"Modificazione delle modalità di erogazione del contributo straordinario "una tantum", di cui alla legge regionale 22-1-1976, n. 5 . Sostituzione dell'articolo 3 della legge stessa."
(B.U. 28 agosto 1979, n. 35)
Il Consiglio regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto il
visto.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
Art. 1.
L'
articolo 3 della legge regionale 22-1-1976, n. 5 , è sostituito dal seguente: "
".
Erogazione del contributo straordinario viene effettuata nella misura del 50% alla data di esecutività della deliberazione, di cui al 2° comma del precedente articolo 2 o, nel caso in cui i lavori non siano stati consegnati, all'atto della consegna dei lavori, nella misura del 40% allo stato finale dei lavori e nella restante misura del 10% all'atto del collaudo dell'opera ultimata.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 16 agosto 1979
ALDO VIGLIONE