Legge regionale n. 19 del 24 aprile 1979  ( Versione vigente )
"Norme per la definitiva assegnazione agli uffici regionali ed agli Enti locali del personale messo a disposizione della Regione in attuazione del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e delle legge 21 ottobre 1978, n. 641 ."
(B.U. 02 maggio 1979, n. 18)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
(Campo di applicazione e oggetto del provvedimento)
 
La presente legge disciplina la definitiva assegnazione agli uffici regionali ed agli Enti locali del personale di ruolo e non di ruolo dipendente dall'Amministrazione dello Stato e dagli Enti di cui alla tabella "B" allegata al D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 , incluso nei contingenti posti a disposizione della Regione in attuazione del decreto medesimo e della legge 21 ottobre 1978, n. 641 .
 
E' pertanto escluso dall'ambito dell'applicazione della presente legge il personale già addetto agli Enti Comunali di Assistenza, ai Patronati scolastici ed ai loro Consorzi Provinciali per il quale la assegnazione e l'inquadramento negli Enti di rispettiva destinazione risultano già disciplinati da precedenti leggi regionali.
Art. 2. 
(Assegnazione definitiva del personale)
 
Il personale di cui al 1° comma dell'articolo precedente è assegnato agli uffici regionali od agli Enti locali, singoli o associati, avuto riguardo alle esigenze derivanti dalla distribuzione delle funzioni trasferite o delegate alla Regione o attribuite agli Enti locali per effetto del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 .
 
L'assegnazione definitiva agli uffici regionali del personale necessario per l'assolvimento delle funzioni trasferite o delegate alla Regione è disposta con deliberazione della Giunta Regionale.
 
La Giunta Regionale dispone, altresì, con propria deliberazione, adottata d'intesa con gli Enti di destinazione, la ripartizione del personale destinato agli Enti locali tra gli Enti medesimi e la sua definitiva assegnazione ai singoli Enti.
Art. 3. 
(Inquadramento negli Enti di assegnazione)
 
Il personale assegnato agli uffici regionali ed agli Enti locali singoli o associati, ai sensi degli articoli precedenti, sarà inquadrato, con effetto dalla data di definitiva assegnazione o di scioglimento dell'Ente, rispettivamente nel ruolo unico del personale regionale e nel ruolo organico del personale dell'Ente di destinazione, con le modalità che saranno stabilite con apposita legge regionale.
 
Il personale assegnato agli uffici regionali e agli Enti locali singoli o associati sarà iscritto, a decorrere dalla data di assegnazione definitiva, ai fini del trattamento di quiescenza, previdenza e assistenza alla C.P.D.E.L. e all'I.N.A.D.E.L..
Art. 4. 
(Rapporti finanziari)
 
Fino alla data della definitiva assegnazione, disposta ai sensi della presente legge, la Regione rimborsa allo Stato o all'Ente pubblico di provenienza, le spese sostenute dalla data dell'effettiva messa a propria disposizione del personale di cui ai precedenti articoli, ed assicura agli Enti locali la provvista dei mezzi finanziari necessari per la copertura degli oneri relativi al personale da questi provvisoriamente utilizzato.
Art. 5. 
(Oneri finanziari)
 
Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati per l'anno finanziario 1979 in 4.700 milioni si provvede con lo stanziamento di cui al Cap. 14100 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario medesimo.
Art. 6. 
 
La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 24 aprile 1979
ALDO VIGLIONE