Legge regionale n. 42 del 16 agosto 1979  ( Versione vigente )
"Modificazione dell' articolo 11, ultimo comma, della legge regionale 12 giugno 1978, n. 32 ."
(B.U. 28 agosto 1979, n. 35)

Sommario:               

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
 
L' ultimo comma dell'art. 11 della legge regionale 12 giugno 1978, n. 32 , è sostituito dal seguente: "
Il pagamento viene anche sospeso qualora il titolare dell'assegno vitalizio venga eletto al Parlamento Europeo, al Parlamento Nazionale o ad altro Consiglio Regionale.
".
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 16 agosto 1979
Aldo Viglione