Legge regionale n. 43 del 16 agosto 1979  ( Versione vigente )
"Modificazione delle modalità di erogazione del contributo straordinario "una tantum", di cui alla legge regionale 22-1-1976, n. 5 . Sostituzione dell'articolo 3 della legge stessa."
(B.U. 28 agosto 1979, n. 35)

Sommario:               

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
 
L' articolo 3 della legge regionale 22-1-1976, n. 5 , è sostituito dal seguente: "
Erogazione del contributo straordinario viene effettuata nella misura del 50% alla data di esecutività della deliberazione, di cui al 2° comma del precedente articolo 2 o, nel caso in cui i lavori non siano stati consegnati, all'atto della consegna dei lavori, nella misura del 40% allo stato finale dei lavori e nella restante misura del 10% all'atto del collaudo dell'opera ultimata.
".
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 16 agosto 1979
ALDO VIGLIONE