Legge regionale n. 49 del 11 agosto 1978  ( Versione vigente )
"Modificazione alla L.R. n. 6 del 14-1-1977 relativa a norme per l'organizzazione e la partecipazione a congressi, convegni ed altre manifestazioni, per la adesione ad Enti e Associazioni."
(B.U. 22 agosto 1978, n. 34)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
 
All' articolo 1 della legge regionale 14 gennaio 1977, n. 6 , è aggiunta la seguente lettera: "
d)
procedere con deliberazione consiliare all'istituzione di Comitati di carattere non permanente con compiti di studio o di proposta al Consiglio Regionale nell'ambito di finalità comprese nelle competenze regionali.
"
Art. 2. 
 
All' articolo 4 della legge regionale 14 gennaio 1977, n. 6 sono aggiunti i seguenti commi: "
La partecipazione di amministratori, funzionari ed esperti regionali di cui al precedente comma può avvenire mediante l'applicazione del trattamento di missione di cui alla vigente normativa regionale nonché il pagamento delle eventuali quote di adesione.
Il comma precedente si applica anche ai componenti degli organismi collegiali istituiti ai sensi del precedente art. 1 lett. d), che non siano amministratori o funzionari regionali, i quali debbano recarsi fuori sede per ragioni connesse alla loro appartenenza alle Consulte stesse su designazione della Regione.
La designazione di tali componenti, la definizione della loro missione e l'autorizzazione a compierla a spese della Regione, sono stabilite con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale.
Il trattamento di missione è commisurato a quello del funzionario avente la qualifica di dirigente di settore.
"
Art. 3. 
 
Dopo l' articolo 4 della legge regionale 14 gennaio 1977, n. 6 , è aggiunto il seguente articolo 4/BIS: "
Nel caso di istituzione di organismi consultivi collegiali di cui all'art. 1, lett. d) le spese per il loro funzionamento e per le iniziative dalle stesse promosse e patrocinate dalla Regione sono poste a carico del bilancio regionale eventualmente avvalendosi di concorsi finanziari esterni.
"
Art. 4. 
 
Dopo l' articolo 8 della legge regionale 14 gennaio 1977, n. 6 , è inserito il seguente articolo 8/BIS: "
Le spese delle iniziative assunte dal Consiglio Regionale che rientrano nelle previsioni della presente legge, sono regolate dalla legge 6 dicembre 1974, n. 853 e fanno carico al capitolo n. 60 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale.
L'Ufficio di Presidenza, nell'ambito di tale capitolo, predispone annualmente apposita previsione di spesa per i singoli organismi da finanziare di cui all'articolo 1 lettera d).
"
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 11 agosto 1978
Aldo Viglione