Legge regionale n. 51 del 28 agosto 1979  ( Versione vigente )
"Istituzione della riserva naturale speciale della Garzaia di Valenza."
(B.U. 04 settembre 1979, n. 36)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
(Istituzione della riserva naturale)
 
Ai sensi della L.R. 4 giugno 1975, n. 43 , è istituita, con la presente legge, la riserva naturale della Garzaia di Valenza, Ente di diritto pubblico.
Art. 2. 
(Classificazione)
 
Nella riserva naturale della Garzaia di Valenza sono individuate:
a) 
un'area classificata quale "riserva naturale integrale" in ragione dell'eccezionale presenza di nidificazioni di ardeidi e della tutela integrale dell'ambiente palustre;
b) 
una fascia del territorio circostante ed adiacente classificata quale "riserva naturale orientata".
 
L'area di cui alla precedente lettera a) e gli immobili in essa compresi, sono preordinati all'espropriazione, ai sensi del terzo comma dell'articolo 6 della legge regionale 4 giugno 1975, n. 43 , o all'acquisizione od all'affitto.
 
Il piano naturalistico di cui al successivo articolo 4 può apportare modifiche ai confini della riserva naturale integrale.
Art. 3. 
(Confini)
 
I confini della Riserva naturale della Garzaia di Valenza, incidente sui Comuni di Valenza e di Bozzole, sono individuati nell'allegata planimetria in scala 1:25.000, facente parte integrante della presente legge, nel seguente modo:
[1]
a) 
la 'riserva naturale integralè con linea punteggiata;
b) 
la 'riserva naturale orientatà con linea continua.
 
Conformemente alle previsioni contenute nel piano naturalistico della Riserva naturale, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 313-CR-5991, del 1 luglio 1982, l'area contrassegnata con la lettera A, facente parte della Riserva naturale orientata, è destinata a zona di recupero ambientale naturalistico, per il suo interesse entomologico, e sull'area medesima è vietata ogni attività agricola
[2]
 
Rimangono escluse dall'area soggetta a tutela le sedi e le pertinenze della strada statale n. 494 e della linea ferroviaria Alessandria-Mortara.
 
I confini della riserva sono delimitati da tabelle da collocarsi, in modo visibile, sui punti di intersezione del perimetro con le strade di accesso, e recanti la scritta "Regione Piemonte - Riserva naturale della Garzaia di Valenza".
 
Le tabelle debbono essere mantenute in buono stato di conservazione e di leggibilità.
Art. 4. 
(Finalità)
 
Nell'ambito ed a completamento dei principi generali indicati nell' articolo 1 della legge regionale 4 giugno 1975, numero 43 , le finalità dell'istituzione della riserva naturale della Garzaia di Valenza sono specificate secondo quanto segue:
 
1) tutelare le caratteristiche naturali e paesaggistiche della Garzaia di Valenza, con particolare riguardo all'ambiente palustre ed all'avifauna in essa presente;
 
2) favorire la fruizione a fini scientifici, culturali e didattici.
 
Le modalità di utilizzo e di fruizione sono stabilite in apposito piano naturalistico, che è predisposto dalla Giunta regionale, sentito il Consiglio Direttivo, ed è approvato con deliberazione del Consiglio regionale.
Art. 5. 
(Durata della destinazione)
 
La destinazione a riserva naturale, attribuita con la presente legge al territorio individuato dal precedente articolo 2, ha la durata di anni 99, prorogabile alla scadenza.
Art. 6.[3] 
(Gestione)
 
Le funzioni di direzione e di amministrazione delle attività necessarie per il conseguimento delle finalità di cui al precedente articolo 4 sono esercitate da un Consiglio Direttivo composto da:
a) 
tre rappresentanti, di cui uno della minoranza, del Comune di Valenza;
b) 
tre rappresentanti designati dal Consiglio Regionale, sentito il parere del Comitato Comprensoriale di Alessandria;
c) 
tre esperti, nominati dal Consiglio regionale, in materia zoologica, botanica e idrobiologica.
 
Il Consiglio Direttivo, adotta, entro 90 giorni dalla sua costituzione, lo Statuto della Riserva. Lo Statuto è approvato con decreto del Presidente della Giunta Regionale.
 
Lo statuto deve prevedere:
a) 
il Consiglio Direttivo;
b) 
il Presidente.
 
I membri del Consiglio Direttivo ed il Presidente durano in carica fino al termine del mandato dei Consigli che li hanno eletti e possono essere riconfermati.
 
Alle riunioni del Consiglio Direttivo partecipa, con voto consultivo, un funzionario della regione, nominato con Decreto del Presidente della Giunta regionale.
 
Il Consiglio Direttivo, nello svolgimento delle proprie funzioni, si avvale di un Comitato tecnico-scientifico, istituito dal Consiglio regionale con propria deliberazione. I membri del Comitato tecnico-scientifico possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, alle quali debbono essere invitati.
 
Per l'espletamento delle funzioni di cui al primo comma del presente articolo, il Consiglio Direttivo utilizza il personale di cui al successivo articolo 7 e può avvalersi degli Uffici regionali, comprensoriali, provinciali e del Comune di Valenza.
Art. 7. 
(Personale)
 
L'ordinamento e la pianta organica del personale della riserva sono disciplinati con legge regionale, sentito il Consiglio Direttivo.
Art. 8. 
(Controllo)
 
La Riserva naturale della Garzaia di Valenza ha un proprio bilancio.
 
Il bilancio preventivo deve essere presentato dal Consiglio Direttivo, sentito il Comitato tecnico-scientifico, alla Giunta regionale entro il 31 luglio dell'anno precedente a quello cui si riferisce; il rendiconto consuntivo finanziario, patrimoniale ed economico entro il 31 marzo dell'anno successivo all'anno finanziario cui si riferisce.
 
I bilanci di cui al comma precedente sono sottoposti all'approvazione, con deliberazione della Giunta regionale.
 
L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.
 
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo in attuazione del bilancio diventano esecutive dopo approvazione, con deliberazione, da parte della Giunta regionale.
 
Le deliberazioni di cui al comma precedente debbono essere inviate alla Regione Piemonte entro 5 giorni dalla data nella quale sono state adottate e la Giunta regionale deve provvedere entro il termine di 15 giorni dal ricevimento degli atti. Trascorso tale termine le deliberazioni si intendono tacitamente approvate.
Art. 9. 
(Norme vincolistiche)
 
Sull'intero territorio della riserva naturale della Garzaia di Valenza, oltre al rispetto delle leggi statali e regionali in materia di tutela dell'ambiente, della flora e della fauna, è fatto divieto di:
a) 
aprire e coltivare cave di qualsiasi natura;
b) 
esercitare l'attività venatoria;
c) 
esercitare la pesca, fatti salvi i diritti esclusivi privati di pesca, per i quali si applica il disposto del 2° comma dell'articolo 2 della presente legge;
d) 
accedere alla Riserva naturale, se non nei seguenti casi e previa autorizzazione del Consiglio Direttivo:
1) 
nella riserva naturale orientata per motivi di carattere didattico, tecnico e scientifico e per lo svolgimento delle normali attività agricole, secondo le modalità fissate dal piano naturalistico;
2) 
nella riserva naturale integrale per motivi tecnici o scientifici.Per l'accesso alle aree comprese nella Riserva naturale sono esonerati dalla autorizzazione i proprietari e gli aventi titolo;
e) 
alterare e modificare le condizioni naturali di vita degli animali;
f) 
danneggiare o distruggere i vegetali di ogni specie e tipo;
g) 
costruire nuove strade e ampliare le esistenti se non in funzione delle finalità della riserva;
h) 
esercitare attività ricreative e sportive con mezzi meccanici fuori strada;
i) 
costruire nuovi edifici od opere di qualsiasi genere se non in funzione delle finalità della riserva;
l) 
abbattere alberi, fatta eccezione per il taglio dei pioppi nella riserva naturale orientata, se non previa autorizzazione del Presidente della Giunta regionale, sentito il parere dell'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Alessandria.
Art. 10. 
(Sanzioni)
 
Le violazioni al divieto di cui alla lettera a), 1° comma dell'articolo 9 della presente legge comportano la sanzione amministrativa da un minimo di L. 3.000.000 ad un massimo di L. 5.000.000 per ogni 10 mc di materiale rimosso.
 
Le violazioni ai divieti di cui alle lettere d), e), f), e h) del 1° comma del precedente articolo 9 comportano la sanzione amministrativa da un minimo di L. 25.000 ad un massimo di L. 250.000, in relazione alla gravità del fatto commesso.
[4]
 
Le violazioni ai divieti di cui alle lettere g) e i) del 1° comma del precedente articolo 9 comportano la sanzione amministrativa da un minimo di L. 5.000.000 ad un massimo di L. 10.000.000.
 
Le violazioni alla limitazione di cui alla lettera l) del precedente articolo 9 comportano la sanzione amministrativa da un minimo di L. 1.000.000 ad un massimo di L. 5.000.000, per ogni ettaro o frazione di ettaro di terreno su cui è stato effettuato il taglio boschivo.
 
Le violazioni ai divieti di cui al precedente articolo 9, lettere a), f), g), i) ed l), comportano oltre alle sanzioni amministrative previste, l'obbligo del ripristino da realizzarsi in conformità alle disposizioni del Presidente della Giunta regionale.
 
Delle violazioni viene redatto, dal personale di vigilanza, un verbale che dovrà essere trasmesso entro 15 giorni al Presidente della Giunta regionale, il quale, con proprio provvedimento da notificare al trasgressore, contesta l'infrazione e determina l'entità della sanzione.
 
Contro tale provvedimento l'interessato può produrre, entro 30 giorni dalla data della notifica, ricorso alla Giunta regionale, la quale si pronunzierà entro 90 giorni.
 
Per le violazioni ai divieti di cui alle lettere b) e c) del precedente articolo 9 si applicano le sanzioni previste dalle vigenti leggi dello Stato e della Regione.
 
Le somme riscosse ai sensi del presente articolo e quelle riscosse ai sensi delle norme contenute nel Piano naturalistico di cui all'ultimo comma dell'articolo 4 della presente legge saranno introitate nel bilancio della Regione.
Art. 11. 
(Vigilanza)
 
La vigilanza della riserva naturale della Garzaia di Valenza è affidata:
a) 
al personale di sorveglianza della riserva previsto nell'ordinamento e pianta organica di cui al precedente articolo 7 o degli Enti di cui all'ultimo comma del precedente articolo 6;
b) 
al personale degli Enti indicati all' ultimo comma dell'articolo 3 della legge regionale 4 giugno 1975, n. 43 , e successiva modificazione ed integrazione, previa convenzione con gli Enti di appartenenza;
c) 
a guardie giurate volontarie, nominate in conformità all'articolo 138 del T.U. delle leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773 , e che abbiano prestato giuramento davanti al Pretore.
Art. 12. 
(Finanziamenti per gli oneri relativi alle opere di tabellazione)
 
Per gli oneri relativi alle opere di tabellazione di cui al precedente articolo 2 è autorizzata, per l'anno finanziario 1979, la spesa di L. 1.000.000.
 
All'onere di cui al precedente comma si provvede mediante una riduzione di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa, del fondo speciale di cui al capitolo 12500 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1979, e mediante l'istituzione, nello stato di previsione medesimo, di apposito capitolo, con la denominazione "Spese relative alle opere di tabellazione della riserva naturale della Garzaia di Valenza" e con lo stanziamento di competenza e di cassa di L. 1.000.000.
 
Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 13. 
(Finanziamenti per la gestione)
 
Agli oneri per la gestione della riserva naturale della Garzaia di Valenza, di cui all'articolo 6 della presente legge, valutati in L. 20.000.000 per l'anno finanziario 1979, si provvede mediante una riduzione di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa, del fondo speciale di cui al capitolo 12500 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1979 e mediante l'istituzione, nello stato di previsione medesimo, di apposito capitolo, con la denominazione "Assegnazione regionale per le spese di gestione della riserva naturale della Garzaia di Valenza" e con lo stanziamento di competenza e di cassa di L. 20.000.000.
 
Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 14. 
(Disposizioni finanziarie relative alla redazione del piano naturalistico)
 
Per la redazione del piano naturalistico, di cui al 2° comma dell'articolo 4 della presente legge, è autorizzata, per l'anno finanziario 1979, la spesa di L. 5.000.000.
 
All'onere di cui al precedente comma si provvede mediante una riduzione di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa, del fondo speciale di cui al capitolo 12500 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1979, e mediante l'istituzione, nello stato di previsione medesimo, di apposito capitolo, con la denominazione "Spese per la predisposizione del piano naturalistico della riserva naturale della Garzaia di Valenza" e con lo stanziamento di competenza e di cassa di L. 5.000.000.
 
Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 15. 
(Finanziamenti per espropriazioni, acquisizioni, affitti)
 
All'onere per l'espropriazione, l'acquisizione o l'affitto, di cui al 2° comma dell'articolo 2 e alla lettera c), 1° comma, dell'articolo 9 della presente legge si provvede con le disponibilità esistenti al capitolo 7930 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1979 e ai capitoli corrispondenti per gli anni successivi.
Art. 16. 
(Entrate)
 
I proventi derivanti dalle sanzioni di cui al precedente articolo 10 saranno iscritti al capitolo 2230 dello stato di previsione delle entrate del bilancio per l'anno finanziario 1979 ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci successivi
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 28 agosto 1979
Aldo Viglione

Allegato A 
OMISSIS

Note:

[1] Questo comma dell'articolo 3 è stato sostituito dal primo comma dell'articolo 2 della legge regionale 13 del 1984.

[2] Questo comma dell'articolo 3 è stato inserito dal primo comma dell'articolo 2 della legge regionale 13 del 1984.

[3] L'art. 9 della l.r. 12/1990 modifica la composizione del Consiglio Direttivo dell'Ente di gestione.

[4] In questo comma dell'articolo 10 le sanzioni amministrative minime e massime sono state ridotte rispettivamente a lire 25.000 e 250.000 ad opera del primo e terzo comma dell' articolo 3 della legge regionale 15 del 1984.