Legge regionale n. 54 del 31 agosto 1979  ( Versione vigente )
"Disciplina dei complessi ricettivi all'aperto."[1][2]
(B.U. 11 settembre 1979, n. 37)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
(Finalità)
 
Nella Regione Piemonte i complessi ricettivi turistici all'aperto sono disciplinati dalle norme della presente legge.
Art. 2. 
(Definizione e tipologia)
 
Sono complessi ricettivi turistici all'aperto i campeggi ed i villaggi turistici.
 
Sono campeggi i complessi attrezzati per la sosta ed il soggiorno di turisti prevalentemente provvisti di tenda o di altro mezzo di pernottamento mobile autonomo.
 
Nei complessi di cui al precedente comma la ricettività in allestimenti o mezzi di pernottamento fissi o mobili, ad uso di turisti sprovvisti di mezzi propri, non può essere superiore al 10% della ricettività complessiva.
 
Sono villaggi turistici i complessi sommariamente attrezzati per la sosta ed il soggiorno dei turisti con tende od allestimenti mobili o allestimenti fissi minimi di dimensioni non superiori a 45 mq. e che non posseggano le caratteristiche proprie della ricettività alberghiera. I complessi in cui i mezzi di pernottamento fissi o mobili ad uso di turisti sprovvisti di mezzi propri superino il 10% della ricettività complessiva sono considerati villaggi turistici.
 
I complessi di cui al 2° comma si suddividono in:
 
1) Campeggi di tipo A o temporanei: per sosta o soggiorno a durata limitata, in cui l'occupazione degli allestimenti e delle piazzole è subordinata all'effettiva presenza degli ospiti.
 
2) Campeggi di tipo B o stanziali: per sosta e per soggiorno a durata non limitata, in cui l'occupazione degli allestimenti e delle piazzole prescinde dall'effettiva presenza degli ospiti.
 
3) Campeggi di tipo C o misti: in cui coesistono per zone distinte le forme di occupazione di cui ai precedenti punti 1 e 2; in tali campeggi le piazzole destinate alla sosta e soggiorno a durata non limitata non possono superare il 50 % del totale.
 
Nei campeggi di tipo B siti in località ove se ne verifichi l'esigenza, il Comune dispone che vengano riservate fino a 5 piazzole per il turismo di transito.
 
Per i campeggi di tipo A e C siti nei territori classificati montani ai sensi della legge 3 dicembre 1971, n. 1102 , non si applicano, per il periodo di apertura invernale, dal 20 dicembre al 20 marzo, i limiti di durata di sosta e soggiorni.
 
I mezzi mobili autonomi di pernottamento possono essere dotati di preingressi funzionali al loro utilizzo e aventi caratteristiche di mobilità.
 
I campeggi e villaggi turistici assumono la denominazione aggiuntiva "annuale" quando sono autorizzati ad esercitare per l'intero arco dell'anno oppure per la doppia stagione estiva ed invernale secondo i periodi di cui all'art. 11.
[3]
Art. 3. 
(Caratteristiche tecniche e classificazione)
 
I complessi ricettivi turistici all'aperto devono rispondere alle caratteristiche tecniche elencate nell'allegato 1 e sono classificati nelle categorie e secondo i principi di cui all'allegato 2, tabelle A e B.
 
Il Presidente della Giunta Regionale, su conforme deliberazione della stessa è autorizzato, in relazione all'evoluzione tecnica e sociale del settore, ad apportare modifiche alle caratteristiche tecniche ed agli elementi di classificazione di cui agli allegati indicati nel precedente comma.
 
I complessi ricettivi che non rispondono alle caratteristiche previste dalla presente legge per i campeggi e i villaggi turistici, né a quelle previste dalla vigente legislazione per le case per ferie, gli alberghi od ostelli per la gioventù, gli autostelli, sono assoggettati alla disciplina delle aziende alberghiere.
Art. 4. 
(Individuazione delle aree)
 
L'insediamento dei complessi di cui all'art. 1 è consentito unicamente nelle aree a tal fine destinate dai piani regolatori comunali o intercomunali in conformità ai disposti della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 "Tutela ed uso del suolo".
 
Il piano territoriale previsto al Titolo II della suddetta legge regionale "Tutela ed uso del suolo" fornisce il coordinamento dell'individuazione delle aree a livello comprensoriale e regionale, tenendo conto delle indicazioni degli eventuali piani e programmi di settore.
 
Nella redazione dei piani si deve tener conto, per i campeggi, delle diverse tipologie di cui all 'art. 2, 4° comma della presente legge.
Art. 5. 
(Domanda di concessione per l'allestimento dell'impianto)
 
Per allestire uno dei complessi indicati all'art. 1 deve essere presentata domanda al Comune competente per territorio, ai sensi dell' art. 54 e seguenti della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 .
 
La domanda deve indicare:
 
- generalità o denominazione del richiedente;
 
- località in cui dovrebbe sorgere il complesso;
 
- tipo di complesso, sua ricettività, servizi comuni;
 
- eventuali attività accessorie e complementari;
 
- periodo indicativo di apertura del complesso.
 
La domanda deve essere corredata da:
 
- planimetria generale in scala sufficiente ad individuare chiaramente la localizzazione di tutti i servizi e allestimenti di varia natura, ivi comprese le piazzole con la relativa numerazione (minimo 1:1.000);
 
- elaborati esecutivi degli allestimenti fissi;
 
- relazione tecnica ed economica sulle opere;
 
- parere dei Vigili del Fuoco;
 
- comprovazione della completa ed esclusiva disponibilità dell'area interessata all'allestimento e delle relative pertinenze.
 
La domanda di cui al 1° comma deve essere presentata anche qualora si intenda apportare modifiche a complessi già autorizzati.
Art. 6. 
(Concessione per l'allestimento)
 
Il Sindaco si pronuncia sulla domanda di concessione per l'allestimento nei termini e secondo le norme previste dalla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 , "Tutela ed uso del suolo"; tali norme si applicano altresì nell'ipotesi di cui agli artt. 50 e 54 della predetta legge e per quant'altro non specificatamente richiamato nella presente legge.
Art. 7. 
(Domanda di autorizzazione per l'esercizio)
 
Per esercitare uno dei complessi realizzati a norma del precedente art. 5, deve essere presentata, ultimate le opere di allestimento, domanda al Comune competente per territorio. La domanda deve indicare:
 
- generalità o denominazione del richiedente;
 
- generalità del rappresentante nella gestione qualora il richiedente intenda avvalersene;
 
- periodi di apertura del complesso, annuale o stagionali;
 
- attività accessorie o complementari;
 
- categoria della classificazione che si intende conseguire;
 
- prezzi, minimi e massimi, comprensivi di I.V.A., che si intendono praticare per ogni servizio o prestazione.
 
La domanda deve essere corredata da:
 
- regolamento con il quale viene organizzata la vita interna del complesso in relazione anche alle modalità di accesso ai visitatori;
 
- ricevuta del versamento, delle singole tasse sulle concessioni, a norma della vigente legislazione.
Art. 8. 
(Autorizzazione all 'esercizio)
 
Entro 60 giorni dalla data di ricevimento della domanda o da quella eventuale di presentazione di documenti aggiuntivi il Comune decide circa il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio del complesso, nonché circa l'assegnazione della classificazione.
 
Il rilascio dell'autorizzazione di cui al 1° comma, che ha carattere annuale, è subordinato al rilascio dell'autorizzazione all'abitabilità od usabilità del complesso ai sensi dell'art. 57 della legge regionale "Tutela ed uso del suolo".
 
Nel provvedimento di autorizzazione oltre al titolare e alla classifica, devono essere indicate le caratteristiche del complesso, il periodo di apertura, e l'eventuale rappresentante. Con lo stesso provvedimento può essere autorizzato l'esercizio di vendita di bevande alcooliche od analcooliche, di spaccio, di ristorazione e di autorimessa.
 
Secondo le modalità di cui al 1° comma il Comune decide altresì circa le domande riguardanti il cambio del rappresentante e della classificazione.
 
Il titolare e l'eventuale suo rappresentante debbono possedere i requisiti previsti dagli artt. 11 e 92 del T.U. delle leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D.L. 18 giugno 1931, n. 773 .
Art. 9. 
(Diffida, sospensione e revoca dell'autorizzazione)
 
L'autorizzazione di cui al precedente art. 8 può essere revocata in ogni tempo venendo meno alcuno dei requisiti oggettivi per il rilascio.
 
Nel caso di carenza sopravvenuta di alcuno dei requisiti oggettivi previsti per il rilascio e quando comunque l'attività del complesso sia ritenuta dannosa o contraria agli scopi per cui venne autorizzata od abbia dato luogo ad irregolarità di ordine tecnico-amministrativo, può procedersi alla sospensione temporanea dell'autorizzazione qualora, a seguito di diffida, non venga ottemperato, entro un mese, alle prescrizioni delle autorità concedenti; nei casi di carenza più gravi e nell'ipotesi prevista dall'art. 100, 2° comma del T.U. delle leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D.L. 18 giugno 1931, n. 773 , può procedersi alla sospensione temporanea immediata o alla revoca dell'autorizzazione.
 
Dei provvedimenti di cui al presente articolo il Comune dà immediata comunicazione alla Regione e all'autorità di Pubblica Sicurezza.
 
L'autorizzazione, anche per i complessi ad attività stagionale, viene rinnovata annualmente mediante vidimazione sull'atto originale, previo pagamento delle tasse di concessione e delle altre tasse eventualmente dovute a qualsiasi titolo.
Art. 10. 
(Definitività dei provvedimenti)
 
I provvedimenti adottati ai sensi della presente legge hanno carattere definitivo fatta comunque salva l'applicabilità degli artt. 50, 2° e 3° comma, e 60 ultimo comma della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 "Tutela ed uso del suolo", per quanto attiene la concessione per l'allestimento.
Art. 11. 
(Periodi minimi di apertura)
 
I campeggi ed i villaggi turistici devono osservare i seguenti periodi minimi di apertura:
 
- complessi ad attivazione estiva ad altitudine inferiore agli 800 metri: dal 1° giugno al 30 settembre;
 
- complessi ad attivazione estiva ad altitudine superiore agli 800 metri: dal 16 giugno al 15 settembre;
 
- complessi ad attivazione invernale: dal 20 dicembre al 20 marzo dell'anno successivo.
 
- complessi ad attivazione per l'intero arco dell'anno: 9 mesi all'anno a scelta dell'operatore.
[4]
 
Il Comune può ampliare o ridurre i periodi di apertura di cui al comma precedente in relazione a particolari esigenze turistiche o ambientali locali, dandone comunicazione alla Regione.
Art. 12. 
(Chiusura temporanea o definitiva)
 
Il titolare dell'autorizzazione che intende procedere alla chiusura temporanea o definitiva del complesso deve darne preventivo, - o qualora ciò non fosse possibile - contemporaneo avviso al Comune, alla Regione e all'autorità di Pubblica Sicurezza.
 
Il periodo di chiusura temporanea non può essere superiore a 6 mesi, prorogabili, per fondati motivi per altri 6 mesi. Superato tale termine l'autorizzazione è revocata di diritto.
Art. 13. 
(Obblighi del titolare)
 
Il titolare e l'eventuale suo rappresentante nella gestione sono responsabili dell'osservanza nel complesso ricettivo delle disposizioni previste nella presente legge, nel T.U. delle leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D.L. 18 giugno 1931, n. 773 e di ogni altra disposizione comunque prevista dalle norme legislative e regolamentari vigenti; gli stessi devono assicurare una custodia continua nel complesso.
 
I titolari dei campeggi e dei villaggi turistici devono essere assicurati per rischi di responsabilità civile nei confronti dei clienti.
Art. 14. 
(Prezzi)
 
I titolari dei complessi hanno l'obbligo di denunciare al Comune e alla Regione entro il 31 luglio di ogni anno i prezzi minimi e massimi dei vari servizi, comprensivi di I.V.A. da applicarsi dal 1° ottobre al 30 settembre dell'anno successivo.
[5]
 
L'inosservanza del disposto di cui al 1° comma, comporta l'obbligo dell'applicazione delle ultime tariffe regolarmente denunciate.
 
Per i complessi di nuova apertura i prezzi dovranno essere denunciati contemporaneamente alla presentazione della relativa domanda.
 
Ai fini della denuncia, l'imposta di soggiorno non viene comunque compresa.
 
I prezzi denunciati dovranno essere contenuti nei limiti stabiliti dal competente comitato prezzi.
Art. 15. 
(Pubblicità dei prezzi e dei servizi)
 
Le tariffe di cui all'articolo precedente comprensive di ogni prescritto od eventuale onere devono essere esposte bene in vista dei turisti all'ingresso degli impianti e nel locale di ricezione unitamente all'autorizzazione all'esercizio, alla planimetria generale del complesso, sulla quale siano chiaramente individuabili i servizi generali, le strade e le piazzole con la relativa numerazione singola e a copia del regolamento interno. I predetti atti, devono riportare il visto di conformità a quelli depositati presso il Comune.
Art. 16. 
(Deroghe ed esclusioni)
 
Le disposizioni della presente legge non si applicano agli insediamenti occasionali, che non eccedono comunque le 48 ore, di singole tende o di altri mezzi di soggiorno mobili singoli, in località in cui non siano disponibili posti in campeggio autorizzato.
 
Campeggi mobili organizzati da enti ed associazioni senza fine di lucro per scopi sociali, culturali e sportivi, della durata massima di 60 giorni sono consentiti solamente in aree pubbliche o private ove siano assicurati i servizi generali indispensabili per garantire il rispetto delle norme igienico sanitarie e la salvaguardia della pubblica salute. Ai sensi dell' art. 56 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 il Sindaco concede le necessarie autorizzazioni per i campeggi mobili organizzati di cui al presente comma.
 
Per il soddisfacimento delle esigenze indicate al 1° e 2° comma del presente articolo il Comune o altro Ente Pubblico possono, in deroga alle norme di cui alla presente legge, provvedere ad attrezzare stabilmente aree con un minimo di 10 ed un massimo di 30 piazzole, assicurando i servizi generali indispensabili per garantire il rispetto delle norme igienico-sanitarie e la sicurezza degli utenti: tali aree vengono denominate "mini-aree di sosta" e contrassegnate con 1 stella.
[6]
 
In deroga alle norme di cui alla presente legge è consentito l'insediamento di un massimo di 3 tende o caravan presso aziende agricole che forniscano i servizi essenziali, dandone semplice comunicazione al Comune. Il Comune può, in relazione ad esigenze locali, autorizzare l'elevazione del numero di tende o caravan ad un massimo di 10 richiedendo in tal caso che vengano assicurati l'approvvigionamento idrico e i servizi igienici e lo smaltimento dei rifiuti.
[7]
 
Le prescrizioni della presente legge non si applicano per gli allestimenti ricettivi all'aperto che non presentino le caratteristiche di pubblico esercizio, dovendosi tali allestimenti assoggettare alla normativa vigente in materia edilizio-residenziale.
 
Il Comune può emanare, in relazione ad esigenze locali, disposizioni che pongano ulteriori limitazioni rispetto a quelle previste dalla presente legge o che vietino le forme di insediamento previste dall'art. 2 ultimo comma e dal presente articolo.
Art. 17. 
(Norme transitorie)
 
Nella prima applicazione della presente legge coloro che sono titolari di efficace autorizzazione in base alla legge 21 marzo 1958, n. 326 per l'esercizio di campeggi e villaggi turistici conservano tale titolo fino alla scadenza di un anno dall'entrata in vigore della presente legge.
 
La continuazione dell'attività oltre ai termini di cui al comma precedente è subordinata all'ottenimento dell'autorizzazione di cui all'art. 8 della presente legge da richiedersi entro 6 mesi dall'entrata in vigore della stessa; per i complessi che non possiedano i requisiti previsti dalla presente legge dovranno inoltre essere attuati i necessari adeguamenti, previo rilascio di concessione ai sensi del precedente art. 6 su domanda da presentarsi entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
 
La concessione e l'autorizzazione di cui al precedente comma sono rilasciate anche nei casi in cui il complesso regolarmente autorizzato non sia insediato in aree a tal fine destinate o specificatamente previste dagli strumenti urbanistici comunali.
 
Agli effetti della presente legge i preingressi che presentino caratteristiche difformi da quelle previste dalla stessa devono essere adeguati entro 12 mesi dalla sua entrata in vigore.
Art. 18. 
(Sanzioni)
 
Chiunque fa funzionare uno dei complessi indicati nella presente legge sprovvisto della relativa autorizzazione o comunque trasgredisca le disposizioni di cui all'art. 17 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da L. 1.000.000 a L. 3.000.000. In caso di recidiva la sanzione è raddoppiata.
 
La violazione di quanto previsto all'art. 16, 1° comma, della presente legge comporta la sanzione amministrativa del pagamento della somma da L. 30.000 a L. 90.000 per ogni giorno o frazione di giorno eccedente le previste 48 ore.
 
L'esercizio di campeggio mobile organizzato, non autorizzato dal Sindaco ai sensi dell'art. 16 della presente legge, comporta la sanzione amministrativa del pagamento della somma da L. 300.000 a L. 900.000.
 
Nei complessi indicati dalla presente legge l'applicazione di tariffe superiori a quelle regolarmente denunciate comporta la sanzione amministrativa del pagamento della somma da L. 150.000 a L. 450.000. Nel caso di recidiva reiterata può farsi luogo alla revoca dell'autorizzazione d'esercizio.
 
Nell'ipotesi di superamento della prevista capacità ricettiva degli impianti si applica la sanzione amministrativa del pagamento della somma da L. 200.000 a L. 600.000. Nel caso di recidiva può procedersi alla revoca dell'autorizzazione d'esercizio.
 
La violazione di quanto previsto dagli artt. 12 e 15 della presente legge comporta la sanzione amministrativa del pagamento della somma da L. 50.000 a L. 150.000.
 
La violazione delle disposizioni previste dall'art. 13 della presente legge, oltre ai provvedimenti di cui all'art. 9, comporta la sanzione amministrativa del pagamento della somma da L. 50.000 a L. 150.000.
 
Se le violazioni della presente legge sono compiute da chi è soggetto all'altrui autorità, direzione o vigilanza, incorre nelle sanzioni di cui al precedente articolo la persona rivestita dell'autorità o incaricata della direzione o vigilanza.
 
Il titolare di complesso ricettivo all'aperto che non provveda alla denuncia del proprio esercizio al fine della sua classificazione o che ometta di indicare la classifica o di esporre il segno distintivo della categoria, ovvero attribuisca al proprio esercizio con scritti o stampati o in qualsiasi altro modo una classifica diversa da quella propria o affermi la disponibilità di attrezzatura non conforme a quella esistente è soggetto alla sanzione amministrativa da L. 500.000 a L. 1.500.000. Tale sanzione è raddoppiata nel caso in cui il titolare si rifiuti di fornire le informazioni richiestegli ai fini della classificazione o di consentire gli accertamenti disposti allo stesso fine, oppure denunci elementi non corrispondenti al vero.
[8]
 
La Regione verifica che sia data attuazione alle disposizioni della presente legge, anche disponendo controlli ispettivi a mezzo di proprio personale.
[9]
 
Per motivata richiesta del Presidente della Giunta Regionale il Comune deve provvedere a modificare entro 60 giorni i provvedimenti con cui sia stata attribuita una errata classifica: decorso tale termine il Presidente della Giunta Regionale provvede direttamente.
[10]
Art. 19. 
(Norma finale)
 
Nelle more dell'approvazione dei Piani Regolatori Generali con la individuazione di aree idonee da destinare a campeggio, al fine di favorire lo sviluppo del turismo sociale e giovanile, la Giunta Regionale predispone e sottopone all'approvazione del Consiglio Regionale un piano transitorio per l'identificazione, d'intesa con i Comuni e sentiti i Comitati Comprensoriali, di aree atte a consentire un immediato allestimento, in deroga al disposto di cui all'art. 4 della presente legge, ed esercizio di campeggi di tipo A o temporaneo aventi caratteristiche minime da parte di Enti pubblici, Associazioni del tempo libero, Organizzazioni aventi finalità sociali ed assistenziali, Cooperative, privati, mediante apposita convenzione nel Comune.
 
Le aree devono possedere le seguenti caratteristiche:
 
- idonea ubicazione sotto il profilo igienico sanitario, idrogeologico, forestale, ambientale e paesaggistico;
 
- terreno pianeggiante, terrazzato o adattabile con lievi modifiche;
 
- possibilità di facile allacciamento alla rete idrica, elettrica e fognaria;
 
-facilità di accesso mediante le strade esistenti;
 
- possibilità di insediamento di un numero-limite di turisti e collocazione urbanistica tali da consentire una utilizzazione dei servizi esistenti nel Comune (esercizi commerciali, impianti ricreativi e sportivi, infrastrutture generali) senza creare squilibri e consentendo una corretta integrazione della comunità turistica con quella locale.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino addì 31 agosto 1979
ALDO VIGLIONE


Note:

[1] I commi 2,3,4 e 5 dell'articolo 2 della legge regionale 27 maggio 1980, n. 63 hanno modificato e integrato i punti 5),7), 15) e 16) dell' allegato A della legge.

[2] L'ottavo comma dell'art. 3 della legge regionale 30 agosto 1984 , n. 46 ha modificato l'allegatao B della legge

[3] Questo comma dell'articolo 2 è stato inserito dal secondo comma dell'articolo 3 della legge regionale 46 del 1984.

[4] Questo punto del primo comma dell'articolo 11 è stato inserito dal terzo comma dell'articolo 3 della legge regionale 46 del 1984.

[5] Questo comma dell'articolo 14 è stato sostituito dal quarto comma dell'articolo 3 della legge regionale 46 del 1984.

[6] Questo comma dell'articolo 16 è stato inserito dal quinto comma dell'articolo 3 della legge regionale 46 del 1984.

[7] In questo comma dell'articolo 16 le parole "Il Comune può, in relazione ad esigenze locali, autorizzare l'elevazione del numero di tende o caravan ad un massimo di 10 richiedendo in tal caso che vengano assicurati l'approvvigionamento idrico e i servizi igienici e lo smaltimento dei rifiuti" sono state aggiunte ad opera del sesto comma dell'articolo 3 della legge regionale 46 del 1984.

[8] Questo comma dell'articolo 18 è stato inserito dal settimo comma dell'articolo 3 della legge regionale 46 del 1984.

[9] Questo comma dell'articolo 18 è stato inserito dal settimo comma dell'articolo 3 della legge regionale 46 del 1984.

[10] Questo comma dell'articolo 18 è stato inserito dal settimo comma dell'articolo 3 della legge regionale 46 del 1984.

[11] Nell'allegato A i punti 5),7), 15) e 16) sono state modificati e integrati ad opera dei commi 2,3,4 e 5 dell'articolo 2 della legge regionale 63 del 1980.

[12] Nell'allegato B, nel quadro di classificazione dell'all. 2 per i villaggi turistici, la categoria una stella nonchè il relativo punteggio minimo e le caratteristiche obbligatorie sono state abrogate ad opera del comma 8 dell'articolo 3 della legge regionale 46 del 1984.