Legge regionale n. 69 del 22 novembre 1978  ( Versione vigente )
"Coltivazione di cave e torbiere."
(B.U. 28 novembre 1978, n. 49)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
(Ambito di applicazione della legge)
 
La Regione Piemonte disciplina, nell'ambito del proprio territorio, in attuazione dell' art. 1 del D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 2 , dell' art. 62 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 , l'attività di coltivazione delle cave e torbiere.
 
E soggetta ad autorizzazione regionale l'attività di coltivazione delle cave e delle torbiere effettuata dal proprietario, dall'enfiteuta, dall'usufruttuario o dai loro aventi causa.
 
Non è soggetta ad autorizzazione l'estrazione dal proprio fondo di materiale da utilizzarsi esclusivamente per la propria casa di abitazione o per opere agricole che insistano su propri fondi, fermi restando gli obblighi derivanti dalle norme di polizia mineraria.
Art. 2.[1] 
1. 
La Regione predispone le linee di programmazione per la coltivazione dei giacimenti di cave e torbiere che sono vincolanti per la predisposizione dei Piani provinciali di settore dell'attività estrattiva redatti secondo le metodologie indicate congruenti con le linee di programmazione.
Art. 3. 
(Attività estrattiva e strumenti urbanistici)
 
Le attività di coltivazione di cave e torbiere, autorizzate o attuate in regime di concessione ai sensi della presente legge, nonché le opere autorizzate a norma del successivo art. 14, fino all'entrata in vigore dei piani territoriali, sono soggette alle norme che seguono.
 
Nei Comuni dotati di Piano Regolatore Generale, qualora la destinazione dell'area sia difforme, l'autorizzazione concessa per l'attività estrattiva costituisce atto di avvio del procedimento di variante, che, a sensi del 2° comma dell'art. 17 della legge regionale 5-12-1977, n. 56 non è soggetta ad autorizzazione preventiva e che deve essere adottata entro il termine complessivo di 90 giorni; per l'approvazione di tale variante i termini di cui all'8° e 9° comma dell'art. 15 della legge regionale 5-12-1977, n. 56 sono ridotti a un terzo. Trascorsi tali termini il Sindaco provvede a norma dell' art. 55 della legge regionale 5-12-1977, n. 56 .
 
Nei Comuni non dotati di Piano Regolatore, il Sindaco provvede a norma dell' art. 55 della legge regionale 5-12-1977, n. 56 , al di fuori delle perimetrazioni, salva l'esistenza di specifici divieti previsti per l'attività estrattiva.
 
I Comuni che vengono comunque a conoscere l'esistenza di giacimenti di cava o torbiera, non ancora previsti o disciplinati dai vigenti strumenti urbanistici, sono tenuti all'adozione, a fini di salvaguardia della risorsa estrattiva, della relativa variante secondo la procedura prevista dal 2° comma.
Art. 4. 
(Delega di esercizio di funzioni regionali in materia di cave e torbiere)
 
L'esercizio delle funzioni di cui agli artt. 1, 5, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16 e 17 comma 1°,19 e 21 della presente legge, salvo quanto è previsto dai successivi artt. 11, 13 e 17 comma 2°, è delegato ai Comuni, i quali provvedono con deliberazione dei rispettivi consigli, sentita la Comunità Montana, ove esistente, che esprime pareri ed indirizzi in materia atti a garantire soluzioni omogenee per tutto il suo territorio.
 
Le conseguenti notificazioni agli interessati, l'affissione all'Albo pretorio nonché la trasmissione all'autorità regionale avvengono con i tempi e le modalità previsti dal 4° e 5° comma dell'art. 7.
Art. 5. 
(Domanda di autorizzazione per la coltivazione di cave e torbiere)
 
Le domande di autorizzazione alla coltivazione inoltrate all'organo competente per il rilascio devono contenere i seguenti dati:
 
1) le generalità ed il domicilio per le persone fisiche; la sede e le generalità del legale rappresentante per le società;
 
2) l'ubicazione della cava o della torbiera e l'indicazione della dimensione dell'area oggetto della domanda;
 
3) il materiale o i materiali da coltivare;
 
4) il periodo di tempo per cui viene richiesta l'autorizzazione .
 
La domanda deve essere corredata dai seguenti allegati in triplice copia che ne formano parte integrante:
[2]
a) 
progetto di coltivazione che illustri le opere da realizzarsi per l'esercizio della cava, i metodi di coltivazione da adottare, i macchinari da impiegarsi, il programma di coltivazione, il numero dei dipendenti occupati, gli impegni finanziari previsti, i tempi di investimento;
b) 
progetto delle opere necessarie al recupero ambientale della zona, da realizzarsi durante e/o al termine della coltivazione, con annesse planimetrie e sezioni quotate in scala idonea a rappresentare l'aspetto dei luoghi dopo l'intervento estrattivo;
c) 
rapporto geotecnico che illustri dettagliatamente la compatibilità dell'intervento estrattivo con la stabilità dell'area interessata;
d) 
rilevamento topografico che illustri la situazione plano-altimetrica dell'area stessa;
e) 
per le persone fisiche il certificato di iscrizione della Camera di Commercio, Industria e Agricoltura; per la società di persone il certificato della Cancelleria del Tribunale da cui risulti essere la società nel pieno esercizio dei propri diritti, nonchè l'atto costitutivo in vigore; per le società di capitali il certificato della Cancelleria del Tribunale da cui risulti essere la società nel pieno esercizio dei propri diritti, il capitale sociale, il nome dei legali rappresentanti e i poteri ai medesimi conferiti, il testo integrale dello statuto in vigore, nonchè, ove occorra, l'estratto autentico della deliberazione dell'assemblea o del consiglio di amministrazione da cui risulti il nome del rappresentante della società abilitato alla sottoscrizione della domanda;
f) 
il titolo giuridico in base al quale il richiedente risulti legittimato alla coltivazione;
g) 
il provvedimento autorizzativo del competente organo per le zone assoggettate ad eventuali vincoli di natura pubblicistica, ad eccezione di quanto previsto al punto h);
h) 
copia autentica della domanda presentata, ai sensi della legge regionale 4 settembre 1979, n. 57 , per le aree sottoposte a vincolo idrogeologico, con il referto di avvenuta pubblicazione all'Albo Pretorio comunale.
 
(...)
[3]
 
(...)
[4]
 
(...)
[5]
 
Le spese tecniche per l'istruttoria della domanda sono a carico del richiedente.
[6]
Art. 6.[7] 
(...)
Art. 7. 
(Criteri per il rilascio dell'autorizzazione e contenuto del provvedimento)
 
L'Amministrazione comunale provvede sulla domanda di autorizzazione tenuto conto:
a) 
della rilevanza del materiale da estrarre per l'economia regionale;
b) 
degli impegni assunti dal richiedente relativamente al complesso dell'organizzazione produttiva;
c) 
della tutela della salubrità della zona circostante, dell'ambiente e del paesaggio;
d) 
delle condizioni idrogeologiche, con particolare riferimento alla stabilità delle aree interessate;
e) 
di altri preminenti interessi generali.
 
L'autorizzazione può contenere prescrizioni concernenti le modalità della coltivazione e dirette alla salvaguardia degli interessi indicati nel comma precedente.
 
Viene inoltre disposto il versamento di una cauzione o la prestazione di idonee garanzie a carico del richiedente, restando il coltivatore esonerato dal pagamento dei contributi previsti dall' art. 55 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 , relativamente agli interventi atti a garantire il ripristino o la ricomposizione del paesaggio naturale alterato.
 
L'Amministrazione comunale provvede in merito alla domanda di autorizzazione entro 120 giorni dalla sua presentazione con notifica al richiedente del provvedimento adottato entro i successivi 15 giorni.
 
Copia del provvedimento dovrà essere affissa all'albo pretorio della sede municipale per la durata di giorni 15 e trasmessa con l'attergato degli estremi di pubblicazione nei successivi 15 giorni al Presidente della Giunta Regionale.
Art. 8. 
(Modificazione del provvedimento di autorizzazione)
 
L'Amministrazione competente può, per motivi di pubblico interesse o per motivata richiesta del coltivatore, introdurre modifiche al provvedimento di autorizzazione seguendo le procedure indicate nel precedente art. 7.
Art. 9. 
(Subingresso nella coltivazione)
 
L'autorizzazione ha natura personale.
 
Nel caso di trasferimento del diritto sul giacimento per atto tra vivi o mortis-causa a titolo particolare, l'avente causa dovrà chiedere all'organo che ha rilasciato l'autorizzazione, entro il termine di 30 giorni dall'atto di trasferimento, di subentrare nella titolarità della medesima.
 
L'organo competente provvede previo accertamento delle capacità tecniche ed economiche dell'avente causa.
 
Il subentrante per atto tra vivi, dal momento del trasferimento, è soggetto, in solido con il precedente titolare, sino all'emanazione del nuovo provvedimento di autorizzazione, a tutti gli obblighi imposti dal provvedimento originario.
 
Nel caso di successione nel diritto sul giacimento a titolo di eredità, l'autorizzazione è trasferita con provvedimento dell'Amministrazione competente agli eredi che ne facciano domanda entro 6 mesi dall'apertura della successione, subordinatamente all'osservanza delle condizioni previste dalla presente legge, ed alla nomina, con la maggioranza indicata nell' art. 1105 Codice Civile , di un solo rappresentante per tutti i rapporti giuridici con l'Amministrazione e con i terzi.
Art. 10.[8] 
(Durata e rinnovo dell'autorizzazione)
1. 
L'autorizzazione non può essere rilasciata per un periodo superiore ad anni dieci e può essere rinnovata previa l'osservanza delle norme previste per il rilascio.
2. 
Per le cave di pietre ornamentali, ubicate in zone sottoposte a vincolo ambientale ai sensi delle leggi 29 giugno 1939, n. 1497 ''Protezione delle bellezze naturali '' e 8 agosto 1985, n. 431 ''Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 27 giugno 1985, n. 312 recante disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale '', il parere della Commissione Tecnico-Consultiva di cui al precedente articolo 6, può essere riferito all'intero progetto e contenere prescrizioni di coltivazione e di recupero ambientale, anche nel caso in cui questo preveda un arco temporale di realizzazione superiore al limite di efficacia delle autorizzazioni ambientali da richiedersi, comunque non superiore a dieci anni.
3. 
Analogamente i pareri espressi ai sensi della legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 ''Norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincoli per scopi idrogeologici '' possono essere riferiti all'intero progetto.
4. 
Nel caso di cui al comma 2, a seguito della presentazione di istanza di rinnovo, l'amministrazione delegata al rilascio dell'autorizzazione, accertato che la nuova istanza sia conforme al progetto già esaminato ai sensi del comma 2 e ferma restando l'autorizzazione di cui alle leggi 1497/1939 e 431/1985, può procedere al rilascio del nuovo atto autorizzativo.
5. 
Le Amministrazioni comunali sono tenute ad inviare la deliberazione autorizzativa di cui al comma 4 al Presidente della Giunta regionale ed al Corpo forestale dello Stato.
Art. 11. 
(Regime di concessione)
 
La Giunta Regionale, sentita la Commissione tecnico-consultiva, può disporre l'inclusione delle cave e torbiere nel patrimonio indisponibile della Regione e correlativamente darle in concessione a terzi per motivi di pubblico interesse qualora il titolare del diritto sul giacimento:
a) 
non abbia intrapreso la coltivazione o non abbia dato alla stessa sufficiente sviluppo rispetto al programma di coltivazione stabilito nel provvedimento di autorizzazione entro il termine di 90 giorni fissato dalla Giunta Regionale;
b) 
non abbia inoltrato domanda per l'autorizzazione entro il termine di 90 giorni fissato dalla Giunta Regionale o qualora la domanda stessa non sia conforme alle prescrizioni di cui all'art. 5 e non corrisponda ai criteri dell'art. 7;
c) 
sia decaduto dall'autorizzazione;
d) 
non abbia inoltrato per le coltivazioni in atto all'entrata in vigore della presente legge la domanda di autorizzazione nei termini di cui all'art. 15.
 
Il richiedente la concessione deve presentare domanda secondo le modalità e prescrizioni contenute nell'art. 5.
 
La Giunta Regionale provvede a norma dell'art. 7.
 
La concessione non può essere rilasciata per un periodo superiore ad anni 10 e può essere rinnovata previa l'osservanza delle norme previste per il rilascio.
 
Il trasferimento della concessione sia per atto tra vivi che mortis-causa è regolato dalle norme di cui all'art. 9.
Art. 12. 
(Diritti dei privati in caso di concessione)
 
Al proprietario della cava o della torbiera date in concessione deve essere corrisposto da parte del concessionario il valore degli impianti, dei lavori utilizzabili e del materiale estratto disponibile presso la cava o torbiera.
 
I diritti spettanti ai terzi, sulla cava o torbiera, si risolvono sulle somme assegnate ai sensi del comma precedente.
Art. 13. 
(Attività estrattiva nei parchi e nelle riserve naturali regionali)
 
Per le aree destinate a parchi e riserve naturali a norma degli articoli 2 e 5 della legge regionale 4 giugno 1975, n. 43 , i provvedimenti delegati con la presente legge ai Comuni sono assunti dalla Giunta Regionale, sentiti l'Ente gestore e gli Enti locali interessati, tenuto conto delle necessità obiettive di impiego del materiale estrattivo ricavabile dal giacimento in rapporto alla produzione e della sua compatibilità con la destinazione d'uso dell'area.
 
I provvedimenti sono notificati a tutti gli interessati e pubblicati a norma delle disposizioni contenute nella presente legge.
Art. 14. 
(Opere ed impianti in funzione dell'attività estrattiva)
 
Per tutte le attività estrattive effettuate ai sensi della presente legge si applicano le disposizioni di cui all' art. 32 del R.D. 29 luglio 1927, n. 1443 .
 
I relativi provvedimenti sono di competenza dello stesso organo che ha rilasciato l'autorizzazione o la concessione.
 
I Comuni provvederanno a determinare gli oneri di urbanizzazione a carico del coltivatore ed alla relativa riscossione.
Art. 15. 
(Regime transitorio)
 
Per le coltivazioni in atto all'entrata in vigore della presente legge il coltivatore è tenuto a presentare entro un anno domanda di rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 5; L'Amministrazione comunale provvede in merito, a norma dell'art. 7, entro 60 giorni dal pervenimento del parere della Commissione tecnico-consultiva ed in ogni caso entro il 31 marzo 1982.
[9]
 
Nel caso di coltivazioni nelle aree incluse nel piano regionale dei parchi e delle riserve naturali i termini di cui al comma precedente sono ridotti a mesi 3 per la presentazione della domanda e a mesi 6 per l'adozione dei provvedimenti da parte della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 13.
 
In caso di mancata presentazione della domanda entro il termine previsto il coltivatore decade dal diritto alla coltivazione e l'Amministrazione comunale adotta i provvedimenti opportuni a carico del coltivatore anche in ordine al recupero ambientale in relazione ai lavori successivi all'entrata in vigore della presente legge.
 
Per le coltivazioni in atto di regime di concessione la Giunta Regionale, sentita la Commissione tecnico-consultiva, determina le prescrizioni di cui all'art. 7.
 
Le coltivazioni legittimamente esercitate ai sensi dei commi precedenti possono essere proseguite anche se in zona con altra destinazione prevista dagli strumenti urbanistici.
Art. 16. 
(Prescrizioni comuni a più cave di una stessa zona)
 
Nel caso di coltivazioni di più cave di una stessa zona l'organo competente può determinare prescrizioni comuni anche per le discariche e il deflusso delle acque.
Art. 17. 
(Estinzione dell'autorizzazione, della concessione e revoca)
 
L'autorizzazione e la concessione si estinguo:
a) 
per scadenza del termine;
b) 
per rinuncia;
c) 
per decadenza, qualora il coltivatore non osservi le prescrizioni contenute nel decreto di autorizzazione o di concessione, previa diffida dell'organo competente con termine non inferiore a 10 giorni e non superiore a 90 giorni.
 
L'autorizzazione e la concessione possono essere revocate della Giunta Regionale, sentita la Commissione tecnico-consultiva, per sopravvenuti motivi di interesse pubblico.
Art. 18. 
(Canone di concessione)
 
Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione un canone annuo per ogni ettaro, o frazione dello stesso, di superficie oggetto della concessione pari a:
a) 
L. 300.000 per i marmi e le altre pietre da taglio, da costruzione e da decorazione;
b) 
L. 250.000 per gli inerti e gli altri granulati, per le torbe e tutti gli altri materiali industrialmente utilizzabili e non compresi nella prima categoria dell' art. 2 del R.D. 29 luglio 1927, n. 1443 .
 
I canoni indicati nel presente articolo sono soggetti a revisione da parte della Giunta Regionale ogni tre anni.
 
Il versamento deve essere effettuato per la prima volta all'atto del rilascio del decreto di concessione e successivamente entro il 31 marzo di ogni singolo anno.
Art. 19. 
(Vigilanza)
 
La vigilanza sulla utilizzazione delle cave e torbiere è attuata dall'Amministrazione che ha rilasciato il provvedimento di autorizzazione o di concessione.
 
L'Amministrazione comunale segnala al Presidente della Giunta Regionale eventuali irregolarità delle coltivazioni in concessione e di quelle previste dall'art. 13.
 
Salvo i casi previsti dall'articolo 31, comma 3 per i quali la Regione e le Amministrazioni comunali attuano la vigilanza, le Province concorrono alla vigilanza attuata dalle Amministrazioni comunali a cui segnala le eventuali irregolarità riscontrate nell'attività di coltivazione in regime di autorizzazione.
[10]
Art. 20. 
(Adempimenti particolari)
 
Gli esercenti di cave o di torbiere devono:
a) 
fornire alle Amministrazioni Regionale e comunale i dati statistici;
b) 
mettere a disposizione dei funzionari delegati tutti i mezzi necessari per ispezionare i lavori in corso.
 
I funzionari suddetti possono richiedere in caso di rifiuto la necessaria assistenza alla pubblica autorità.
 
I dati, le notizie ed i chiarimenti ottenuti godranno della guarentigia stabilita dall' art. 11 della legge 9 luglio 1926, n. 1162 .
Art. 21. 
(Sanzioni)
 
Chiunque compia atto di coltivazione di cava o torbiera senza autorizzazione è soggetto alla sanzione pecuniaria da lire 1.000.000 a lire 50.000.000; è altresì fatto obbligo all'inadempiente di provvedere alla sistemazione ambientale secondo le prescrizioni dettate dall'organo competente per il rilascio dell'autorizzazione, fatto salvo il potere per lo stesso organo di provvedere d'ufficio con rivalsa delle spese a carico dell'inadempiente.
 
Nel caso di inosservanza delle prescrizioni emanate col provvedimento di autorizzazione o di concessione, oltre all'eventuale pronuncia di decadenza, è prevista una sanzione pecuniaria da lire 1.000.000 a lire 30.000.000; è altresì fatto obbligo all'inadempiente di provvedere all'attuazione di quanto prescritto nonché, qualora l'inosservanza abbia comportato alterazione ambientale, alla sistemazione secondo le prescrizioni dell'organo che ha rilasciato l'autorizzazione o la concessione, fatto salvo il potere per lo stesso organo di provvedere d'ufficio con rivalsa delle spese a carico dell'inadempiente.
 
Nel caso di violazione della norma del precedente articolo è comminata una sanzione pecuniaria da lire 200.000 a lire 1.000.000.
 
Le predette sanzioni sono irrogate dall'organo competente ad emettere il provvedimento di autorizzazione o concessione o sono devolute a favore del relativo ente.
 
Per il procedimento sanzionatorio e quello di riscossione si applicano le norme di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639 e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 22. 
(Disposizioni finali)
 
In quanto vigenti e compatibili con la presente legge si applicano le norme di cui al R.D. 29-7-1927, n. 1443 , intendendosi comunque sostituiti agli organi dello Stato i Comuni e la Regione per le rispettive competenze.
 
Resta fermo quanto stabilito dalla legge 19-2-1928, n. 514 .
Art. 23. 
(Polizia mineraria)
 
Il Presidente della Giunta Regionale esercita le funzioni amministrative in materia di vigilanza sull'applicazione delle norme di polizia delle cave e torbiere di cui al D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128 , e successive modificazioni, nonché le funzioni di igiene e sicurezza del lavoro in materia di cui ai D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547 e 19 marzo 1956, n. 302.
 
In tali materie il Presidente della Giunta Regionale può in ogni tempo disporre prescrizioni a carico del coltivatore di cava o torbiera.
Art. 24.[11] 
(Oneri finanziari)
 
Agli oneri per il funzionamento della Commissione tecnico consultiva di cui all'art. 6, nonché a quelli di cui all'ultimo comma dell'art. 22 si fa fronte con gli stanziamenti iscritti al capitolo 1900 del Bilancio 1979 ed ai capitoli corrispondenti dei successivi Bilanci.
Art. 25. 
(Spese per l'esercizio delle funzioni delegate)
 
Le spese per l'esercizio delle funzioni delegate ai sensi della presente legge saranno stabilite, per gli anni finanziari 1979 e successivi, dalle leggi di approvazione dei relativi bilanci.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 22 novembre 1978
Aldo Viglione

Note:

[1] L'articolo 2 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 30 della legge regionale 44 del 2000.

[2] Questo comma dell'articolo 5 è stato sostituito dal primo comma dell'articolo 1 della legge regionale 30 del 1981.

[3] Questo comma dell'articolo 5 è stato abrogato dal comma 2 dell'articolo 30 della legge regionale 44 del 2000.

[4] Questo comma dell'articolo 5 è stato abrogato dal comma 2 dell'articolo 30 della legge regionale 44 del 2000.

[5] Questo comma dell'articolo 5 è stato abrogato dal comma 2 dell'articolo 30 della legge regionale 44 del 2000.

[6] Questo comma dell'articolo 5 è stato inserito dal primo comma dell'articolo 1 della legge regionale 30 del 1981.

[7] L'articolo 6 è stato abrogato dal comma 3 dell'articolo 30 della legge regionale 44 del 2000.

[8] L'articolo 10 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 28 del 1996.

[9] In questo comma dell'articolo 15 l'ultimo periodo è stato sostituito ad opera del primo comma dell'articolo 1 della legge regionale 9 del 1981.

[10] In questo comma dell'articolo 19 le parole "L'amministrazione regionale concorre " sono state sostituite dalle parole "Salvo i casi previsti dall'articolo 31, comma 3 per i quali la Regione e le Amministrazioni comunali attuano la vigilanza, le Province concorrono" ad opera dal comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 5 del 2001.

[11] L'articolo 24 è stato sostituito dal terzo comma dell'articolo 1 della legge regionale 6 del 1980.