Legge regionale n. 6 del 20 febbraio 1979  ( Versione vigente )
"Ordinamento degli uffici della Regione Piemonte."
(B.U. 27 febbraio 1979, n. 9)

Sommario:               

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Titolo I. 
Capo I. 
PRINCIPI GENERALI
Art. 1. 
(Finalità)
 
La configurazione dell'apparato organizzativo della Regione Piemonte, l'articolazione e le modalità di funzionamento relative sono disciplinate dalla presente legge che ha lo scopo di assicurare agli Organi della Regione tutte le necessarie collaborazioni, per l'espletamento delle funzioni legislative, di cui al titolo 3° dello Statuto e di quelle amministrative, come disciplinate dagli artt. 66 e seguenti dello Statuto stesso.
 
In attuazione dei principi sanciti dalla Costituzione e dallo Statuto , nell'ambito della materia disciplinata, i principi di cui alla presente legge regolano l'esplicazione degli interventi regionali attuativi ed integrativi della legislazione statuale per contribuire al rinnovamento, al riassetto ed al riordino del sistema delle autonomie locali e, più in generale, della pubblica amministrazione.
Art. 2. 
(Programmazione)
 
La Regione definisce l 'organizzazione delle strutture per assicurarne la funzionalità rispetto alle prescrizioni di piano, alla legislazione di settore ed agli atti e provvedimenti degli Organi ed Organismi della Regione, in coerenza con il metodo della programmazione che informa l'attività della Regione in attuazione dell' art. 4 dello Statuto , assicurando altresì, in conformità alle leggi dello Stato, il coordinamento con l'attività dello Stato e degli Enti locali.
 
Per svolgere funzioni organicamente accorpate per materie e per obiettivi, l'attività del personale è organizzata nelle unità amministrative secondo i criteri del presente articolo.
Art. 3. 
(Decentramento e delega)
 
I Comuni, singoli od associati, le Province, le Comunità Montane, i Comprensori costituiscono i riferimenti istituzionali e le dimensioni territoriali di organizzazione delle funzioni regionali.
 
La Regione definisce con legge i livelli di decentramento e di delega delle sue funzioni amministrative e le dimensioni organizzative correlate.
 
L'articolazione funzionale delle strutture regionali e l'organizzazione degli enti strumentali vengono adeguate ai contenuti di tali leggi.
 
Agli enti ed organismi di cui al 1° comma è assicurata, nel rispettivo ambito di competenze, la partecipazione all'azione della Regione e dei suoi organi per realizzare il decentramento previsto dall' art. 3 dello Statuto .
 
Fino all'entrata in vigore della legge di riordino delle autonomie locali, l'individuazione dei livelli istituzionali di decentramento e di delega ha carattere transitorio.
Art. 4. 
(Partecipazione)
 
L'organizzazione delle strutture è informata all'esigenza di favorire i rapporti di partecipazione che gli Organi della Regione promuovono e realizzano in attuazione dei principi sanciti dall' art. 2 dello Statuto , per avvalersi del concorso degli Enti locali, dell'apporto dei Sindacati dei Lavoratori, delle Organizzazioni di categoria, delle formazioni sociali e culturali e di tutti i cittadini, nell'elaborazione delle iniziative e dei provvedimenti di competenza.
 
La Regione, onde meglio conseguire gli obiettivi di efficienza e di partecipazione ed in attuazione dell' art. 8 dello Statuto , assicura la più ampia informazione su materie e settori di intervento regionale e sulla propria attività.
Art. 5. 
(Organizzazione del personale )
 
Le collaborazioni e gli istituti necessari all'attività regionale sono organizzati in armonia con i principi enunciati nei precedenti articoli.
 
La presente legge disciplina in particolare:
 
- l'organizzazione del personale regionale;
 
- il ricorso al comando di personale e l'utilizzo degli uffici degli Enti locali;
 
- l'eventuale assegnazione di personale agli Enti locali singoli o associati, con il consenso degli stessi, in occasione delle procedure di cui all'art. 3.
 
I riferimenti istituzionali e territoriali di cui all'art. 3 della presente legge costituiscono anche le dimensioni organizzative delle collaborazioni di cui al 1° comma.
 
La disciplina di cui sopra, ispirata al criterio dell'integrazione delle strutture pubbliche, è informata al metodo della programmazione, di cui costituisce uno strumento, ed è rivolta a rendere effettivi i principi di autonomia e decentramento di cui all' art. 3 dello Statuto .
Art. 6. 
(Funzioni e attività del personale)
 
Il personale è tenuto a collaborare attivamente, con apporti tecnici e professionali, all'azione degli Organi e Organismi della Regione e degli Enti delegati all'esercizio di funzioni amministrative nell'ambito delle prescrizioni e indicazioni formulate dagli stessi.
 
L'iniziativa e l'attività del personale si applica nell'ambito degli indirizzi e delle prescrizioni forniti dagli organi, organismi ed Enti competenti.
 
L'organizzazione regionale è intesa a valorizzare gli apporti tecnici e la professionalità dei dipendenti e garantisce l'efficienza e la produttività delle strutture.
Art. 7. 
(Organizzazione collegiale del lavoro)
 
L'organizzazione del lavoro, ferma restando la responsabilità individuale di ciascun dipendente per le funzioni affidategli e per i suoi apporti, è informata al principio della collegialità e del lavoro di gruppo che si realizza in base a criteri di efficienza e produttività, secondo le funzioni da svolgere e gli obiettivi da perseguire.
Art. 8. 
(Mobilità e qualificazione del personale regionale)
 
La Regione promuove e realizza, anche in relazione alle proprie funzioni in materia di formazione professionale, un processo di qualificazione permanente del personale, avvalendosi altresì dell'apporto di altri Enti e Istituzioni.
 
Questo processo di formazione costituisce l'elemento qualificante della mobilità del personale, che la Regione, nel rispetto dei diritti acquisiti dal personale e del principio della contrattazione sindacale, promuove e coordina al fine di utilizzare convenientemente le capacità dei dipendenti e di migliorarne il grado di professionalità.
Capo II. 
ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA DELLA REGIONE
Art. 9. 
(Unità organizzative della Regione)
 
La struttura organizzativa della Regione è costituita da unità stabili e flessibili e si articola in:
 
- Unità del Consiglio Regionale;
 
- Unità della Giunta e del Presidente;
 
- Unità dell'Organo regionale di Controllo;
 
- Unità dei Comitati Comprensoriali.
 
Le unità organizzative sono poste alle dipendenze funzionali degli organi ed organismi regionali presso cui operano.
 
L'unitarietà dell'azione regionale, per conseguire l'integrazione di cui al precedente art. 5, si realizza attraverso l'aggregazione dipartimentale delle unità organizzative.
Capo III. 
UNITA' ORGANIZZATIVE STABILI
Art. 10. 
(Servizi ed uffici)
 
Le unità organizzative fondamentali della Regione sono i servizi.
 
I servizi sono individuati in relazione alle funzioni degli organi ed organismi della Regione, per lo svolgimento di attività continuative aventi omogeneità funzionale.
 
I servizi si articolano, di norma, in uffici che ne costituiscono l'unità elementare.
 
I servizi e gli uffici costituiscono nel loro insieme le unità organizzative stabili.
Art. 11. 
(Servizi funzionali e di settore)
 
I servizi si distinguono in funzionali e di settore:
 
- i servizi funzionali svolgono attività a supporto del funzionamento dell'intero apparato organizzativo della Regione; hanno compiti generali inerenti i processi di coordinamento, di programmazione, di indirizzo, di controllo, di iniziativa degli organi regionali, e svolgono le attività relative all'acquisizione e alla gestione delle risorse di impiego generale per l'apparato amministrativo dell'Ente;
 
- i servizi di settore operano per la realizzazione degli interventi di settore di competenza dell'Ente e concorrono altresì all'attuazione della programmazione regionale.
Art. 12. 
(Unità organizzative del Consiglio Regionale)
 
Il Consiglio Regionale si avvale delle proprie unità organizzative elencate nell'allegato l) in conformità ai criteri e alle norme dettate dalla presente legge.
 
Per effetto dell'autonomia riconosciuta dallo Statuto al Consiglio Regionale, la disciplina di funzionamento delle unità che gli sono attribuite è stabilita da apposito regolamento consiliare.
 
Il raccordo funzionale tra le unità organizzative del Consiglio e quelle della Giunta che svolgono funzioni analoghe è stabilito con delibera del Consiglio Regionale, su proposta presentata d'intesa dalla Giunta e dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio.
 
Servizi comuni possono essere istituiti con legge regionale.
Art. 13. 
(Unità organizzative della Giunta e del Presidente)
 
Nel quadro dell'aggregazione dipartimentale e dei criteri assunti per la sua determinazione, la Giunta regionale si avvale di servizi funzionali elencati per materie nell'allegato 2).
 
I servizi di settore alle dipendenze della Giunta Regionale sono elencati nell'allegato 3).
 
Il Presidente e la Giunta Regionale si avvalgono dei servizi funzionali elencati nell'allegato 4).
Art. 14. 
(Servizi affari generali)
 
Per attività inerenti agli affari generali e per il necessario raccordo degli aspetti amministrativi e organizzativi della programmazione di settore è istituito un servizio in funzione di ogni responsabilità assessorile conseguente l'attribuzione dell'incarico di cui all'art. 36, 4° e 5° c. dello Statuto regionale .
 
Le relative attribuzioni saranno definite ai sensi del successivo art. 38.
Art. 15. 
(Unità organizzative decentrate)
 
Sono istituite unità organizzative regionali decentrate, che operano alle dipendenze della Giunta Regionale, nelle materie di agricoltura, forestazione, economia montana, alimentazione, opere pubbliche e difesa del suolo, medicina, veterinaria e in altre materie ove esse siano già previste dalla legislazione regionale. Esse sono organizzate sulla base degli articoli 10 e 38 della presente legge.
 
La riorganizzazione di queste unità, fermo quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 3, avviene in correlazione all'adeguamento delle loro funzioni e può essere attuata anche con le leggi di delega delle funzioni.
 
Le funzioni delle unità organizzative decentrate nelle materie di medicina e veterinaria sono comunque riordinate con effetto dall'entrata in vigore delle norme regionali che danno attuazione alla legge istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale.
Art. 16. 
(Uffici trasferiti dallo Stato)
 
Contestualmente all'istituzione delle unità organizzative decentrate, con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge o dalla data del loro trasferimento alla Regione, se successiva, sono soppressi:
 
1) gli Uffici statali trasferiti alla Regione ai sensi dell' art. 11 del D.P.R. 15-1-1972, n. 11 , dell' art. 12 del D.P.R. 15-1-1972, n. 8 e dell' art. 12 del D.P.R. 14-1-1972, n. 4 ;
 
2) gli Uffici trasferiti dallo Stato, indicati nella tabella A) allegata al D.P.R. 24-7-1977, n. 616 ai punti 3 e 13 ;
 
3) la Direzione compartimentale della Motorizzazione Civile e dei trasporti in concessione, gli Ispettorati di porto, trasferiti alla Regione Piemonte ai sensi dell' art. 14 del D.P.R. 14-1-1972, n. 5 , e gli Uffici trasferiti dallo Stato, indicati nella tabella A) allegata al D.P.R. 24-7-1977, n. 616 , punti 4 e 7.
 
I compiti attribuiti dalle norme vigenti agli Uffici di cui ai punti l) e 2) del precedente comma e le funzioni da essi svolte sono assegnati, secondo le materie di competenza, alle unità organizzative decentrate regionali.
 
I compiti attribuiti agli Uffici di cui al punto 3) e le funzioni da essi svolte sono assegnati, con effetto dall'entrata in vigore della presente legge, ai competenti servizi regionali di settore.
 
Le funzioni di componenti o di presidenti di commissioni, di comitati e di altri organi collegiali, già demandate ai capi degli Uffici statali trasferiti, sono affidate ai dipendenti regionali responsabili delle unità organizzative decentrate con deliberazione di Giunta, avuto riguardo alla competenza loro derivante dall'unità organizzativa a cui appartengono.
Art. 17. 
(Unità organizzative del Comitato di Controllo)
 
Sono istituiti i servizi del Comitato regionale di Controllo e delle sue sezioni decentrate per l'attività istruttoria ed esecutiva e l'esercizio del controllo sugli atti delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali, ai sensi della legislazione vigente in materia.
Art. 18. 
(Unità organizzative dei Comitati Comprensoriali)
 
Sono istituiti servizi alle dipendenze dei Comitati Comprensoriali per lo svolgimento delle funzioni loro attribuite ai sensi della L.R. 4 giugno 1975, n. 41 .
Capo IV. 
UNITA' ORGANIZZATIVE FLESSIBILI
Art. 19. 
(Definizione)
 
L'unità organizzativa flessibile è un gruppo di lavoro avente rilievo dipartimentale istituito per il perseguimento di specifici obiettivi, coinvolgenti le competenze di una o più unità organizzative stabili.
Art. 20. 
(Istituzione)
 
Le unità organizzative flessibili sono istituite rispettivamente dalla Giunta Regionale e dall'Ufficio di Presidenza secondo le loro competenze.
 
Le unità flessibili comuni a Giunta e Consiglio Regionale sono istituite d'intesa tra la Giunta e l'Ufficio di Presidenza.
 
L'istituzione di unità flessibili può essere proposta dai Coordinatori delle unità organizzative interessate, sentiti i responsabili e i funzionari che ne fanno parte.
 
L'atto istitutivo delle unità flessibili determina:
a) 
i compiti dell'unità in relazione agli obiettivi;
b) 
le modalità di funzionamento ed il termine per l'ultimazione del lavoro;
c) 
il responsabile dell'unità, i funzionari chiamati a farne parte ed i loro compiti.
 
La chiamata di funzionari a far parte di gruppi di lavoro non comporta, di norma, sostituzione.
 
All'eventuale sostituzione provvisoria, ove necessaria, si provvede con funzionari di pari livello.
Capo V. 
NORME SUL FUNZIONAMENTO DELL'APPARATO AMMINISTRATIVO REGIONALE
Art. 21. 
(Direzione politico-amministrativa delle unità organizzative regionali) )
 
Il Presidente sovraintende alle unità organizzative della Giunta ed esercita queste sue funzioni sulla base degli indirizzi politico-amministrativi collegialmente stabiliti con la Giunta.
 
Nell'ambito delle linee politico-amministrative elaborate dalla Giunta, a ciascun Assessore è attribuita, a norma dell' art. 36 dello Statuto , la responsabilità delle funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie e delle unità organizzative corrispondenti.
Art. 22. 
(Dipartimenti)
 
Al fine di attuare, per la realizzazione delle finalità di programmazione dell'Ente, il coordinamento delle attività regionali e la conseguente integrazione interdisciplinare, la Regione adotta il metodo di lavoro dipartimentale.
 
La costituzione dei dipartimenti determina la conseguente ed omogenea aggregazione delle unità organizzative regionali.
 
La direzione dei singoli dipartimenti spetta al collegio assessorile competente per materia.
 
I dipartimenti si avvalgono dei servizi funzionali, di settore e delle unità flessibili.
 
L'individuazione dei dipartimenti è stabilita con delibera di Consiglio Regionale, su proposta della Giunta, tenuto conto del criterio di collegialità e degli altri principi generali stabiliti dalla presente legge.
Art. 23. 
(Funzione di coordinamento)
 
La funzione di coordinamento è unica.
 
L'incarico di coordinatore, conferito a tempo determinato, per un periodo non inferiore ad un anno e non superiore a cinque anni, revocabile, rinnovabile, è attribuito, con provvedimento della Giunta o dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio nell'ambito delle rispettive competenze, al personale che rivesta il livello funzionale che sarà determinato nella legge regionale prevista al successivo art. 38.
 
I coordinatori conservano la responsabilità del servizio cui sono eventualmente preposti.
 
L'attribuzione dell'incarico si riferisce:
 
- al coordinamento delle attività affini, di ampiezza risultante dalla relazione di più unità organiche complesse in rapporto all'organizzazione descritta dalla presente legge;
 
- al coordinamento di unità organizzative flessibili, pluridisciplinari o di progetti specificamente previsti nel programma regionale di sviluppo.
 
E' compito del coordinatore:
 
- curare l'organizzazione tra le attività dei servizi affinché queste si svolgano in modo integrato e secondo le direttive impartite dal Presidente, dagli Assessori ovvero dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio;
 
- proporre l'istituzione di unità flessibili secondo le disposizioni di cui all'art. 20, nonché costituire gruppi di lavoro.
 
I coordinatori sono responsabili dell'esecuzione dei progetti nei confronti dell'Organo o Organismo che ha definito questi ultimi e che ha conferito il relativo compito di coordinamento, e devono presentare una relazione periodica in ordine allo stato di avanzamento del progetto affidato.
Art. 24.[1] 
(...)
Art. 25. 
(Attribuzioni del responsabile di ufficio)
 
I responsabili impostano e seguono l'attività degli uffici assegnati, curano la corretta ripartizione del lavoro, in coerenza con i piani del servizio, indirizzano l'attività degli addetti individuando le questioni che richiedono una trattazione collegiale.
Art. 26.[2] 
(...)
Art. 27. 
(Collegialità del lavoro del personale regionale)
 
Il principio della collegialità si attua nelle unità organizzative regionali stabili e flessibili attraverso un metodo di lavoro che garantisca la partecipazione e l'informazione dei dipendenti nelle diverse fasi di elaborazione delle attività, nel rispetto della qualifica funzionale di appartenenza.
 
Ciascun dipendente risponde dell'apporto personale nell'attività collegiale.
Art. 28. 
(Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale)
 
All'Ufficio di Gabinetto del Presidente della Giunta sovraintende un Capo di Gabinetto, funzionario del ruolo regionale.
 
Il conferimento dell'incarico di Capo di Gabinetto è disposto con deliberazione della Giunta Regionale.
Art. 29.[3] 
(Capo della Segreteria del Presidente del Consiglio)
 
All'Ufficio di Gabinetto del Presidente del Consiglio sovrintende un Capo di Gabinetto, funzionario del ruolo regionale di qualifica non inferiore all'8a.
 
A tale Ufficio sono inoltre assegnati 3 dipendenti di cui 2 sono addetti di Segreteria particolare del Presidente del Consiglio.
 
Il conferimento degli incarichi di Capo di Gabinetto e di addetti di Segreteria particolare è disposto con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio.
Art. 30. 
(Segreterie particolari)
 
Il Presidente della Giunta, il Vice Presidente della Giunta e gli Assessori regionali dispongono di proprie segreterie; il numero complessivo del personale di ciascuna segreteria non può superare le 3 unità.
 
Le deliberazioni della Giunta Regionale determinano l'incarico di Segretario particolare responsabile della segreteria, che può essere scelto anche all'esterno dell'Amministrazione Regionale.
 
All'Ufficio di Presidenza del Consiglio sono assegnati dipendenti fino ad un massimo di 5 unità, per l'espletamento delle funzioni di segreteria particolare.
 
Le segreterie sono organizzate con deliberazione di Giunta o dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio, ciascuno per le proprie competenze.
Art. 31. 
(Formazione e qualificazione del personale regionale)
 
La formazione e la riqualificazione professionale del personale regionale sono attuate, sentite le organizzazioni sindacali, in funzione del completamento e della riorganizzazione delle competenze regionali e del ruolo della Regione previsto dall' art.4 dello Statuto regionale .
 
Esse costituiscono inoltre un metodo permanente per il più qualificato ed efficace espletamento di tutta l'attività regionale.
 
A tal fine operano gruppi di lavoro individuati dalla Giunta sulla base delle scelte di programmazione regionale ed in relazione all'attuazione dei singoli progetti di settore.
 
I gruppi di lavoro sono composti di norma dai necessari servizi funzionali regionali e si avvalgono dell'apporto tecnico delle strutture pubbliche operanti in campo didattico e scientifico.
 
Le decisioni conseguenti alle norme fissate nei precedenti commi sono assunte previa tempestiva informazione alla competente Commissione consiliare.
Art. 32. 
(Determinazione degli uffici)
 
La determinazione degli uffici nell'ambito dei servizi avviene con deliberazione del Consiglio Regionale.
 
Con le stesse modalità avvengono le successive modifiche.
Art. 33. 
(Attribuzione dei contingenti alle unità organizzative)
 
Il contingente di personale da assegnare ai singoli servizi viene determinato - previa ripartizione per specializzazione professionale, nei limiti dei contingenti numerici complessivi per ciascuna qualifica regionale - con deliberazione di Giunta ovvero dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio, per il relativo personale secondo le norme complessivamente approvate anche per effetto del rinvio disposto dall'art. 38.
 
Le decisioni conseguenti alle norme fissate nel precedente comma sono assunte previa tempestiva informazione alla competente Commissione consiliare.
Art. 34. 
(Adeguamento delle strutture)
 
La Giunta Regionale può proporre al Consiglio Regionale, per motivate esigenze funzionali e strutturali la modifica dei servizi, la loro soppressione e l'istituzione di nuovi servizi, nonché eventuali conseguenti modifiche dell'organico.
 
Contestualmente propone la determinazione del numero e la qualificazione professionale del personale occorrente ed i necessari programmi di formazione.
 
In caso di conferimento delle deleghe amministrative agli Enti locali vengono contemporaneamente riorganizzati e, ove necessario, ridotti o soppressi i servizi interessati.
 
Agli adempimenti di cui sopra si provvede con legge regionale.
 
Il conferimento della delega può comportare il trasferimento agli Enti locali, d'intesa con i medesimi, del personale regionale appartenente ai servizi o uffici soppressi.
Titolo II. 
NORME FINALI E TRANSITORIE
Art. 35. 
(Approvazione degli allegati)
 
Sono approvati i seguenti allegati:
 
All. 1) - Unità organizzativa del Consiglio Regionale .
 
All. 2) - Servizi funzionali della Giunta Regionale.
 
All. 3) - Servizi di settore della Giunta Regionale.
 
All. 4) - Servizi funzionali del Presidente e della Giunta Regionale.
Art. 36. 
(Prima assegnazione del personale alle unità organizzative)
 
L'assegnazione del personale per la prima copertura delle dotazioni organiche di servizi e uffici, ove previsti, viene effettuata con deliberazione della Giunta Regionale.
 
La Giunta adotta la deliberazione di cui al comma precedente d'intesa con l'Ufficio di Presidenza per quanto concerne l'assegnazione complessiva del personale ai servizi del Consiglio Regionale.
 
L'Ufficio di Presidenza del Consiglio provvede con propria deliberazione all'assegnazione del personale per la copertura delle dotazioni organiche dei servizi del Consiglio.
Art. 37. 
(Elencazione dipartimentale di servizi)
 
L'elencazione dei servizi dell'allegato 3 di cui all'art. 13 della presente legge è formata tenuto conto degli attuali dipartimenti:
 
- produzione e lavoro;
 
- assetto del territorio;
 
- servizi sociali.
 
La revisione è soggetta alle procedure di cui all'u.c. dell'art. 22.
Art. 38. 
(Disposizione finale)
 
Entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta Regionale presenta al Consiglio per l'approvazione, il disegno di legge, predisposto dando attuazione al principio della contrattazione sindacale, inerente i contenuti del contratto dei dipendenti regionali, gli accordi aziendali già stipulati, le attribuzioni dei servizi regionali e la dotazione organica delle unità organizzative regionali.
Art. 39. 
(Abrogazione norme della legge regionale 12-8-1974, n. 22 )
 
Sono abrogati gli articoli 1; 8, commi 1°, 2°, 3°, 4°, 5°; 9, commi 1° e 2°; 10 commi 1° e 2°; della L.R. 12-8-1974, n. 22 .
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 20 febbraio 1979
Aldo Viglione


Note: