Legge regionale n. 10 del 01 marzo 1979  ( Versione vigente )
"Norme per la programmazione sportiva in Piemonte."[1]
(B.U. 06 marzo 1979, n. 10)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Titolo I. 
PRINCIPI INFORMATORI E NORME GENERALI
Art. 1. 
(Finalità della legge)
 
La Regione, in attuazione delle finalità di cui agli articoli 4 e 8 dello Statuto regionale ed ai sensi dei D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 4 e n. 8 e dell' articolo 56 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 , riconoscendo la funzione sociale dello sport sotto il profilo psicofisico e culturale, favorisce la pratica sportiva dei cittadini, promuove la formazione di un adeguato patrimonio impiantistico e il miglior utilizzo degli impianti esistenti.
Art. 2. 
(Soggetti forme ed ambiti della programmazione sportiva)
 
La Regione, con la presente legge, delega ai Comuni l'esercizio delle funzioni amministrative proprie in materia sportiva, perché le esercitino secondo le procedure della programmazione di cui alla legge regionale 19 agosto 1977, n. 43 , nell'ambito, nelle forme e congiuntamente alle materie previste dalle leggi regionali 9 luglio 1976, n. 41 e 8 agosto 1977, n. 39.
 
Le funzioni attribuite ai Comuni dall' articolo 60 del D.P.R. 29 luglio 1977, n. 616 , possono essere da essi esercitate congiuntamente a quelle di cui al 1° comma.
 
A tal fine la Regione incentiva l'attività dei Consorzi intercomunali e degli Organismi del decentramento amministrativo a livello sub-comunale di cui al 1° comma.
 
Fino a che non siano costituiti i Consorzi e gli Organismi di cui al precedente comma, i Comuni, le Comunità Montane ed i Consorzi di Enti locali territoriali esercitano le funzioni di cui alla presente legge per garantire la continuità dei servizi.
Art. 3. 
(Programmazione sportiva)
 
Le funzioni in materia sportiva sono svolte conformemente agli atti di programmazione previsti dalle leggi regionali sulle procedure della programmazione e sulla tutela e l'uso del suolo.
 
Il finanziamento del piano da parte della Regione, per quanto attiene alla promozione sportiva, al completamento e al recupero degli impianti esistenti e alla costruzione di nuovi impianti, persegue finalità di riequilibrio territoriale.
 
A tal fine, quale condizione per la concessione di contributi da parte della Regione, i soggetti di cui al precedente articolo 2 predispongono, entro il 30 giugno di ciascun anno, un organico programma di attività concernente la gestione degli impianti, che ne realizzi la piena utilizzazione, il loro eventuale potenziamento, la formazione sportiva e la relativa documentazione.
 
(...)
[2]
 
I finanziamenti sono soggetti a revoca qualora non vi sia corrispondenza tra destinazione ed effettivo utilizzo.
Art. 4. 
(Documentazione sugli impianti sportivi)
 
Per la individuazione e la valutazione delle strutture sportive esistenti, le informazioni sugli impianti sportivi sono raccolte ai sensi della legge 1 giugno 1977, n. 285 , in attuazione del Progetto del Piano di Sviluppo regionale, relativo al censimento delle strutture sportive, presso ciascun servizio urbanistico regionale di Comprensorio, ai sensi dell' art. 47 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 .
 
Per ogni nuova opera su impianto sportivo già esistente e per ogni impianto di nuova costruzione, il Comune competente per territorio fa pervenire, entro trenta giorni dalla ultimazione dei lavori al servizio urbanistico regionale di Comprensorio due esemplari di apposita scheda informativa.
 
A cura del servizio urbanistico regionale di Comprensorio uno dei due esemplari è inserito nello schedario locale e l'altro è inviato allo schedario generale costituito presso l'Assessorato regionale allo Sport.
 
Le istruzioni per la raccolta delle informazioni e per la tenuta degli schedari sono deliberate dalla Giunta Regionale.
 
I soggetti di cui all'art. 2 si avvalgono della documentazione disponibile di cui alla presente legge.
Art. 5. 
(Tipi di progetti per impianti sportivi)
 
Per coordinare gli interventi di edilizia sportiva la Giunta regionale, sentito il parere tecnico del CONI, da esprimersi entro sessanta giorni dalla richiesta, approva tipi di progetto per la costruzione, per il completamento e per il recupero di impianti sportivi di interesse regionale.
 
L'approvazione dei progetti relativi ad impianti di interesse dei giovani in età scolare avviene d'intesa con gli Organi scolastici.
 
La costruzione, il completamento e il recupero degli impianti, da eseguirsi conformemente ai tipi di progetto approvati dalla Giunta Regionale, sono esenti dall'approvazione di cui al decreto legge 2 febbraio 1939, n. 302 modificato dalla legge 2 aprile 1968, n. 526 .
Art. 6.[3] 
(...)
Art. 7. 
(Esecuzione dell'impiantistica sportiva)
 
I soggetti di cui all'art. 2 della presente legge provvedono conformemente agli atti di programmazione di cui all'articolo 3:
a) 
al recupero e al completamento del patrimonio Sportivo sottoutilizzato od in disuso;
b) 
a costruzione di nuovi impianti.
 
Per le funzioni espropriative aventi oggetto le aree da acquisire, si applicano le disposizioni della legge 1° gennaio 1978, n. 1 , del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 .
Art. 8. 
(Gestione degli impianti)
 
I soggetti di cui all'articolo 2 provvedono alla gestione degli impianti sportivi situati nel rispettivo territorio ed appartenenti al Comune od ai Comuni interessati e si avvalgono altresì, ove del caso, di impianti convenzionati.
 
I suddetti Enti possono provvedere alla gestione dei propri impianti mediante convenzioni con Società od Associazioni sportive.
 
In caso di trasferimento o di diversa modalità di gestione può essere disposta la revoca del contributo per gli interventi di edilizia sportiva.
Art. 9. 
(Commissione consultiva regionale per lo sport)
 
La Commissione consultiva regionale per lo sport a richiesta della Giunta Regionale o di sua propria iniziativa esprime pareri sulle materie di cui agli articoli 3 e 6, nonché sulle domande di contributo presentate ai sensi dei successivi articoli 10, 11 e 14.
 
La Commissione è composta da:
 
1) l'Assessore regionale allo sport, che la presiede;
 
2) un rappresentante dell'U.R.P.P.;
 
3) un rappresentante dell'A.N.C.I. regionale;
 
4) un rappresentante dell'U.N.C.E.M. regionale;
 
5) tre rappresentanti delle Organizzazioni sindacali confederali, maggiormente rappresentative in sede regionale;
 
6) tre rappresentanti delle Associazioni regionali dei lavoratori autonomi, maggiormente rappresentative in sede regionale;
 
7) dieci rappresentanti degli Enti democratici di promozione sportiva, maggiormente rappresentativi ed operanti nell'ambito della Regione;
[4]
 
8) un esperto di medicina sportiva;
 
9) un rappresentante dei Consigli scolastici provinciali;
 
10) un rappresentante regionale del C.O.N.I.;
 
11) un rappresentante regionale della Commissione impianti sportivi del C.O.N.I.;
 
12) cinque rappresentanti regionali delle Federazioni sportive del C.O.N.I.;
 
13) un esperto in materia sportiva delle Forze Armate;
 
14) un rappresentante regionale del C.A.I..
 
I rappresentanti di cui ai punti 5, 6, 7 e 9 sono designati dagli Enti, dalle Associazioni e dagli Organismi di appartenenza e sono nominati dalla Giunta Regionale.
 
Il rappresentante di cui al punto 8 è nominato dalla Giunta Regionale.
 
Il rappresentante di cui al punto 13 è nominato previo consenso e su designazione dell'Amministrazione di appartenenza.
 
Le funzioni di segretario della Commissione sono espletate da un funzionario dell'Assessorato regionale allo sport.
 
La Commissione è nominata con decreto del Presidente della Giunta Regionale su designazione degli Enti interessati e scade comunque con lo scioglimento del Consiglio Regionale.
 
Per l'esercizio della propria attività, la Commissione elabora un proprio regolamento da approvarsi dalla Giunta Regionale.
Titolo II. 
CONTRIBUTI PER L'ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DI FORMAZIONE SPORTIVA
Art. 10.[5] 
(...)
Art. 11.[6] 
(...)
Art. 12.[7] 
(...)
Titolo III. 
PROVVEDIMENTI TRANSITORI A FAVORE DI COMUNI E LORO CONSORZI PER IL RECUPERO ED IL COMPLETAMENTO DI IMPIANTI SPORTIVI
Art. 13. 
(Destinatari e finalità dei contributi)
 
Sono disposti contributi per il completamento e il recupero di impianti sottoutilizzati o in disuso a favore di Comuni, Comunità Montane e Consorzi di Enti locali territoriali nei limiti di cui all'articolo 21.
Art. 14. 
(Domande di contributo per impianti sportivi)
 
Le domande di contributo sono presentate, entro il 30 giugno, all'Assessorato regionale allo Sport, corredate della seguente documentazione:
 
1) deliberazione consiliare dell'Ente o degli Enti consorziati, contenente l'approvazione del progetto, la definizione degli impegni finanziari con l'indicazione del relativo capitolo di bilancio e l'autorizzazione al legale rappresentante a presentare domanda di contributo;
 
2 ) relazione descrittiva sulla tipologia della zona interessata dall'impianto sportivo, con le caratteristiche geomorfologiche del territorio;
 
3) redazione tecnico-descrittiva dell'impianto;
 
4) progetto tecnico redatto in scala adeguata comprendente i particolari costruttivi;
 
5) computo metrico estimativo dettagliato a misura;
 
6) dichiarazione del Sindaco attestante lo stato degli strumenti urbanistici;
 
7) dichiarazione del Sindaco attestante la proprietà, o la disponibilità d'uso dell'area oggetto di intervento;
 
8) cartografia dell'area oggetto di intervento;
 
9) parere sulla congruità dei prezzi relativi all'opera, emesso dall'Ufficio del Genio Civile competente per territorio.
 
Le domande carenti della documentazione e quelle pervenute fuori termine non sono ammesse a contributo.
Art. 15. 
(Concessione dei contributi ed approvazione dei progetti)
 
I contributi sono concessi entro i limiti massimi di cui l'Allegato B della presente legge per i Comuni con popolazione fino a 50.000 abitanti.
[8]
 
Per i Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti può essere previsto un intervento finanziario a supporto delle iniziative di impiantistica sportiva subordinato alla stipula di convenzione fra i Comuni richiedenti e gli Enti erogatori.
[9]
 
Nel provvedimento di concessione sono fissati i termini per l'ultimazione delle opere e le eventuali modalità di esecuzione.
 
I progetti e le varianti delle opere ammesse a contributo sono approvati con decreto del Presidente della Giunta Regionale, in conformità a quanto disposto dall'articolo 5.
Art. 16.[10] 
(Erogazione del contributo)
 
La liquidazione del contributo è disposta in unica soluzione con decreto del Presidente della Giunta regionale previa presentazione da parte dell'Ente beneficiario del verbale di inizio dei lavori e del provvedimento deliberativo di affidamento dei medesimi.
 
La disposizione di cui al precedente comma si applica anche alle istanze già accolte ed in attesa di liquidazione alla data di entrata in vigore della presente legge.
 
Entro 60 giorni dalla data di ultimazione dei lavori l'Ente beneficiario dovrà far pervenire all'Assessorato regionale allo Sport il provvedimento di approvazione dello stato finale dei lavori.
Art. 17. 
(Revoca del contributo)
 
La Giunta Regionale può revocare il contributo nel caso in cui il beneficiario non abbia ultimato le opere o non presenti la prescritta documentazione entro i termini di cui agli articoli 15 e 16.
Art. 18. 
(Vincolo di destinazione)
 
L'uso degli impianti che beneficiano del contributo deve essere garantito, compatibilmente con le loro caratteristiche, a tutti i cittadini.
 
In caso di mutamento della destinazione può essere disposta la revoca del contributo.
Art. 19. 
(Non cumulabilità dei benefici)
 
Le provvidenze di cui all'articolo 15 della presente legge, non sono cumulabili, per le medesime iniziative, con altri benefici erogati da leggi regionali o statali.
Titolo IV. 
NORME TRANSITORIE E FINANZIARIE
Art. 20. 
(Norme transitorie)
 
I soggetti di cui all'articolo 2, che hanno presentato domanda di contributo, prima dell'entrata in vigore della presente legge, devono ripresentarla, ove intendano persistere nella richiesta di contributo per il completamento e per il recupero degli impianti sportivi, in conformità alla presente legge; è considerata utile, ove valida e pertinente, la documentazione già presentata a corredo della domanda.
 
L'integrazione e la sostituzione della documentazione carente vanno effettuate entro il 30 giugno.
Art. 21. 
(Disposizioni finanziarie)
 
Per lo svolgimento di studi e ricerche connessi alle attività di cui ai precedenti articoli 3, 4 e 5 è autorizzata la spesa di 120 milioni per l'anno finanziario 1979 e la spesa di 20 milioni per l'anno finanziario 1980, cui si provvederà nell'ambito delle disponibilità rispettivamente esistenti al capitolo n. 2250 del bilancio per l'anno finanziario 1979 e al corrispondente capitolo del bilancio per l'anno finanziario successivo.
 
Ai fini dello svolgimento di attività di pubblicizzazione dei progetti di cui al precedente articolo 5, è autorizzata la spesa di 20 milioni per l'anno finanziario 1979 e la spesa di 30 milioni per ciascuno degli anni finanziari 1980 e 1981, cui si provvederà nell'ambito delle disponibilità rispettivamente esistenti al capitolo n. 620 del bilancio per l'anno finanziario 1979 e ai corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni finanziari successivi.
 
Per la concessione dei contributi di cui al titolo II della presente legge è autorizzata, per l'anno finanziario 1979, la spesa di 1000 milioni.
 
All'onere di cui al precedente comma si provvede mediante una riduzione, di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa, del fondo speciale di cui al capitolo n. 12500 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1979, e mediante l'istituzione, nello stato di previsione medesimo, di apposito capitolo con la denominazione: "Contributi ai Comuni, Consorzi di Enti locali territoriali e Comunità Montane per l'attuazione dei programmi di formazione sportiva", e con lo stanziamento di 1000 milioni in termini di competenza e di cassa.
 
La spesa per la concessione di contributi di cui al precedente comma per l'anno finanziario 1980 sarà stabilita con la legge di approvazione del bilancio per tale anno.
 
Per la concessione dei contributi di cui al titolo III della presente legge è autorizzata, per l'anno finanziario 1979, la spesa di 1500 milioni.
 
All'onere di cui al precedente comma si provvede mediante una riduzione, di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa, del fondo speciale di cui al capitolo n. 12600 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1979 e mediante l'istituzione, nello stato di previsione medesimo, di apposito capitolo con la denominazione: "Contributi ai Comuni, Consorzi di Enti locali territoriali e Comunità Montane per il completamento ed il recupero di impianti sottoutilizzati o in disuso" e con lo stanziamento di 1500 milioni in termini di competenza e di cassa.
 
La spesa per la concessione dei contributi di cui al precedente comma per l'anno finanziario 1980 sarà stabilita con la legge di approvazione del bilancio per tale anno.
 
Il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 22. 
(Norme finali)
 
Sono abrogate le leggi regionali 4 giugno 1975, n. 42 e 4 maggio 1976, n. 20.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 1 marzo 1979
Aldo Viglione.

Allegato A 
OMISSIS
Allegato B 
OMISSIS

Note:

[1] La l.r. 18/1984 ha abrogato le norme di finanziamento, programmazione, procedurali e di istituzioni di organi consultivi della presente legge, limitatamente alle competenze ai medesimi attribuite in materia di opere e lavori pubblici e di interesse pubblico.

[2] Il quarto comma dell'articolo 3 è stato abrogato dal comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 46 del 1990.

[3] L'articolo 6 è stato abrogato dal comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 46 del 1990.

[4] Questo punto del secondo comma dell'articolo 9 è stato sostituito dal secondo comma dell'articolo 3 della legge regionale 19 del 1982.

[5] L'articolo 10 è stato abrogato dal comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 46 del 1990.

[6] L'articolo 11 è stato abrogato dal comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 46 del 1990.

[7] L'articolo 12 è stato abrogato dal comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 46 del 1990.

[8] Questo comma dell'articolo 15 è stato sostituito dal primo comma dell'articolo 1 della legge regionale 55 del 1986.

[9] Questo comma dell'articolo 15 è stato inserito dal secondo comma dell'articolo 1 della legge regionale 55 del 1986.

[10] L'articolo 16 è stato sostituito dal comma 4 dell'articolo 3 della legge regionale 19 del 1982.