Art. 20.
(Norme transitorie)
I soggetti di cui all'articolo 2, che hanno presentato domanda di contributo, prima dell'entrata in vigore della presente legge, devono ripresentarla, ove intendano persistere nella richiesta di contributo per il completamento e per il recupero degli impianti sportivi, in conformità alla presente legge; è considerata utile, ove valida e pertinente, la documentazione già presentata a corredo della domanda.
L'integrazione e la sostituzione della documentazione carente vanno effettuate entro il 30 giugno.
Art. 21.
(Disposizioni finanziarie)
Per lo svolgimento di studi e ricerche connessi alle attività di cui ai precedenti articoli 3, 4 e 5 è autorizzata la spesa di 120 milioni per l'anno finanziario 1979 e la spesa di 20 milioni per l'anno finanziario 1980, cui si provvederà nell'ambito delle disponibilità rispettivamente esistenti al capitolo n. 2250 del bilancio per l'anno finanziario 1979 e al corrispondente capitolo del bilancio per l'anno finanziario successivo.
Ai fini dello svolgimento di attività di pubblicizzazione dei progetti di cui al precedente articolo 5, è autorizzata la spesa di 20 milioni per l'anno finanziario 1979 e la spesa di 30 milioni per ciascuno degli anni finanziari 1980 e 1981, cui si provvederà nell'ambito delle disponibilità rispettivamente esistenti al capitolo n. 620 del bilancio per l'anno finanziario 1979 e ai corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni finanziari successivi.
Per la concessione dei contributi di cui al titolo II della presente legge è autorizzata, per l'anno finanziario 1979, la spesa di 1000 milioni.
All'onere di cui al precedente comma si provvede mediante una riduzione, di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa, del fondo speciale di cui al capitolo n. 12500 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1979, e mediante l'istituzione, nello stato di previsione medesimo, di apposito capitolo con la denominazione: "Contributi ai Comuni, Consorzi di Enti locali territoriali e Comunità Montane per l'attuazione dei programmi di formazione sportiva", e con lo stanziamento di 1000 milioni in termini di competenza e di cassa.
La spesa per la concessione di contributi di cui al precedente comma per l'anno finanziario 1980 sarà stabilita con la legge di approvazione del bilancio per tale anno.
Per la concessione dei contributi di cui al titolo III della presente legge è autorizzata, per l'anno finanziario 1979, la spesa di 1500 milioni.
All'onere di cui al precedente comma si provvede mediante una riduzione, di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa, del fondo speciale di cui al capitolo n. 12600 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1979 e mediante l'istituzione, nello stato di previsione medesimo, di apposito capitolo con la denominazione: "Contributi ai Comuni, Consorzi di Enti locali territoriali e Comunità Montane per il completamento ed il recupero di impianti sottoutilizzati o in disuso" e con lo stanziamento di 1500 milioni in termini di competenza e di cassa.
La spesa per la concessione dei contributi di cui al precedente comma per l'anno finanziario 1980 sarà stabilita con la legge di approvazione del bilancio per tale anno.
Il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.