"Modificazione dell' articolo 11, ultimo comma, della legge regionale 12 giugno 1978, n. 32 ."
(B.U. 28 agosto 1979, n. 35)
Il Consiglio regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto il
visto.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
Art. 1.
L'
ultimo comma dell'art. 11 della legge regionale 12 giugno 1978, n. 32 , è sostituito dal seguente: "
".
Il pagamento viene anche sospeso qualora il titolare dell'assegno vitalizio venga eletto al Parlamento Europeo, al Parlamento Nazionale o ad altro Consiglio Regionale.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 16 agosto 1979
Aldo Viglione