Legge regionale n. 44 del 16 agosto 1979  ( Versione vigente )
"Modifiche alla legge regionale 22 agosto 1977, n. 44 , in materia di trasporti."
(B.U. 28 agosto 1979, n. 35)

Sommario:               

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
 
Il 2° comma dell'art. 14 della L.R. 22 agosto 1977, n. 44 , è sostituito dai seguenti: "
I Consorzi di cui al comma precedente, svolgono per delega della Regione le funzioni amministrative relative ai trasporti pubblici locali, che sono effettuati nell'ambito della Unità territoriale di gestione, purché formati da Comuni serviti dalle attuali linee di trasporto interurbano, che si sono avvalsi della facoltà di aderire al Consorzio di cui sopra.
Ai fini dell'avviamento dell'attività del Consorzio, questo si intende costituito anche nel caso di Comuni che a seguito di formale richiesta di adesione da parte del Presidente del Comitato Comprensoriale deliberino la non adesione o non comunichino la propria adesione entro il termine di 60 giorni: in ogni caso la popolazione di questi non dovrà superare il 20% della popolazione totale e dei Comuni interessati dalle attuali linee di trasporto interurbano.
I Comuni che non dovessero, entro il termine stabilito al comma precedente, assumere la determinazione necessaria potranno successivamente aderire al costituito Consorzio.
".
Art. 2. 
 
Il 5° comma dell'art. 6 della L.R. 22 agosto 1977, n. 44 , è sostituito dal seguente: "
Per la validità del voto in caso di parere su atti amministrativi occorre la presenza di un terzo dei membri oltre al Presidente, il cui voto prevale in caso di parità, ed i pareri sono validi quando siano adottati con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti all'adunanza. I membri del Comitato possono farsi sostituire, alle singole riunioni, con delega scritta.
".
Art. 3. 
 
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 45 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul B.U. della Regione Piemonte.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 16 agosto 1979
ALDO VIGLIONE