa profonda almeno un metro, che deve essere collocata in zone non interessate da acquedotti o da sorgenti ad uso potabile e al di fuori delle eventuali aree di rispetto, disinfettata con materiali non inquinanti, e completamente ricoperta con la terra dello scavo al termine del suo utilizzo.
2 quater.
Campeggi itineranti, organizzati dai soggetti di cui al comma 2, che prevedono, di massima, spostamenti quotidiani e periodi di sosta nella medesima località non superiori alle quarantotto ore, sono consentiti, anche in assenza di autocertificazione, a seguito di una comunicazione da inviarsi con un anticipo di ventiquattro ore al Sindaco del comune interessato. Gli enti e le associazioni garantiscono che:
[18]
a)
sia individuabile un adulto responsabile designato dall'associazione o ente organizzatore;
b)
le aree individuate per la sosta siano state richieste al legittimo possessore, con eccezione dei terreni di proprietà di ente pubblico qualora il campeggio sia montato al tramonto e smontato l'alba successiva;
c)
le attrezzature per il campeggio siano installate e rimosse in tempi non superiori alle quarantotto ore.
Per il soddisfacimento delle esigenze indicate al 1° e 2° comma del presente articolo il Comune o altro Ente Pubblico possono, in deroga alle norme di cui alla presente legge, provvedere ad attrezzare stabilmente aree con un minimo di 10 ed un massimo di 30 piazzole, assicurando i servizi generali indispensabili per garantire il rispetto delle norme igienico-sanitarie e la sicurezza degli utenti: tali aree vengono denominate "mini-aree di sosta" e contrassegnate con 1 stella.
[19]
In deroga alle norme di cui alla presente legge è consentito l'insediamento di un massimo di 3 tende o caravan presso aziende agricole che forniscano i servizi essenziali, dandone semplice comunicazione al Comune. Il Comune può, in relazione ad esigenze locali, autorizzare l'elevazione del numero di tende o caravan ad un massimo di 10 richiedendo in tal caso che vengano assicurati l'approvvigionamento idrico e i servizi igienici e lo smaltimento dei rifiuti.
[20]
Le prescrizioni della presente legge non si applicano per gli allestimenti ricettivi all'aperto che non presentino le caratteristiche di pubblico esercizio, dovendosi tali allestimenti assoggettare alla normativa vigente in materia edilizio-residenziale.
Il Comune può emanare, in relazione ad esigenze locali, disposizioni che pongano ulteriori limitazioni rispetto a quelle previste dalla presente legge o che vietino le forme di insediamento previste dall'art. 2 ultimo comma e dal presente articolo.
Art. 17.
(Norme transitorie)
Nella prima applicazione della presente legge coloro che sono titolari di efficace autorizzazione in base alla
legge 21 marzo 1958, n. 326
per l'esercizio di campeggi e villaggi turistici conservano tale titolo fino alla scadenza di un anno dall'entrata in vigore della presente legge.
La continuazione dell'attività oltre ai termini di cui al comma precedente è subordinata all'ottenimento dell'autorizzazione di cui all'art. 8 della presente legge da richiedersi entro 6 mesi dall'entrata in vigore della stessa; per i complessi che non possiedano i requisiti previsti dalla presente legge dovranno inoltre essere attuati i necessari adeguamenti, previo rilascio di concessione ai sensi del precedente art. 6 su domanda da presentarsi entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
La concessione e l'autorizzazione di cui al precedente comma sono rilasciate anche nei casi in cui il complesso regolarmente autorizzato non sia insediato in aree a tal fine destinate o specificatamente previste dagli strumenti urbanistici comunali.
Agli effetti della presente legge i preingressi che presentino caratteristiche difformi da quelle previste dalla stessa devono essere adeguati entro 12 mesi dalla sua entrata in vigore.
Art. 18.
(Sanzioni)
1.
Chiunque gestisce uno dei complessi di cui articolo 7, senza aver presentato la dichiarazione di inizio attività, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 5.000,00.
[21]
La violazione di quanto previsto all'art. 16, 1° comma, della presente legge comporta la sanzione amministrativa del pagamento della somma da L. 30.000 a L. 90.000 per ogni giorno o frazione di giorno eccedente le previste 48 ore.
3.
Chiunque gestisce un campeggio mobile organizzato senza aver presentato la dichiarazione di inizio attività, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 1.500,00.
[22]
3 bis.
La violazione dell'articolo 7, comma 4, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 3.000,00.
[23]
Nei complessi indicati dalla presente legge l'applicazione di tariffe superiori a quelle regolarmente denunciate comporta la sanzione amministrativa del pagamento della somma da L. 150.000 a L. 450.000. Nel caso di recidiva reiterata può farsi luogo alla revoca dell'autorizzazione d'esercizio.
Nell'ipotesi di superamento della prevista capacità ricettiva degli impianti si applica la sanzione amministrativa del pagamento della somma da L. 200.000 a L. 600.000. Nel caso di recidiva può procedersi alla revoca dell'autorizzazione d'esercizio.
La violazione di quanto previsto dagli artt. 12 e 15 della presente legge comporta la sanzione amministrativa del pagamento della somma da L. 50.000 a L. 150.000.
La violazione delle disposizioni previste dall'art. 13 della presente legge, oltre ai provvedimenti di cui all'art. 9, comporta la sanzione amministrativa del pagamento della somma da L. 50.000 a L. 150.000.
Se le violazioni della presente legge sono compiute da chi è soggetto all'altrui autorità, direzione o vigilanza, incorre nelle sanzioni di cui al precedente articolo la persona rivestita dell'autorità o incaricata della direzione o vigilanza.
Il titolare di complesso ricettivo all'aperto che non provveda alla denuncia del proprio esercizio al fine della sua classificazione o che ometta di indicare la classifica o di esporre il segno distintivo della categoria, ovvero attribuisca al proprio esercizio con scritti o stampati o in qualsiasi altro modo una classifica diversa da quella propria o affermi la disponibilità di attrezzatura non conforme a quella esistente è soggetto alla sanzione amministrativa da L. 500.000 a L. 1.500.000. Tale sanzione è raddoppiata nel caso in cui il titolare si rifiuti di fornire le informazioni richiestegli ai fini della classificazione o di consentire gli accertamenti disposti allo stesso fine, oppure denunci elementi non corrispondenti al vero.
[24]
La Regione verifica che sia data attuazione alle disposizioni della presente legge, anche disponendo controlli ispettivi a mezzo di proprio personale.
[25]
Per motivata richiesta del Presidente della Giunta Regionale il Comune deve provvedere a modificare entro 60 giorni i provvedimenti con cui sia stata attribuita una errata classifica: decorso tale termine il Presidente della Giunta Regionale provvede direttamente.
[26]
(Accertamento delle violazioni e irrogazione delle sanzioni)
1.
L'accertamento, l'irrogazione e la riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 18, sono di competenza del comune sul cui territorio insiste la struttura turistica ricettiva, che introita i relativi proventi.
2.
Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge si applicano i principi di cui al capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).
Art. 19.
(Norma finale)
Nelle more dell'approvazione dei Piani Regolatori Generali con la individuazione di aree idonee da destinare a campeggio, al fine di favorire lo sviluppo del turismo sociale e giovanile, la Giunta Regionale predispone e sottopone all'approvazione del Consiglio Regionale un piano transitorio per l'identificazione, d'intesa con i Comuni e sentiti i Comitati Comprensoriali, di aree atte a consentire un immediato allestimento, in deroga al disposto di cui all'art. 4 della presente legge, ed esercizio di campeggi di tipo A o temporaneo aventi caratteristiche minime da parte di Enti pubblici, Associazioni del tempo libero, Organizzazioni aventi finalità sociali ed assistenziali, Cooperative, privati, mediante apposita convenzione nel Comune.
Le aree devono possedere le seguenti caratteristiche:
- idonea ubicazione sotto il profilo igienico sanitario, idrogeologico, forestale, ambientale e paesaggistico;
- terreno pianeggiante, terrazzato o adattabile con lievi modifiche;
- possibilità di facile allacciamento alla rete idrica, elettrica e fognaria;
-facilità di accesso mediante le strade esistenti;
- possibilità di insediamento di un numero-limite di turisti e collocazione urbanistica tali da consentire una utilizzazione dei servizi esistenti nel Comune (esercizi commerciali, impianti ricreativi e sportivi, infrastrutture generali) senza creare squilibri e consentendo una corretta integrazione della comunità turistica con quella locale.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
[1] I commi 2,3,4 e 5 dell'articolo 2 della legge regionale 27 maggio 1980, n. 63 hanno modificato e integrato i punti 5),7), 15) e 16) dell' allegato A della legge.
[2] L'ottavo comma dell'art. 3 della legge regionale 30 agosto 1984 , n. 46 ha modificato l'allegatao B della legge
[3] Il comma 8 dell'articolo 2 è stato abrogato dal comma 6 dell'articolo 42 della legge regionale 30 del 2009.
[4] Questo comma dell'articolo 2 è stato inserito dal secondo comma dell'articolo 3 della legge regionale 46 del 1984.
[5] Il comma 9 bis dell'articolo 2 è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 26 della legge regionale 30 del 2009.
[6] Il comma 9 ter dell'articolo 2 è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 26 della legge regionale 30 del 2009.
[7] Il comma 9 quater dell'articolo 2 è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 26 della legge regionale 30 del 2009.
[8] Il comma 9 quinquies dell'articolo 2 è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 26 della legge regionale 30 del 2009.
[9] L'articolo 7 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 38 del 2009.
[10] L'articolo 8 è stato abrogato dalla lettera a del comma 1 dell'articolo 22 della legge regionale 38 del 2009.
[11] L'articolo 9 è stato sostituito dal comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 38 del 2009.
[12] Nel comma 2 dell'articolo 9 le parole "di dichiarazioni mendaci o " sono state soppresse ad opera del comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale 8 del 2010.
[13] Questo punto del primo comma dell'articolo 11 è stato inserito dal terzo comma dell'articolo 3 della legge regionale 46 del 1984.
[14] L'articolo 12 è stato sostituito dal comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 38 del 2009.
[15] Questo comma dell'articolo 14 è stato sostituito dal quarto comma dell'articolo 3 della legge regionale 46 del 1984.
[16] Nel comma 2 bis dell'articolo 16 le parole "al Sindaco del comune interessato, con un anticipo di sessanta giorni, un'autocertificazione " sono state sostituite dalle parole "al comune una dichiarazione di inizio attività" ad opera del comma 4 dell'articolo 2 della legge regionale 38 del 2009.
[17] Il comma 2 ter dell'articolo 16 è stato abrogato dalla lettera a del comma 1 dell'articolo 22 della legge regionale 38 del 2009.
[18] Il comma 2 quater dell'articolo 16 è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 4 del 2003.
[19] Questo comma dell'articolo 16 è stato inserito dal quinto comma dell'articolo 3 della legge regionale 46 del 1984.
[20] In questo comma dell'articolo 16 le parole "Il Comune può, in relazione ad esigenze locali, autorizzare l'elevazione del numero di tende o caravan ad un massimo di 10 richiedendo in tal caso che vengano assicurati l'approvvigionamento idrico e i servizi igienici e lo smaltimento dei rifiuti" sono state aggiunte ad opera del sesto comma dell'articolo 3 della legge regionale 46 del 1984.
[21] Il comma 1 dell'articolo 18 è stato sostituito dal comma 5 dell'articolo 2 della legge regionale 38 del 2009.
[22] Il comma 3 dell'articolo 18 è stato sostituito dal comma 6 dell'articolo 2 della legge regionale 38 del 2009.
[23] Il comma 3 bis dell'articolo 18 è stato inserito dal comma 7 dell'articolo 2 della legge regionale 38 del 2009.
[24] Questo comma dell'articolo 18 è stato inserito dal settimo comma dell'articolo 3 della legge regionale 46 del 1984.
[25] Questo comma dell'articolo 18 è stato inserito dal settimo comma dell'articolo 3 della legge regionale 46 del 1984.
[26] Questo comma dell'articolo 18 è stato inserito dal settimo comma dell'articolo 3 della legge regionale 46 del 1984.
[27] L'articolo 18 bis è stato inserito dal comma 8 dell'articolo 2 della legge regionale 38 del 2009.
[28] Il DPGR n. 36 del 28 maggio 2013 pubblicato sul B.U. n. 22 del 30 maggio 2013 ha modificato il paragrafo 16) di questo allegato
[29] Nell'allegato B, nel quadro di classificazione dell'all. 2 per i villaggi turistici, la categoria una stella nonchè il relativo punteggio minimo e le caratteristiche obbligatorie sono state abrogate ad opera del comma 8 dell'articolo 3 della legge regionale 46 del 1984.