"Integrazione all' art. 38 della L.R. 12 agosto 1974, n. 22 ."
(B.U. 28 agosto 1979, n. 35)
Il Consiglio regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto il
visto.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
Art. 1.
Il
1° comma dell'art. 38 della legge regionale 12-8-1974, n. 22 , è integrato come segue: "
"
Non sono da considerare violazioni al divieto di cui sopra né la mera iscrizione negli albi professionali né lo svolgimento di attività professionale a favore dell'Amministrazione nell'ambito delle attività proprie.
Art. 2.
La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'
art. 45, 6° comma, dello Statuto Regionale
.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 22 agosto 1979
Aldo Viglione