Titolo I.
Capo I.
PRINCIPI GENERALI
Art. 1.
(Finalità)
La configurazione dell'apparato organizzativo della Regione Piemonte, l'articolazione e le modalità di funzionamento relative sono disciplinate dalla presente legge che ha lo scopo di assicurare agli Organi della Regione tutte le necessarie collaborazioni, per l'espletamento delle funzioni legislative, di cui al titolo 3° dello
Statuto
e di quelle amministrative, come disciplinate dagli artt. 66 e seguenti dello
Statuto
stesso.
In attuazione dei principi sanciti dalla Costituzione e dallo
Statuto
, nell'ambito della materia disciplinata, i principi di cui alla presente legge regolano l'esplicazione degli interventi regionali attuativi ed integrativi della legislazione statuale per contribuire al rinnovamento, al riassetto ed al riordino del sistema delle autonomie locali e, più in generale, della pubblica amministrazione.
Art. 2.
(Programmazione)
La Regione definisce l 'organizzazione delle strutture per assicurarne la funzionalità rispetto alle prescrizioni di piano, alla legislazione di settore ed agli atti e provvedimenti degli Organi ed Organismi della Regione, in coerenza con il metodo della programmazione che informa l'attività della Regione in attuazione dell'
art. 4 dello Statuto
, assicurando altresì, in conformità alle leggi dello Stato, il coordinamento con l'attività dello Stato e degli Enti locali.
Per svolgere funzioni organicamente accorpate per materie e per obiettivi, l'attività del personale è organizzata nelle unità amministrative secondo i criteri del presente articolo.
Art. 3.
(Decentramento e delega)
I Comuni, singoli od associati, le Province, le Comunità Montane, i Comprensori costituiscono i riferimenti istituzionali e le dimensioni territoriali di organizzazione delle funzioni regionali.
La Regione definisce con legge i livelli di decentramento e di delega delle sue funzioni amministrative e le dimensioni organizzative correlate.
L'articolazione funzionale delle strutture regionali e l'organizzazione degli enti strumentali vengono adeguate ai contenuti di tali leggi.
Agli enti ed organismi di cui al 1° comma è assicurata, nel rispettivo ambito di competenze, la partecipazione all'azione della Regione e dei suoi organi per realizzare il decentramento previsto dall'
art. 3 dello Statuto
.
Fino all'entrata in vigore della legge di riordino delle autonomie locali, l'individuazione dei livelli istituzionali di decentramento e di delega ha carattere transitorio.
Art. 4.
(Partecipazione)
L'organizzazione delle strutture è informata all'esigenza di favorire i rapporti di partecipazione che gli Organi della Regione promuovono e realizzano in attuazione dei principi sanciti dall'
art. 2 dello Statuto
, per avvalersi del concorso degli Enti locali, dell'apporto dei Sindacati dei Lavoratori, delle Organizzazioni di categoria, delle formazioni sociali e culturali e di tutti i cittadini, nell'elaborazione delle iniziative e dei provvedimenti di competenza.
La Regione, onde meglio conseguire gli obiettivi di efficienza e di partecipazione ed in attuazione dell'
art. 8 dello Statuto
, assicura la più ampia informazione su materie e settori di intervento regionale e sulla propria attività.
Art. 6.
(Funzioni e attività del personale)
Il personale è tenuto a collaborare attivamente, con apporti tecnici e professionali, all'azione degli Organi e Organismi della Regione e degli Enti delegati all'esercizio di funzioni amministrative nell'ambito delle prescrizioni e indicazioni formulate dagli stessi.
L'iniziativa e l'attività del personale si applica nell'ambito degli indirizzi e delle prescrizioni forniti dagli organi, organismi ed Enti competenti.
L'organizzazione regionale è intesa a valorizzare gli apporti tecnici e la professionalità dei dipendenti e garantisce l'efficienza e la produttività delle strutture.
Art. 7.
(Organizzazione collegiale del lavoro)
L'organizzazione del lavoro, ferma restando la responsabilità individuale di ciascun dipendente per le funzioni affidategli e per i suoi apporti, è informata al principio della collegialità e del lavoro di gruppo che si realizza in base a criteri di efficienza e produttività, secondo le funzioni da svolgere e gli obiettivi da perseguire.
Art. 8.
(Mobilità e qualificazione del personale regionale)
La Regione promuove e realizza, anche in relazione alle proprie funzioni in materia di formazione professionale, un processo di qualificazione permanente del personale, avvalendosi altresì dell'apporto di altri Enti e Istituzioni.
Questo processo di formazione costituisce l'elemento qualificante della mobilità del personale, che la Regione, nel rispetto dei diritti acquisiti dal personale e del principio della contrattazione sindacale, promuove e coordina al fine di utilizzare convenientemente le capacità dei dipendenti e di migliorarne il grado di professionalità.
Capo II.
ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA DELLA REGIONE
Capo III.
UNITA' ORGANIZZATIVE STABILI
Capo IV.
UNITA' ORGANIZZATIVE FLESSIBILI
Art. 19.
(Definizione)
L'unità organizzativa flessibile è un gruppo di lavoro avente rilievo dipartimentale istituito per il perseguimento di specifici obiettivi, coinvolgenti le competenze di una o più unità organizzative stabili.
Art. 20.
(Istituzione)
Le unità organizzative flessibili sono istituite rispettivamente dalla Giunta Regionale e dall'Ufficio di Presidenza secondo le loro competenze.
Le unità flessibili comuni a Giunta e Consiglio Regionale sono istituite d'intesa tra la Giunta e l'Ufficio di Presidenza.
L'istituzione di unità flessibili può essere proposta dai Coordinatori delle unità organizzative interessate, sentiti i responsabili e i funzionari che ne fanno parte.
L'atto istitutivo delle unità flessibili determina:
a)
i compiti dell'unità in relazione agli obiettivi;
b)
le modalità di funzionamento ed il termine per l'ultimazione del lavoro;
c)
il responsabile dell'unità, i funzionari chiamati a farne parte ed i loro compiti.
La chiamata di funzionari a far parte di gruppi di lavoro non comporta, di norma, sostituzione.
All'eventuale sostituzione provvisoria, ove necessaria, si provvede con funzionari di pari livello.
Capo V.
NORME SUL FUNZIONAMENTO DELL'APPARATO AMMINISTRATIVO REGIONALE
Art. 27.
(Collegialità del lavoro del personale regionale)
Il principio della collegialità si attua nelle unità organizzative regionali stabili e flessibili attraverso un metodo di lavoro che garantisca la partecipazione e l'informazione dei dipendenti nelle diverse fasi di elaborazione delle attività, nel rispetto della qualifica funzionale di appartenenza.
Ciascun dipendente risponde dell'apporto personale nell'attività collegiale.
Art. 28.
(Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale)
All'Ufficio di Gabinetto del Presidente della Giunta sovraintende un Capo di Gabinetto, funzionario del ruolo regionale.
Il conferimento dell'incarico di Capo di Gabinetto è disposto con deliberazione della Giunta Regionale.
1.
l Servizio ''Gabinetto dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale '' si configura quale Servizio non inserito nell'ambito di alcun Settore.
2.
A tale Servizio sovrintende un Capo di Gabinetto, dirigente del ruolo regionale rivestente la 1a qualifica dirigenziale.
3.
L'espletamento delle funzioni di Segreteria particolare dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio è assicurato secondo quanto disposto al comma terzo dell'art. 30 della legge regionale 20 febbraio 1979, n. 6 .
4.
La Segreteria particolare del Presidente del Consiglio regionale, che si configura quale struttura non inserita in alcun Settore, è composta da 4 dipendenti, 2 dei quali addetti di Segreteria particolare del Presidente medesimo.
5.
Ferme restando le modalità di nomina dei Responsabili di Servizio, ai sensi del successivo art. 13, il conferimento degli incarichi di Capo di Gabinetto e di addetti di Segreteria particolare è disposto con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio.
6.
Le altre Segreterie particolari, previste dall' art. 30 della legge regionale 20 febbraio 1979, n. 6 , si configurano quali strutture non inserite nell'ambito di un Settore. A modifica di quanto previsto dall' art. 30, comma primo, della legge regionale 20 febbraio 1979, n. 6 , il numero complessivo del personale di ciascuna Segreteria non può superare le 4 unità, ivi compresa la posizione di addetto di segreteria particolare.
7.
A modifica di quanto previsto dall' art. 30, comma primo, della legge regionale 20 febbraio 1979, n. 6 , la Segreteria particolare del Presidente della Giunta regionale non può superare le 6 unità. A tale Segreteria, fermo restando il numero massimo di 6 unità, sono assegnati due addetti di Segreteria particolare nominati secondo le norme di cui all' art. 14 della legge regionale 17 dicembre 1979, n. 74.
8.
Le Segreterie, di cui ai commi precedenti, dipendono direttamente dall'organo politico, di cui all' art. 11 della legge regionale 12 agosto 1974, n. 22 e successive modificazioni, e sono costituite nell'ambito delle disposizioni, di cui all' art. 30 della legge regionale 20 febbraio 1979, n. 6 e all' art. 11 della legge regionale 12 agosto 1974, n. 22 e successive modificazioni.
9.
La nomina degli addetti di Segreteria particolare, di cui al presente articolo, è disciplinata secondo quanto previsto dall' art. 14 della legge regionale 17 dicembre 1979, n. 74 .
Art. 30.
(Segreterie particolari)
Il Presidente della Giunta, il Vice Presidente della Giunta e gli Assessori regionali dispongono di proprie segreterie; il numero complessivo del personale di ciascuna segreteria non può superare le 3 unità.
Le deliberazioni della Giunta Regionale determinano l'incarico di Segretario particolare responsabile della segreteria, che può essere scelto anche all'esterno dell'Amministrazione Regionale.
All'Ufficio di Presidenza del Consiglio sono assegnati dipendenti fino ad un massimo di 5 unità, per l'espletamento delle funzioni di segreteria particolare.
Le segreterie sono organizzate con deliberazione di Giunta o dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio, ciascuno per le proprie competenze.
Art. 31.
(Formazione e qualificazione del personale regionale)
La formazione e la riqualificazione professionale del personale regionale sono attuate, sentite le organizzazioni sindacali, in funzione del completamento e della riorganizzazione delle competenze regionali e del ruolo della Regione previsto dall'
art.4 dello Statuto regionale
.
Esse costituiscono inoltre un metodo permanente per il più qualificato ed efficace espletamento di tutta l'attività regionale.
A tal fine operano gruppi di lavoro individuati dalla Giunta sulla base delle scelte di programmazione regionale ed in relazione all'attuazione dei singoli progetti di settore.
I gruppi di lavoro sono composti di norma dai necessari servizi funzionali regionali e si avvalgono dell'apporto tecnico delle strutture pubbliche operanti in campo didattico e scientifico.
Le decisioni conseguenti alle norme fissate nei precedenti commi sono assunte previa tempestiva informazione alla competente Commissione consiliare.
Art. 34.
(Adeguamento delle strutture)
La Giunta Regionale può proporre al Consiglio Regionale, per motivate esigenze funzionali e strutturali la modifica dei servizi, la loro soppressione e l'istituzione di nuovi servizi, nonché eventuali conseguenti modifiche dell'organico.
Contestualmente propone la determinazione del numero e la qualificazione professionale del personale occorrente ed i necessari programmi di formazione.
In caso di conferimento delle deleghe amministrative agli Enti locali vengono contemporaneamente riorganizzati e, ove necessario, ridotti o soppressi i servizi interessati.
Agli adempimenti di cui sopra si provvede con legge regionale.
Il conferimento della delega può comportare il trasferimento agli Enti locali, d'intesa con i medesimi, del personale regionale appartenente ai servizi o uffici soppressi.
Titolo II.
NORME FINALI E TRANSITORIE
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 20 febbraio 1979
Note: