Legge regionale n. 47 del 22 agosto 1979  ( Versione vigente )
"Integrazione all' art. 38 della L.R. 12 agosto 1974, n. 22 ."
(B.U. 28 agosto 1979, n. 35)

Sommario:               

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
 
Il 1° comma dell'art. 38 della legge regionale 12-8-1974, n. 22 , è integrato come segue: "
Non sono da considerare violazioni al divieto di cui sopra né la mera iscrizione negli albi professionali né lo svolgimento di attività professionale a favore dell'Amministrazione nell'ambito delle attività proprie.
"
.
Art. 2. 
 
La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell' art. 45, 6° comma, dello Statuto Regionale .
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 22 agosto 1979
Aldo Viglione