"Adeguamento misura dell'indennità di carica."
(B.U. 10 aprile 1979, n. 15)
Il Consiglio regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto il
visto.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
Art. 1.
L'
art. 1 della legge regionale 13 ottobre 1972, n. 10 modificato dall'
art. 1 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 33 , è sostituito dal seguente: "
"
L'indennità di carica spettante, ai sensi dell'
art. 12 dello Statuto , ai Consiglieri regionali è determinata, a far data dal 1° gennaio 1984, nella misura del 66% dell'indennità mensile globale lorda spettante ai membri del Parlamento della Repubblica italiana, ai sensi della
legge 31 ottobre 1965, n. 1261 . L'indennità è corrisposta in dodici rate mensili, con decorrenza dalla prima convocazione del Consiglio regionale dopo la proclamazione degli eletti e fino alla cessazione del mandato.
Ai Componenti il Consiglio regionale cui siano conferiti gli incarichi previsti dallo
Statuto viene corrisposto un assegno integrativo mensile in relazione alle funzioni e alle attività svolte, commisurato alle seguenti percentuali dell'indennità parlamentare di cui al precedente comma:
- Presidente della Giunta regionale e Presidente del Consiglio regionale 35%;
- Vice Presidente della Giunta regionale 30%;
- Assessori regionali e Vicepresidenti del Consiglio regionale 20%;
- Componenti l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e Presidenti di Commissione legislativa permanente del Consiglio regionale 10%;
- Presidenti di Commisione legislativa permanente del Consiglio Regionale e Presidenti di Commissione speciali di cui all'art. 19 dello Statuto regionale 10%;
- Vice Presidenti delle Commissioni legislative permanenti del Consiglio regionale e Vice Presidenti di Commissioni speciali 5%.
Le indennità di cui al precedente comma sono corrisposte in dodici rate mensili, con decorrenza dal conferimento dell'ufficio o dell'incarico e fino alla cessazione dell'ufficio o dell'incaricato, comunque motivata.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 2 aprile 1979
Aldo Viglione
Note:
[1] Questo comma dell'articolo 1 è stato sostituito dal primo comma dell'articolo 1 della legge regionale 5 del 1984.