"Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 ."
(B.U. 10 gennaio 1978, n. 2)
Il Consiglio regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto il
visto.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
Art. 1.
Alla
legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56
, sono apportate le seguenti modifiche:
1) la lettera f) del secondo comma dell'art. 25 viene sostituita come segue: "
individuare gli edifici rurali e le attrezzature agricole ubicati in zone improprie, e comunque in contrasto con le destinazioni di Piano Regolatore, da normare con particolari prescrizioni per il loro mantenimento o trasferimento, ai sensi degli artt. 88 e 53 ";
f)
2) il terzo comma dell'art. 75 viene sostituito come segue: "
";
Con la costituzione dei Consorzi, di cui all'art. 16 della presente legge, gli uffici comunali e intercomunali di pianificazione e di gestione del territorio diventano organi consortili dei Comuni compresi nell'area
3) l'ultimo comma dell'art. 83 è sostituito come segue: "
";
In caso di mancata formazione del primo programma di attuazione entro i termini indicati al presente articolo, la Regione applica i disposti dell'art. 37
4) la lettera b) del primo comma dell'art. 84 è sostituita come segue: "
nelle aree di espansione devono essere rispettati i parametri, di cui all'art. 21 della presente legge ";
b)
5) l'ultimo comma dell'art. 86 della legge è sostituito dal seguente: "
"
Nell'attesa della formazione del primo programma di attuazione, i Comuni dotati di Piano Regolatore Generale vigente e conforme al D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, possono formare e adottare piani particolareggiati relativi a aree attrezzate o da attrezzare di nuovo impianto o di riordino per insediamenti produttivi, nonché alle aree interessate per l'attuazione delle operazioni di rilocalizzazione, previste dall'art. 53. Si applica, se del caso, l'ultimo comma dell'art. 17.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 9 gennaio 1978
Aldo Viglione