Legge regionale n. 4 del 09 gennaio 1978  ( Versione vigente )
"Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 ."
(B.U. 10 gennaio 1978, n. 2)

Sommario:               

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
 
Alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 , sono apportate le seguenti modifiche:
 
1) la lettera f) del secondo comma dell'art. 25 viene sostituita come segue: "
f)
individuare gli edifici rurali e le attrezzature agricole ubicati in zone improprie, e comunque in contrasto con le destinazioni di Piano Regolatore, da normare con particolari prescrizioni per il loro mantenimento o trasferimento, ai sensi degli artt. 88 e 53
";
 
2) il terzo comma dell'art. 75 viene sostituito come segue: "
Con la costituzione dei Consorzi, di cui all'art. 16 della presente legge, gli uffici comunali e intercomunali di pianificazione e di gestione del territorio diventano organi consortili dei Comuni compresi nell'area
";
 
3) l'ultimo comma dell'art. 83 è sostituito come segue: "
In caso di mancata formazione del primo programma di attuazione entro i termini indicati al presente articolo, la Regione applica i disposti dell'art. 37
";
 
4) la lettera b) del primo comma dell'art. 84 è sostituita come segue: "
b)
nelle aree di espansione devono essere rispettati i parametri, di cui all'art. 21 della presente legge
";
 
5) l'ultimo comma dell'art. 86 della legge è sostituito dal seguente: "
Nell'attesa della formazione del primo programma di attuazione, i Comuni dotati di Piano Regolatore Generale vigente e conforme al D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, possono formare e adottare piani particolareggiati relativi a aree attrezzate o da attrezzare di nuovo impianto o di riordino per insediamenti produttivi, nonché alle aree interessate per l'attuazione delle operazioni di rilocalizzazione, previste dall'art. 53. Si applica, se del caso, l'ultimo comma dell'art. 17.
"
Art. 2. 
 
La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul B.U. della Regione.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 9 gennaio 1978
Aldo Viglione