Legge regionale n. 44 del 20 luglio 1978  ( Versione vigente )
"Scioglimento dei patronati scolastici e dei consorzi di patronati scolastici."
(B.U. 14 agosto 1978, n. 33)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
 
Le funzioni di assistenza scolastica, i servizi, i beni ed il personale dei patronati scolastici e dei consorzi dei patronati scolastici soppressi in base all' articolo 45 del D.P.R. 24-7-1977, n. 616 , sono, dalla data di entrata in vigore della presente legge, attribuiti ai Comuni.
 
I beni immobili dei consorzi dei patronati scolastici soppressi come dal comma precedente sono attribuiti al Comune sede del consorzio, rimanendo tuttavia a disposizione dei Comuni membri del consorzio per un uso integrato dei beni stessi.
 
Con la stessa decorrenza cessano dalle funzioni gli organi di amministrazione in carica, ed il Presidente o il Commissario in carica, ovvero, in caso di vacanza, la persona che svolge funzioni di Presidente assume l'incarico di Commissario straordinario liquidatore dell'Ente.
 
La procedura di liquidazione non può potrarsi oltre 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
 
La eventuale nomina e revoca dei Commissari liquidatori sono disposte dai Consigli comunali competenti per territorio.
Art. 2. 
 
Le funzioni di assistenza scolastica svolte dai patronati scolastici, soppressi come dall'articolo precedente, sono esercitate dal Comune in cui ha sede il Patronato scolastico.
 
Durante la procedura di liquidazione e fino alla attribuzione definitiva dei beni, ciascun Comune esercita le funzioni di cui al comma precedente avvalendosi del personale dei patronati, che gli è trasferito, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge e delle disponibilità finanziarie del patronato avente sede nel Comune e del Consorzio di patronati di appartenenza, per la quota parte di spettanza.
Art. 3. 
 
Il personale di ruolo o con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio presso i Patronati scolastici alla data del 31 dicembre 1977 è assegnato ai Comuni con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge.
 
All'inquadramento del personale nei ruoli organici dei Comuni di destinazione, che avrà effetto dalla data di estinzione degli Enti, si provvederà con le modalità che saranno indicate in apposita legge regionale, da emanarsi entro il 31 dicembre 1978.
 
Fino all'inquadramento di cui al comma precedente al personale dei Patronati scolastici continueranno ad applicarsi, da parte dei Comuni, le norme relative allo stato giuridico ed al trattamento economico di attività previste dall'ordinamento di provenienza.
 
Al personale assegnato ai Comuni sono fatte salve le posizioni economiche rispettivamente già acquisite nel ruolo di provenienza.
 
Tale personale, a decorrere dalla data di assegnazione, sarà iscritto ai fini del trattamento di quiescenza previdenza e assistenza alla CPDEL e all'INADEL.
 
Per i rapporti di lavoro subordinati aventi natura diversa da quelli indicati al primo comma del presente articolo, i Comuni subentrano nella relativa titolarità già facente capo agli enti estinti.
 
In attesa della riorganizzazione definitiva della materia, i Comuni, destinatari delle funzioni, assicurano almeno il mantenimento degli attuali livelli di servizio.
 
Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano altresi al personale in servizio presso i Consorzi dei Patronati scolastici. La ripartizione del personale sia del Patronati che dei Consorzi dei Patronati scolastici fra i Comuni sarà effettuata di intesa fra la Regione ed i Comuni, con deliberazione della Giunta Regionale.
Art. 4. 
 
I contributi regionali previsti da leggi vigenti in favore dei Patronati scolastici e dei Consorzi di Patronati scolastici sono attribuiti, dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai Comuni competenti per territorio.
Art. 5. 
 
Le modalità di svolgimento delle funzioni amministrative attribuite ai Comuni saranno disciplinate dalla legge regionale prevista dall' articolo 45, 1° comma, del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 .
Art. 6. 
 
La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 20 luglio 1978
Aldo Viglione