Legge regionale n. 31 del 22 giugno 1979  ( Versione vigente )
"Norme integrative e di attuazione dei criteri e delle norme generali di cui al punto E), n. 2, 3 dell' articolo 2 della legge n. 319/1976 , in materia di liquami e fanghi."
(B.U. 03 luglio 1979, n. 27)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
(Oggetto della legge)
 
E' regolato dalla presente legge lo smaltimento finale o non finale, diretto o indiretto:
a) 
dei liquami provenienti da insediamenti produttivi sul suolo e negli strati superficiali del suolo o in ogni altro ricettore finale diverso dalle acque superficiali e dalle fognature;
b) 
dei fanghi residuati dai cicli di lavorazione e dai processi di depurazione o potabilizzazione;
c) 
dei fanghi o residui ad essi assimilabili a base non acquosa, salva l'applicabilità di disposizioni integrative da impartirsi per i singoli casi.
Art. 2. 
(Ambito di applicazione)
 
Nello smaltimento rientrano le seguenti operazioni:
 
1) stoccaggio provvisorio in azienda ed eventuali trattamenti aziendali;
 
2) trasporto;
 
3) conferimento ad aree o centri attrezzati;
 
4) ricevimento di residui prodotti da terzi;
 
5) deposito, spargimento sul suolo o negli strati superficiali del suolo;
 
6) stoccaggio controllato;
 
7) operazioni volte al recupero o al riciclo delle sostanze o dei valori energetici contenuti.
Art. 3. 
(Definizioni)
 
Ai fini della presente legge sono considerati:
 
1) liquame: ogni scarico idrico proveniente da insediamenti produttivi;
 
2) fango residuo derivante dalla separazione della fase liquida del liquame o ogni altro residuo non solido proveniente da cicli di lavorazione o di depurazione;
 
3) fango disidratato: un residuo sottoposto a procedimenti tali da ridurre il contenuto d'acqua in modo da impedirne lo scorrimento e la dispersione dal luogo di deposito;
 
4) suolo agricolo o non agricolo e sottosuolo: quelli definiti ai sensi dell'allegato 5 dei criteri deliberati dal Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento e pubblicati nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 21 febbraio 1977, n. 48;
 
5) strato superficiale del suolo: lo strato di terreno immediatamente collegato alla superficie nel quale hanno luogo fenomeni biochimici utili alla depurazione;
 
6) smaltimento finale: ogni immissione dei residui nel ricettore finale prescelto;
 
7) smaltimento non finale: una o più delle operazioni previste dall'art. 2 della presente legge che non comporti immissione nel ricettore finale;
 
8) smaltimento diretto: l'immissione dei residui nel ricettore finale effettuati dal loro produttore;
 
9) smaltimento indiretto: l'immissione dei residui nel ricettore finale effettuata mediante l'intervento di terzi;
 
10) area attrezzata: ogni superficie esclusivamente adibita, previa autorizzazione, all'accumulo dei residui di cui all'articolo 1;
 
11) centro attrezzato: ogni impianto, anche costituito in forma consortile, autorizzato alla ricezione dei residui di cui all'articolo 1 ai fini del loro trattamento, con o senza recupero delle materie prime o delle energie contenute;
 
12) stoccaggio provvisorio in azienda: quello preordinato esclusivamente al trasporto dei residui al ricettore prescelto;
 
13) trattamenti aziendali: quelli a cui i residui vengono sottoposti al termine del ciclo di lavorazione ai fini della loro destinazione nel ricettore prescelto;
 
14) trasporto: ogni rimozione dei residui fuori del perimetro dell'azienda produttrice;
 
15) conferimento ad aree o centri attrezzati: ogni immissione negli stessi di residui da parte del loro produttore, direttamente o a mezzo di trasportatore autorizzato;
 
16) ricevimento: ogni immissione di residui nei ricettori finali da parte dei titolari di questi ultimi;
 
17) deposito o spandimento sul suolo e negli strati superficiali del suolo: l'operazione di sistemazione dei residui in tale ricettore finale;
 
18) stoccaggio controllato: tutte le operazioni relative al prolungato deposito di residui nei quali non sia possibile raggiungere la totale innocuizzazione delle sostanze tossiche, con la conseguente necessità di controlli nel tempo;
 
19) operazioni di riciclo e recupero: ogni trattamento dei residui che comporti la loro anche parziale utilizzazione, a prescindere dal risultato economico della stessa;
 
20) lagunaggio: l'accumulo di liquami sul suolo naturalmente o artificialmente impermeabile, che si considera stoccaggio controllato.
Art. 4. 
(Autorità competente)
 
Ogni smaltimento dei residui di cui all'articolo 1 della presente legge deve essere autorizzato.
 
Le autorizzazioni allo smaltimento, fermi restando gli obblighi e le competenze di cui ai Criteri deliberati dal Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento e pubblicati sul supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale 21 febbraio 1977, n. 48, sono rilasciate:
a) 
dal Sindaco o dal Presidente del Consorzio intercomunale, in caso di smaltimento finale dei liquami di cui all'articolo 1, lettera a) della presente legge;
b) 
dal Presidente della Giunta provinciale in caso di smaltimento finale o non finale dei fanghi di cui all'articolo 1, lettere b) e c) della presente legge e di smaltimento non finale di liquami di cui all'articolo 1 lettera a) della presente legge.
Art. 5. 
(Recapiti ammessi)
 
Il recapito finale dei residui di cui all'articolo 1 della presente legge può avvenire:
a) 
sul suolo adibito ad uso agricolo;
b) 
sul suolo non adibito ad uso agricolo;
c) 
in cavità artificiali, limitatamente ai fanghi disidratati;
d) 
in stoccaggio controllato;
e) 
in unità geologiche profonde sicuramente isolate dalla superficie e delle acque sotterranee, limitatamente ai residui industriali per i quali sia dimostrata l'inesistenza di valide soluzioni alternative, previo parere della Giunta Regionale ed autorizzazione del Comitato dei Ministri di cui all' articolo 3 della legge 10 maggio 1976, n. 319 ;
f) 
in centri attrezzati.
 
Nelle pubbliche discariche di rifiuti solidi è ammesso solo il recapito dei fanghi di cui all'articolo 1, lettera b), della presente legge provenienti dal trattamento di liquami civili, con l'osservanza delle prescrizioni fissate dall'Ente esercente la discarica.
 
Sul suolo, sia adibito o non ad uso agricolo, sono ammessi solo gli scarichi di liquami di cui all'articolo 1, lettera a), della presente legge, che non contengano sostanze tossiche accumulabili e che comunque non comportino pericoli per la falda idrica, sotto l'osservanza dei Criteri di cui al precedente articolo 4.
Art. 6. 
(Domande di autorizzazione)
 
Chiunque intenda effettuare una o più delle operazioni costituenti smaltimento ai sensi dell'articolo 2 della presente legge, deve presentare domanda all'Autorità competente ai sensi dell'articolo 4.
 
Chiunque effettui, alla data dell'entrata in vigore della presente legge, una o più delle suddette operazioni, deve presentare domanda entro tre mesi all'Autorità competente esclusi i casi di cui all'articolo 1, lettera a) della presente legge, nei quali sia già stata presentata la domanda di autorizzazione allo scarico, ai sensi dell' articolo 6 della legge 10 maggio 1976, numero 319 .
 
In ogni caso chiunque domandi di effettuare il deposito o lo smaltimento di residui sul suolo e negli strati superficiali del suolo o in stoccaggio controllato deve indicare l'area a ciò destinata, documentandone la disponibilità e l'idoneità valutata ai sensi dell'allegato 5 dei Criteri di cui al precedente articolo 4.
Art. 7. 
(Norma transitoria)
 
Coloro che sono stati provvisoriamente o definitivamente autorizzati allo smaltimento di liquami provenienti da insediamenti produttivi sul suolo o negli strati superficiali del suolo ai sensi della legge 10 maggio 1976, n. 319 , devono adeguarsi alle disposizioni della presente legge entro dodici mesi dalla sua entrata in vigore.
 
A tal fine l'Autorità competente al controllo potrà revocare il provvedimento di autorizzazione o integrarlo con nuove prescrizioni sentendo, qualora lo ritenga opportuno, la Commissione tecnica regionale di cui al successivo articolo 10.
Art. 8. 
(Trasporti)
 
Le operazioni di trasporto dei residui di cui all'articolo 1 della presente legge, debbono essere effettuate mediante veicoli appositamente attrezzati e tecnicamente idonei ad evitare ogni spandimento o immissione molesta.
 
Essi devono portare in modo visibile ed inamovibile una iscrizione contenente la ragione sociale della ditta o la denominazione dell'Ente che effettua il trasporto, nonché l'indicazione della natura del carico.
 
Ciascuna operazione di trasporto deve essere effettuata con bolletta di accompagnamento.
 
L'autorizzazione di cui all'articolo 6 è necessaria solo per i trasporti che abbiano origine nella regione.
 
L'origine deve essere individuata presso un soggetto autorizzato ai sensi del n. 3 dell'art. 2 della presente legge.
 
Chiunque effettua nella regione un trasporto che ha origine fuori della medesima deve ad ogni richiesta dichiarare la propria destinazione. Essa, se situata nella regione, deve essere individuata presso un soggetto autorizzato ai sensi del n. 4 dell'articolo 2 della presente legge.
Art. 9. 
(Trasporti agricoli)
 
Sono esonerati dalle prescrizioni del precedente articolo 8 i trasporti delle deiezioni animali provenienti da allevamenti zootecnici e destinate ad essere sparse sul suolo agricolo secondo la corrente pratica agronomica, con le norme ed i limiti di cui al punto 2.3 dell'allegato 5 dei Criteri di cui al precedente art. 4.
Art. 10.[1] 
(...)
Art. 11. 
(Rilascio autorizzazione)
 
(...)
[2]
 
(...)
[3]
 
(...)
[4]
 
(...)
[5]
 
(...)
[6]
 
L'autorizzazione provvisoria si intende concessa se non è rifiutata entro 6 mesi dalla data della presentazione della relativa domanda, fermo restando il potere dell'Autorità competente di revocare l'autorizzazione "ope legis" o di rilasciare l'autorizzazione con le eventuali prescrizioni del caso.
Art. 12.[7] 
(...)
Art. 13. 
(Attività agricole e zootecniche)
 
Le deiezioni provenienti da allevamenti zootecnici sono considerate nel loro complesso liquami.
 
Le Imprese agricole adibite all'allevamento del bestiame classificabili tra gli insediamenti produttivi, presentano le domande di cui all'articolo 6 della presente legge secondo modelli appositi.
 
Sono da considerarsi insediamenti civili gli allevamenti zootecnici nei quali viene rispettato il rapporto di 40 quintali di peso medio di bestiame da allevamento per ettaro di terreno coltivato.
[8]
Art. 14. 
(Sanzioni)
 
Salvo l'applicazione delle sanzioni di cui alla legge 319/76 le violazioni alle norme previste dalla presente legge sono punite con la sanzione pecuniaria amministrativa da L. 100 mila a L. 5.000.000, a seconda della gravità del fatto commesso e del danno arrecato all'ambiente, irroganda dall'Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione.
Art. 15. 
(Approvazione di modelli)
 
La Giunta Regionale è delegata ad approvare con proprie deliberazioni i modelli relativi alle domande di cui agli articoli 6, 7 e 13 ed alla bolla di accompagnamento di cui all'articolo 8, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, nonché ad apporvi le modificazioni che si rendessero necessarie.
Art. 16. 
(Norma finanziaria)
 
Alla spesa connessa allo svolgimento delle ricerche di cui all'art. 12, presunta in L. 150 milioni per l'anno 1979, si fa fronte con la disponibilità esistente al cap. 8950 dello stato di previsione della spesa per l'anno medesimo, che assume la denominazione " Spese per interventi e indagini in materia di tutela delle acque dall'inquinamento (leggi regionali 8-11-1974, n. 32, 20-10-1977, n. 49, 6-11-1978, n. 68 e legge 10-5-1976, n. 319 )".
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 22 giugno 1979
Aldo Viglione

Note:

[1] Questo articolo è stato abrogato dal secondo comma dell'articolo 14 della legge regionale 18 del 1986.

[2] Questo comma dell'articolo 11 è stato abrogato dal secondo comma dell'articolo 14 della legge regionale 18 del 1986.

[3] Questo comma dell'articolo 11 è stato abrogato dal secondo comma dell'articolo 14 della legge regionale 18 del 1986.

[4] Il comma 3 dell'articolo 11 è stato abrogato dal secondo comma dell'articolo 14 della legge regionale 18 del 1986.

[5] Questo comma dell'articolo 11 è stato abrogato dal secondo comma dell'articolo 14 della legge regionale 18 del 1986.

[6] Il comma 5 dell'articolo 11 è stato abrogato dal secondo comma dell'articolo 14 della legge regionale 18 del 1986.

[7] L'articolo 12 è stato abrogato dal secondo comma dell'articolo 14 della legge regionale 18 del 1986.

[8] In questo comma dell'articolo 13 le parole " 50 quintali" sono state sostituite dalle parole "40 quintali" ad opera dal secondo comma dell'articolo 14 della legge regionale 18 del 1986.