Legge regionale n. 5 del 23 gennaio 1979  ( Versione vigente )
"Modificazioni alla legge regionale 27-4-1978, n. 20 'Norme per la formazione e l'approvazione dei piani zonali di sviluppo agricolo '."
(B.U. 30 gennaio 1979, n. 5)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
 
Il terzo comma dell'art. 7 è soppresso e sostituito dai seguenti: "
La Commissione, acquisiti, in quanto disponibili, i documenti di cui alle lettere a), b), c) dell' art. 12 legge regionale 19 agosto 1977, n. 43 , procede all'elaborazione del progetto di piano avvalendosi dell'opera dei tecnici riuniti in gruppo di lavoro, messi a sua disposizione dall'E.S.A.P..
I tecnici devono possedere adeguata preparazione professionale e conoscere i problemi del mondo rurale e possibilmente risiedere nel Comprensorio o nella Provincia ove devono operare.
"
Art. 2. 
(Urgenza)
 
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' art. 45 dello Statuto Regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 23 gennaio 1979
Aldo Viglione