Legge regionale n. 22 del 10 maggio 1979  ( Versione vigente )
"Piano regionale di risanamento delle acque. Integrazioni e modificazioni alla legge regionale 29 aprile 1975, n. 23 ."
(B.U. 15 maggio 1979, n. )

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
 
L'allegato di cui all' art. 1 della L.R. 29 aprile 1975, n. 23 , è integrato dalla tabella allegata alla presente legge.
Art. 2. 
 
All' art. 3 della legge regionale 29 aprile 1975, n. 23 , sono aggiunti i seguenti commi: "
Per la realizzazione di collettori ed impianti di depurazione degli scarichi di acque reflue, la Regione Piemonte può sostituire alla concessione del contributo in conto capitale quella del contributo in annualità, comprensivo delle quote interessi e delle quote per la restituzione del capitale.
Tale contributo è concesso nella misura e per la durata occorrenti al totale ammortamento dei mutui da contrarsi con la Cassa Depositi e Prestiti.
Qualora i mutui vengano contratti con altri Istituti di Credito, i contributi in annualità vengono concessi sino alla misura massima consentita dalle condizioni previste per le operazioni con la Cassa Depositi e Prestiti. In questo caso la Regione può prestare garanzia fidejussoria sino al limite occorrente per il totale ammortamento del mutuo medesimo.
"
Art. 3. 
 
All' art. 5 della legge regionale 29 aprile 1975, n. 23 , è aggiunto il seguente comma: "
Le riunioni della Commissione sono valide con la presenza di un terzo dei membri ed i pareri espressi sono validi quando vengano adottati con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti alla riunione, a norma dell' art. 9, 2° comma, della legge 3 gennaio 1978, n. 1 .
"
Art. 4. 
 
All' articolo 11 della legge regionale 29 aprile 1975, n. 23 , sono aggiunti i seguenti commi: "
Per la concessione dei contributi in annualità di cui al precedente art. 3 sono autorizzati i limiti di impegno e conseguenti annualità, di L.1.000 milioni per l'anno finanziario 1979 e di 2.000 milioni per l'anno finanziario 1980.
All'onere di 1.000 milioni per l'anno finanziario 1979 si provvede mediante una riduzione di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa, dello stanziamento di cui al capitolo n. 8960 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1979 e mediante l'istituzione, nello stato di previsione medesimo di apposito capitolo, con la denominazione "Contributi in annualità a favore di Consorzi e di altri Enti locali nelle spese per la costruzione di collettori e di impianti di depurazione degli scarichi di acque reflue" e lo stanziamento di 1.000 milioni in termini di competenza e di cassa.
All'onere di 3.000 milioni per l'anno finanziario 1980, si provvede mediante una riduzione di pari ammontare dello stanziamento iscritto nel bilancio pluriennale 1979-1981 in corrispondenza del programma 3.10. concernente la protezione e il risanamento delle acque.
Agli oneri derivanti dalla prestazione della garanzia fidejussoria di cui al precedente art. 3 si provvede, a decorrere dall'anno finanziario 1979, con la disponibilità esistente al capitolo n. 8980 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1979 ed ai corrispondenti capitoli degli anni finanziari successivi
".
 
Il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 5. 
 
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' art. 127 della Costituzione e dell' articolo 45 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 10 maggio 1979
Aldo Viglione

Allegato A 
OMISSIS