Legge regionale n. 52 del 31 agosto 1979  ( Versione vigente )
"Istituzione del parco naturale delle Capanne di Marcarolo."
(B.U. 11 settembre 1979, n. 37)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
(Istituzione del Parco naturale)
 
Ai sensi della legge regionale 4 giugno 1975, n. 43 , è istituito con la presente legge il Parco naturale delle Capanne di Marcarolo.
Art. 2. 
(Confini)
 
I confini del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo, incidente sui Comuni di Bosio, Casaleggio Boiro, Fraconalto, Lerma, Mornese, Tagliolo Monferrato e Voltaggio, sono individuati nella allegata planimetria, in scala 1:25.000, facente parte integrante della presente legge.
 
Con la redazione del Piano dell'area di cui al successivo articolo 16 possono essere individuate aree interne al parco naturale con differenti classificazioni: le zone delle Capanne di Marcarolo, dei Molini, degli Eremiti e di Tegli-Freccia, la cui delimitazione è demandata al piano dell'area, sono fin d'ora individuate come "aree attrezzate".
 
I confini del Parco naturale sono delimitati da tabelle portanti la scritta "Regione Piemonte - Parco naturale delle Capanne di Marcarolo", da collocarsi in modo che siano visibili da ogni punto di accesso e che da ogni tabella siano visibili le due contigue.
 
Le tabelle devono essere mantenute in buono stato di conservazione e leggibilità a cura dell'Amministrazione del Parco.
Art. 3. 
(Finalità)
 
Nell'ambito ed a completamento dei principi generali indicati nell' art. 1 della legge regionale 4 giugno 1975, n. 43 , le finalità dell'istituzione del parco naturale delle Capanne di Marcarolo sono specificate secondo quanto segue:
 
1) tutelare, valorizzare e restaurare le risorse paesaggistiche, storiche, ambientali e naturali della zona;
 
2) disciplinare e controllare la fruizione del territorio a fini ricreativi, didattici, scientifici e culturali;
 
3) promuovere ed incentivare le attività produttive locali che siano compatibili con la valorizzazione dell'ambiente e prevalentemente le attività agro-silvo-pastorali e turistiche;
 
4) promuovere lo sviluppo socio-economico delle popolazioni locali, assegnando priorità agli interventi di urbanizzazione primaria e sociale previsti nell'area del parco dai programmi pluriennali di attuazione degli strumenti urbanistici.
Art. 4. 
(Durata della destinazione)
 
La destinazione a Parco naturale, attribuita con la presente legge al territorio individuato dal precedente articolo 2, ha la durata di anni 99, prorogabile alla scadenza.
Art. 5. 
(Costituzione del consorzio fra gli enti interessati)
 
I Comuni di Bosio, Casaleggio Boiro, Fraconalto, Lerma, Mornese, Tagliolo Monferrato e Voltaggio, la Comunità Montana Alta Val Lemme ed Alto Ovadese, nonché la Provincia di Alessandria, riuniti in consorzio, provvedono a svolgere le funzioni di direzione ed amministrazione necessarie per il conseguimento delle finalità di cui al precedente art. 3.
 
Il Presidente della Giunta regionale, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, invita i Sindaci dei Comuni, il Presidente della Comunità Montana ed il Presidente dell'Amministrazione provinciale di Alessandria, riuniti in Comitato Promotore, a predisporre uno schema di Statuto del consorzio, che deve essere adottato dai singoli Enti.
 
Tale Comitato nomina, nella prima seduta, l'Ufficio di Presidenza e la Segreteria.
 
Nei successivi 60 giorni il Comitato redige lo Statuto e lo invia ai Comuni interessati, alla Comunità Montana Alta Val Lemme e Alto Ovadese e all'Amministrazione provinciale di Alessandria per l'adozione.
 
Lo Statuto adottato dai Consigli comunali interessati, dal Consiglio della Comunità Montana e dal Consiglio provinciale, deve essere inviato entro 30 giorni alla Regione per l'approvazione.
Art. 6. 
(Lo Statuto )
 
Lo Statuto di cui al precedente articolo 5, deve prevedere come organi del Consorzio:
a) 
il Consiglio di Amministrazione;
b) 
la Giunta Esecutiva;
c) 
il Presidente.
 
Lo Statuto deve prevedere altresì le forme di consultazione e di partecipazione dei residenti nel Parco e l'istituzione di Commissioni consultive, temporanee o permanenti, da parte del Consiglio di Amministrazione.
 
La sede del Parco è individuata nella frazione Capanne di Marcarolo.
Art. 7. 
(Il Consiglio di Amministrazione)
 
Il Consiglio di Amministrazione è composto da:
a) 
n. 3 rappresentanti per ciascun Comune, eletti da ogni singolo Consiglio comunale, di cui uno per la minoranza;
b) 
n. 3 rappresentanti per la Comunità montana, di cui uno per la minoranza;
c) 
n. 3 rappresentanti per il Consiglio Provinciale, di cui uno per la minoranza;
d) 
n. 2 rappresentanti per ognuna delle Frazioni di Capanne di Marcarolo, di Molini e di Tegli.
 
L'elezione dei componenti il Consiglio di Amministrazione, da parte dei Consigli di cui alle lettere a), b), c), del comma precedente, deve avvenire entro 15 giorni dall'approvazione dello Statuto .
 
Entro lo stesso termine vengono eletti i rappresentanti di cui alla lettera d) dai Comitati di Frazione di cui alla Legge 8 aprile 1976, n. 278 o, in loro assenza, direttamente dalla popolazione residente nelle Frazioni stesse.
 
I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica 5 anni: decadono in ogni caso al termine del mandato dei Consigli che li hanno eletti.
 
In caso di dimissioni o comunque di vacanza del posto, il membro che viene nominato in sostituzione dura in carica per il periodo di nomina del membro sostituito.
 
Finché non sia riunito il nuovo Consiglio di Amministrazione sono prorogati i poteri del precedente.
Art. 8. 
(Comitato tecnico-scientifico)
 
Il consorzio, nello svolgimento delle proprie funzioni, si avvale di un comitato tecnico-scientifico di esperti, istituito dal Consiglio regionale con propria deliberazione.
 
I membri del comitato tecnico-scientifico possono partecipare alle riunioni del Consiglio del Consorzio alle quali debbono essere invitati.
Art. 9.[1] 
(...)
Art. 10.[2] 
(...)
Art. 11. 
(Controllo)
 
Il consorzio di cui al precedente articolo 5 redige annualmente un bilancio preventivo ed un bilancio consultivo, relativi alla gestione del Parco naturale delle capanne di Marcarolo, da sottoporre al parere preventivo della Giunta regionale. Il parere è vincolante per le spese da assumere o assunte attraverso somministrazione di fondi da parte della Regione.
 
Il bilancio preventivo deve essere presentato alla Giunta regionale entro il 31 luglio dell'anno precedente a quello cui si riferisce; il rendiconto consuntivo finanziario, patrimoniale ed economico, entro il 31 marzo dell'anno successivo all'anno finanziario a cui si riferisce.
 
I bilanci di cui al comma precedente sono quindi sottoposti all'esame e all'approvazione dei competenti organi di controllo.
 
L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.
 
Le deliberazioni del Consorzio, relative alla gestione del Parco Naturale delle Capanne di Marcarolo, quando comportino variazioni di bilanci di cui al primo comma del presente articolo, devono essere adottate previo il parere della Giunta regionale.
Art. 12. 
(Norme vincolistiche)
 
Sull'intero territorio del Parco Naturale delle Capanne di Marcarolo, oltre al rispetto delle leggi statali e regionali in materia di tutela dell'ambiente, della flora e della fauna, nonché delle leggi sulla caccia e sulla pesca, è fatto divieto di:
a) 
aprire e coltivare nuove cave e torbiere. Sono consentiti l'estrazione di pietra da taglio e da rivestimento e i prelievi di ghiaia e di sabbia, esclusivamente per utilizzazioni all'interno del parco, previa autorizzazione del Presidente del Consorzio, sentito il parere del comitato tecnico-scientifico;
b) 
esercitare l'attività venatoria. Sono consentiti gli interventi tecnici di cui alla legge regionale 20 ottobre 1977, n. 50 ;
c) 
alterare e modificare le condizioni di vita degli animali;
d) 
introdurre specie animali non autoctone;
e) 
danneggiare e distruggere i vegetali di ogni specie e tipo, fatte salve le normali operazioni connesse alle attività agricole;
f) 
abbattere e comunque danneggiare gli alberi che abbiano un particolare valore ambientale, scientifico o urbanistico;
g) 
costruire nuove strade e ampliare le esistenti se non in funzione delle attività agro-silvo-pastorali e della fruibilità del Parco;
h) 
asportare rocce o minerali al di fuori delle attività previste alla lettera a) del presente comma, salvo che per motivi di studio autorizzati dal Presidente del Consorzio, sentito il parere del Comitato tecnico-scientifico;
i) 
costruire nuove condotte, anche forzate, per gas e liquidi, fuori dalle aree appositamente previste e vincolate dal piano di cui al successivo articolo 16, tranne che per gli acquedotti, per gli usi irrigui e per gli impianti tecnologici per uso domestico;
l) 
esercitare attività ricreative e sportive con mezzi meccanici fuori strada;
m) 
transitare fuori delle strade carrozzabili con mezzi motorizzati, tranne che per lo svolgimento delle attività agro-silvo-pastorali, o delle attività di vigilanza o di soccorso.
 
L'uso del suolo e l'edificabilità consentiti nel territorio del Parco debbono corrispondere ai fini di cui al precedente articolo 3 e sono definiti dagli strumenti urbanistici generali e relativi programmi di attuazione e dal piano dell'area di cui al successivo articolo 16.
 
Sino all'approvazione del piano dell'area di cui al precedente comma, l'edificabilità è consentita entro i limiti e le norme previsti dagli strumenti urbanistici comunali vigenti e dai programmi di attuazione degli stessi, con l'applicazione delle limitazioni transitorie di cui alla legge 5 dicembre 1977, n. 56 .
 
La costruzione di nuovi edifici od opere che determinano modificazioni allo stato attuale dei luoghi, fatta salva ogni altra autorizzazione prevista per legge, deve essere autorizzata dal Presidente della Giunta regionale, sentito il Consiglio di Amministrazione del Parco o il Comune interessato.
 
Le norme relative all'utilizzazione delle aree boschive del territorio del Parco sono previste in apposito piano di assestamento forestale predisposto dalla Regione, sentito il Consiglio di Amministrazione del Parco.
 
Sino all'approvazione del piano di assestamento forestale debbono essere applicate le seguenti normative:
 
1) per quanto concerne la silvicoltura sono autorizzati i tagli necessari per evitare il deterioramento delle piante, la ceduazione e i diradamenti;
 
2) i tagli dei boschi di alto fusto debbono essere autorizzati dal Presidente della Giunta regionale, sentito il parere dell'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Alessandria.
 
Con apposito Regolamento, sono fissate norme specifiche relative alle modalità di fruizione del Parco e sono riportate le sanzioni per i trasgressori previste da leggi statali e regionali nonché da disposizioni comunali.
Art. 13. 
(Sanzioni)
 
Le violazioni al divieto di cui alla lettera a) dell'articolo 12 della presente legge, comportano sanzioni amministrative da un minimo di L. 3.000.000 ad un massimo di L. 5.000.00 per ogni 10 mc di materiale rimosso.
 
Le violazioni ai divieti di cui alle lettere c), d), e), f), h), l), m) del precedente articolo 12 della presente legge comportano sanzioni amministrative da un minimo di L. 50.000 ad un massimo di L. 1.000.000, in relazione alla gravità del fatto commesso.
 
Le violazioni ai divieti di cui alle lettere g) e i) dell'articolo 12 della presente legge comportano sanzioni amministrative da un minimo di L. 5.000.000 ad un massimo di L. 10.000.000.
 
Le violazioni alla limitazione di cui al 6° comma, n. 2), dell'articolo 12 della presente legge comportano sanzioni amministrative da un minimo di L. 1.000.000 ad un massimo di L. 5.000.000 per ogni ettaro, o frazione di ettaro, di terreno su cui è stato effettuato il taglio boschivo.
 
Le violazioni alle limitazioni di cui ai commi 3°, 4° del precedente articolo 12 comportano sanzioni amministrative da un minimo di L. 1.000.000 ad un massimo di L. 10.000.000, in relazione alla gravità del fatto commesso.
 
Le violazioni ai divieti richiamati ai commi 1°, 3°, 4° e 5° del presente articolo comportano, oltre alle sanzioni amministrative previste, l'obbligo di ripristino che deve essere realizzato in conformità alle disposizioni formulate in apposito decreto del Presidente della Giunta regionale.
 
Delle violazioni viene redatto, dal personale di vigilanza, un verbale che deve essere trasmesso entro 15 giorni al Presidente della Giunta regionale, il quale, con proprio provvedimento da notificare al trasgressore, contesta l'infrazione e determina l'entità della sanzione.
 
Contro tale provvedimento l'interessato può produrre, entro 30 giorni dalla data di notifica, ricorso alla Giunta regionale la quale si pronunzia entro 90 giorni.
 
Per le violazioni di cui alla lettera b), 1° comma, del precedente articolo 12 si applicano le sanzioni previste dalle vigenti leggi dello Stato e della Regione.
 
Le somme riscosse ai sensi del presente articolo e quelle riscosse ai sensi delle norme contenute nel Regolamento di cui all'ultimo comma dell'articolo 12 della presente legge sono introitate nel bilancio della Regione.
Art. 14. 
(Indennizzo per vincolo)
 
Qualora i vincoli corrispondano a una effettiva e definitiva diminuzione di reddito ricavato da attività produttive previste dall'articolo 3, numero 3), della presente legge, sono corrisposte indennità pari al mancato reddito.
 
Sono escluse da indennizzo le aree e i beni assoggettati ai vincoli per la protezione delle bellezze naturali ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 .
Art. 15. 
(Vigilanza)
 
La vigilanza del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo è affidata:
a) 
al personale di sorveglianza alle dipendenze del Consorzio;
b) 
al personale degli Enti indicati all' ultimo comma dell'articolo 3 della legge regionale 4 giugno 1975, n. 43 , e successiva modificazione ed integrazione, previa convenzione con gli enti di appartenenza;
c) 
a guardie giurate volontarie nominate in conformità dell'articolo 138 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773 , e che abbiano prestato giuramento davanti al pretore.
Art. 16. 
(Piano dell'area)
 
In attesa dell'approvazione del piano territoriale di cui all' articolo 4 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 , la Giunta Regionale predispone un piano dell'area oggetto della presente legge, costituente a tutti gli effetti stralcio del piano territoriale, formato ed approvato secondo la procedura di cui ai seguenti commi.
 
La Giunta Regionale, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge (sentito il Consiglio di Amministrazione del parco), predispone e adotta il piano dell'area, che trasmette al Consorzio, ai Comuni interessati, alla Comunità Montana Alta Valle Lemme e Alto Ovadese, al Comitato Comprensoriale di Alessandria e alla Provincia di Alessandria, e ne dà notizia sul Bollettino Ufficiale della Regione con l'indicazione della sede in cui chiunque può prendere visione degli elaborati.
 
Entro 90 giorni i soggetti di cui al comma precedente fanno pervenire le proprie osservazioni alla Giunta Regionale.
 
Entro lo stesso termine, i Comitati Comprensoriali non competenti per il territorio, gli Enti pubblici, le organizzazioni e le associazioni economiche, culturali e sociali, nonché le Amministrazioni dello Stato e le Aziende a partecipazione pubblica interessate, possono far pervenire le proprie osservazioni alla Giunta Regionale.
 
La Giunta Regionale entro i successivi 90 giorni, esaminate le osservazioni di cui al comma precedente, provvede alla predisposizione degli elaborati definitivi del piano dell'area e sentito il Comitato Urbanistico Regionale, sottopone gli atti al Consiglio Regionale, per l'approvazione.
 
Le indicazioni contenute nel piano dell'area e le relative norme di attuazione sono efficaci e vincolanti dalla data di entrata in vigore della deliberazione del Consiglio Regionale e si sostituiscono a eventuali previsioni difformi degli strumenti urbanistici vigenti.
Art. 17. 
(Finanziamenti per gli oneri relativi alle opere di tabellazione)
 
Per gli oneri relativi alle spese di tabellazione di cui al precedente articolo 2 è autorizzata per l'anno finanziario 1979 la spesa di L. 5.000.000.
 
All'onere di cui al precedente comma si provvede mediante una quota di pari ammontare della disponibilità esistente nel fondo speciale di cui al capitolo 12600 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1978, ai sensi dell' articolo 40 della legge regionale 14 marzo 1978, n. 12 e mediante l'istituzione nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1979, di apposito capitolo, con la denominazione "Spese relative alle opere di tabellazione del Parco Naturale delle Capanne di Marcarolo" e con lo stanziamento di competenza e di cassa di L. 5.000.000.
 
Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 18. 
(Finanziamenti per la gestione)
 
Agli oneri per la gestione del Parco Naturale delle Capanne di Marcarolo, di cui all'articolo 5 della presente legge, valutati in L. 200.000.000 per l'anno finanziario 1979, si provvede mediante una quota di pari ammontare della disponibilità esistente nel fondo speciale di cui al capitolo 12600 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1978, ai sensi dell' art. 10 della legge regionale 14 marzo 1978, n. 12 , e mediante l'istituzione nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1979, di apposito capitolo, con la denominazione "Assegnazione regionale per le spese di gestione del Parco Naturale delle Capanne di Marcarolo" e con lo stanziamento di competenza e di cassa di L. 200.000.000.
 
Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 19. 
(Disposizioni finanziarie relative alla redazione del piano dell'area e del piano di assestamento forestale)
 
Per la redazione del piano dell'area, di cui al precedente articolo 16 della presente legge, e del piano di assestamento forestale, di cui al 5° comma del precedente articolo 12, è autorizzata, per l'anno finanziario 1979, la spesa di L. 45.000.000.
 
All'onere di cui al precedente comma si provvede mediante una quota di pari ammontare della disponibilità esistente sul fondo speciale di cui al capitolo 12600 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1978, ai sensi dell' art. 40 della Legge regionale 14 marzo 1978, n. 12 , e mediante l'istituzione, nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1979, di apposito capitolo, con la denominazione "Spese per la predisposizione del piano dell'area e del piano di assestamento forestale del Parco Naturale delle Capanne di Marcarolo" e con lo stanziamento di competenza e di cassa di L. 45.000.000.
 
Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 20. 
(Entrate)
 
I proventi derivanti dalle sanzioni di cui al precedente articolo 13 sono iscritti al capitolo 2230 dello stato di previsione delle entrate di bilancio per l'anno finanziario 1979 ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci successivi.
Art. 21. 
(Norma transitoria)
 
Fino alla data di effettiva costituzione del Consorzio di cui al precedente articolo 5, le funzioni di direzione e di amministrazione del Parco Naturale delle Capanne di Marcarolo sono esercitate dalla Giunta regionale tramite l'amministrazione provinciale di Alessandria e la Comunità Montana Alta Val Lemme e Alto Ovadese.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 31 agosto 1979
Aldo Viglione

Allegato A 
OMISSIS

Note: