Legge regionale n. 38 del 29 giugno 1978  ( Versione vigente )
"Disciplina e organizzazione degli interventi in dipendenza di calamità naturali."[1]
(B.U. 04 luglio 1978, n. 27)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Titolo I. 
PARTE GENERALE
Art. 1. 
(Obiettivi)
 
La Regione Piemonte, nell'ambito delle funzioni trasferite e delegate alle Regioni con il D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8 e trasferite con il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 , promuove interventi e realizza opere di soccorso e ripristino che si rendono necessari a seguito di calamità naturali ed egualmente adotta misure e realizza opere di prevenzione degli stessi eventi.
Art. 2. 
(Interventi)
 
La Regione può assumere a proprio totale carico o concorrere al finanziamento della spesa per:
a) 
interventi ed opere di pronto soccorso per la tutela della incolumità ed igiene pubbliche e per l'accessibilità alle abitazioni ed alle attività produttive;
[2]
b) 
indagini, studi e progettazioni per interventi, anche preventivi e di carattere definitivo;
c) 
lavori di ripristino e di sistemazione delle opere pubbliche di competenza regionale;
d) 
interventi occorrenti per assicurare la stabilità, la riparazione, la ricostruzione di fabbricati urbani di civile abitazione ovvero di fabbricati iscritti nel catasto rurale, purchè non a servizio di aziende agricole e destinati alla residenza e dimora abituale dei proprietari, danneggiati o interessati da eventi calamitosi dichiarati gravi;
[3]
e) 
concessione di contributi a fondi operanti a favore di aziende danneggiate.
f) 
concessione di indennità a privati per fabbricati urbani di civile abitazione o per fabbricati iscritti nel catasto rurale, purché non a servizio di aziende agricole, danneggiati o distrutti.
[4]
Art. 3. 
(Soggetti)
 
L'esecuzione degli interventi di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 2, è assunta da Comuni, da Consorzi pubblici, da Comunità montane, da Province o direttamente dalla Regione.
 
Gli accertamenti e gli adempimenti richiesti dagli interventi di cui alle lettere d), f) dell'articolo 2, sono demandati ai Comuni, i quali possono avvalersi degli uffici tecnici periferici regionali. In ogni caso, le perizie presentate a supporto delle domande dei soggetti richiedenti dovranno essere sottoposte al visto di congruità degli uffici tecnici periferici regionali.
[5]
Titolo II. 
ATTUAZIONE E GESTIONE DEGLI INTERVENTI DI PRONTO SOCCORSO, RIPRISTINI E PROVVIDENZE A FAVORE DEI PRIVATI
Art. 4. 
(Pronto soccorso)
 
Gli interventi e le opere di pronto soccorso necessari alla tutela della incolumità e dell'igiene pubbliche possono essere realizzati anche con opere aventi carattere definitivo, quando siano più economiche o meglio rispondenti alle pubbliche esigenze.
[6]
 
In situazioni di particolare urgenza, nelle quali ogni ritardo sia pregiudizievole alla pubblica incolumità, le opere possono essere immediatamente disposte, entro il limite di 50 milioni, ed iniziate direttamente a cura del dirigente dell'ufficio tecnico periferico regionale, territorialmente competente, il quale è tenuto a darne immediata comunicazione al Presidente della Giunta Regionale o all'Assessore da questi delegato.
[7]
2 bis. 
La Regione può assumere a proprio carico gli oneri conseguenti ad ordinanze contingibili ed urgenti emanate dai sindaci a fronte di eventi calamitosi che abbiano determinato situazioni di emergenza richiedenti gli interventi di cui alla lettera a) del primo comma dell'articolo 2.
[8]
Art. 5. 
(Indagini e studi)
 
Le indagini, gli studi e le progettazioni preliminari per interventi di ripristino aventi anche carattere definitivo, nonché per gli interventi preventivi sono disposti tenendo conto dei dati e dei rilievi che consentono l'individuazione delle zone in cui gli eventi calamitosi risultano ricorrenti, con particolare riguardo alle alluvioni, alle frane ed alle piene dei corsi d'acqua.
 
Le indagini, gli studi e le progettazioni, specie riferite agli interventi di prevenzione disposti ai sensi dell'art. 1, devono essere coordinati, ove esistano, con i piani di bacino in corso di studio o di attuazione, di cui possono costituire parte integrante.
Art. 6. 
(Ripristini)
 
I lavori di ripristino e di sistemazione definitiva delle opere pubbliche di competenza regionale possono essere realizzati in sede più adatta e con strutture o dimensioni diverse da quelle preesistenti, onde farle meglio corrispondere alle esigenze tecniche, idrauliche, idrogeologiche, urbanistiche ed alle indicazioni e prescrizioni degli strumenti di pianificazione.
Art. 7. 
(Danni a privati)
 
Gli interventi occorrenti per assicurare la stabilità, la riparazione, la ricostruzione di fabbricati urbani di civile abitazione, o di fabbricati iscritti nel catasto rurale purché non a servizio di aziende agricole e che fossero destinati alla residenza o dimora abituale dei proprietari, possono essere assistiti da contributi regionali:
 
1) nella misura del 90% quando la consistenza dei singoli alloggi fosse, prima del sinistro, di non più di tre vani ed accessori;
 
2) nella misura dell'80% per gli alloggi di 4 o 5 vani ed accessori;
 
3) nella misura del 70% negli altri casi.
 
La misura del contributo viene ridotta al 50% quando i proprietari dei fabbricati danneggiati abbiano in proprietà altro alloggio idoneo nell'ambito del comprensorio e possano ottenerne la disponibilità, in base alle leggi vigenti.
 
L'ammontare dei contributi di cui al presente articolo non può superare la somma di lire 25 milioni per ciascun alloggio ove si tratti di opere di ripristino o necessarie per assicurare la stabilità e l'abitabilità dei fabbricati; ove invece si tratti di lavori di ricostruzione, l'ammontare dei contributi non può superare la somma di lire 65 milioni per ciascun alloggio.
[9]
 
Nel caso di calamità naturali, dichiarate gravi ai sensi dell'art. 9, ove, per ragioni tecniche accertate da uffici tecnici regionali, sia riconosciuta l'impossibilità di ricostruire in loco i fabbricati danneggiati o distrutti, e le aree individuate dai Comuni per la ricostruzione non corrispondano alle prescrizioni dello strumento urbanistico operante che legittimamente ne consente la realizzazione, i Comuni devono presentare alla Regione il piano tecnico esecutivo dei nuovi insediamenti unitamente alla relativa variante dello strumento urbanistico .
[10]
 
Il Presidente della Giunta Regionale, a tal fine, con proprio decreto, sentiti i Comuni o su loro proposta, individua le aree ove non sia possibile provvedere alla ricostruzione in sito dei fabbricati.
 
Ove peraltro non esista strumento urbanistico operante, i Comuni sono tenuti a presentare alla Regione un piano tecnico esecutivo dei nuovi insediamenti, anche all'esterno della perimetrazione dell'abitato, con l'individuazione delle aree destinate alla costruzione dei nuovi edifici in sostituzione di quelli non ripristinabili o ricostruibili in loco. Il Piano tecnico esecutivo definirà l'utilizzazione dell'area e le caratteristiche tipologiche degli edifici, con riferimento alle condizioni d'uso, abitativo e produttivo, dell'insediamento da sostituire. Detto piano, redatto, in caso di rinuncia da parte del Comune, a cura della Regione Piemonte, sentito il Comune stesso, è approvato, previo parere del Comitato Urbanistico Regionale, con delibera della Giunta Regionale con procedura d'urgenza.
[11]
 
I Comuni devono provvedere agli adempimenti di cui ai precedenti commi entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte della deliberazione del Consiglio Regionale prevista dall'art. 9 della presente legge.
[12]
 
Per quanto attiene gli eventi del mese di ottobre 1977 i Comuni devono provvedere agli adempimenti di cui sopra entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
 
La Giunta Regionale, sulla base del parere che il Comitato Urbanistico Regionale esprime entro 60 giorni dalla presentazione degli atti, approva il piano tecnico urbanistico introducendo, ove occorra, motivate modifiche d'ufficio.
 
Gli oneri per l'acquisizione o per l'espropriazione delle nuove aree, ove non siano di proprietà dei Comuni, nonché per l'urbanizzazione primaria delle aree stesse, sono assunti a carico della Regione.
 
Per la concessione dei contributi di cui al primo comma del presente articolo, i proprietari interessati devono far pervenire ai Comuni, esclusivamente mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro 90 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale del provvedimento regionale che autorizza gli interventi:
[13]
a) 
la domanda in carta legale contenente la richiesta del contributo regionale, la indicazione del fabbricato e della sua ubicazione e gli alloggi danneggiati;
b) 
il certificato rilasciato dall'Ufficio tecnico erariale - Nuovo Catasto Edilizio Urbano - dal quale risultino il nominativo della ditta proprietaria e l'indicazione dell'immobile, contenente la sua ubicazione, la consistenza catastale e il numero degli alloggi.
 
All'accertamento della consistenza dei fabbricati agli effetti del comma precedente, qualora sia contestata la corrispondenza alla realtà delle schede del Nuovo Catasto Edilizio Urbano, provvede l'Ufficio tecnico erariale, su richiesta della Regione.
c) 
L'atto notorio, o la dichiarazione sostitutiva ai sensi dell' art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 , attestante l'esistenza del titolo di proprietà dell'immobile alla data del sinistro e della presentazione della domanda.

 
Nello stesso atto devono essere indicati la data dell'evento calamitoso che ha danneggiato o distrutto il fabbricato, gli alloggi danneggiati o distrutti e la esplicita dichiarazione dell'eventuale titolo di proprietà di altro alloggio di civile abitazione sito nell'ambito del comprensorio e di cui possa ottenere la disponibilità in base alle vigenti leggi.
d) 
La perizia redatta da un Tecnico iscritto all'Albo professionale e giurata avanti al cancelliere della Pretura competente per territorio. Nella perizia potrà essere inclusa la aliquota del 9% sull'importo dei lavori per spese generali e tecniche.
 
Qualora la ricostruzione di un immobile debba avvenire in sede diversa, il termine per la presentazione degli atti, di cui alle lettere a) e c) del comma precedente decorre dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del decreto del Presidente della Giunta Regionale che individua le aree ove non è possibile provvedere alla ricostruzione in sito dei fabbricati distrutti. L'ulteriore documentazione dovrà pervenire ai Comuni entro 90 giorni dalla data della effettiva messa a disposizione della nuova area.
 
I contributi sono erogati dalla Regione per il tramite dei Comuni e sulla base del loro atto deliberativo che determina l'importo del contributo spettante a ciascun proprietario.
 
Delle somme come sopra erogate, i Comuni, dopo aver accertato la regolare esecuzione dei lavori, dovranno dare rendiconto alla Regione con apposito atto deliberativo.
 
I limiti indicati nei commi 1° e 3°. del presente articolo non si applicano per la riparazione o ricostruzione di alloggi di proprietà degli Enti pubblici operanti nel settore dell'edilizia economica e popolare.
 
Quando la sistemazione di un fabbricato debba avvenire in sede diversa, l'area destinata al nuovo insediamento può essere ceduta gratuitamente al danneggiato, ove questi ne faccia richiesta e ceda gratuitamente, perché venga attribuita al patrimonio indisponibile del Comune, l'area già occupata dal fabbricato da ricostruire od una proporzionata parte di essa.
 
I provvedimenti di assegnazione delle aree per la ricostruzione sono emessi dal Presidente della Giunta Regionale e sono definitivi. Il trasferimento avviene con l'onere per l'assegnatario di portare a compimento i lavori di costruzione del nuovo fabbricato entro 3 anni utili dalla data della effettiva messa a disposizione dell'area.
Art. 7 bis.[14] 
 
In alternativa agli interventi previsti dal 1° comma dell'articolo 7, può essere richiesto alla Regione Piemonte un indennizzo del danno subito a seguito di eventi calamitosi, dichiarati gravi ai sensi dell'articolo 9, da parte dei proprietari che si trovino nelle seguenti condizioni:
 
1) Fabbricati di civile abitazione, danneggiati o distrutti, che non rientrino tra quelli previsti dal 1° comma dell'art. 7, in quanto alla data dell'evento calamitoso risultavano in corso di costruzione, o non ultimati o, se ultimati, non era stata rilasciata per essi la licenza di abitabilità o non erano ancora stati abitati;
 
2) Fabbricati rurali, non a servizio di aziende agricole, per i quali non sussiste la condizione prevista dal 1° comma dell'art. 7 e cioè 'destinato alla residenza o dimora abituale dei proprietarì;
 
3) Fabbricati che non risultano censiti in quanto i proprietari non avevano a suo tempo presentato la domanda di trascrizione al N.C.E.U.. L'indennizzo è subordinato alla presentazione dell'istanza di regolarizzazione al Nuovo Catasto Edilizio Urbano;
 
4) Fabbricati da riparare o da ricostruire o fabbricati in corso di costruzione su aree per le quali sussistano vincoli idrogeologici o contrasti di destinazione con gli strumenti urbanistici vigenti;
 
5) Proprietari che non intendano, per qualsiasi motivo, riparare o ricostruire i fabbricati danneggiati;
 
6) Impossibilità da parte del Comune di reperire nuove aree per l'insediamento dei fabbricati da ricostruire in altra sede.
 
L'indennizzo è determinato valutando l'immobile all'epoca dell'evento calamitoso e tenendo anche conto della sua vetustà; restano invariate le percentuali e le limitazioni di cui al 1°, 2°, 3° comma dell'art. 7.
 
Per la concessione dell'indennizzo i proprietari interessati devono far pervenire ai Comuni, entro i termini fissati dall'art. 7 - comma 11 -, la documentazione elencata ai paragrafi a), b), c), del comma stesso, nonché la perizia del danno, redatta da un tecnico iscritto all'Albo Professionale e giurata avanti al Cancelliere della Pretura competente per territorio.
Art. 7 ter.[15] 
 
Nelle zone ove siano individuati, a cura dei servizi tecnici regionali, territori di natura instabile o che comunque presentino rischio geologico per l'insediamento di abitati, ogni provvedimento di concessione edilizia o il mantenimento in essere di concessione edilizia rilasciata prima dell'evento calamitoso, è sottoposto al parere della struttura tecnica regionale individuata con provvedimento della Giunta regionale sulla base dell'articolazione organizzativa vigente e delle strutture regionali competenti in materia geologica ed idrogeologica.
[16]
Art. 8.[17] 
(Fondi a favore di imprese danneggiate)
1. 
Al fine di sostenere il ripristino dell'operatività di attività produttive danneggiate da calamità naturali che si verifichino sul territorio piemontese e che rientrino nei casi di cui all'articolo 9, la Regione istituisce un apposito fondo gestito direttamente o attraverso un ente in house providing ai sensi della vigente normativa nazionale e comunitaria in materia di affidamenti per la fornitura di beni e servizi.
2. 
Il fondo, utilizzato per fronteggiare le conseguenze delle calamità naturali a far data dagli eventi di cui all'ordinanza del capo del dipartimento della protezione civile n. 217 del 7 gennaio 2015 (Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio delle province di Torino, Alessandria, Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli nei giorni dal 12 al 14 ottobre, il 4 e 5, l'11 e 12 ed il 14 e 15 novembre 2014), è destinato alla concessione, a favore delle imprese industriali, artigiane, di servizi, commerciali e turistiche aventi unità locali danneggiate da tali eventi, di agevolazioni economiche destinate ad ovviare ai danni arrecati dagli eventi medesimi e a sostenere investimenti al fine di favorire le condizioni di continuità o di ripresa delle attività economiche. Possono essere ammesse ai benefici del presente articolo, previa adeguata motivazione, attività non rientranti nei casi sopra indicati, anche senza fini di lucro, che possano essere ritenute di rilevanza in ambito sociale ed economico.
3. 
Alle imprese di cui al comma 2 è concessa un'agevolazione sotto forma di prestito rimborsabile a tasso agevolato o, in via eccezionale e per casi particolari e debitamente motivati, di contributo a fondo perduto.
4. 
La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, definisce entro sessanta giorni, con apposito provvedimento, le modalità di istituzione e gestione del fondo di cui al comma 1, le modalità attuative per la concessione delle agevolazioni comprensive delle disposizioni di armonizzazione con gli eventuali finanziamenti previsti dallo Stato, nonché, nel caso di prestito rimborsabile a tasso agevolato, delle modalità di finanziamento e di rientro nel bilancio regionale, in applicazione di quanto disposto dall' articolo 72 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2003).
5. 
La Regione favorisce le condizioni di continuità o di ripresa delle attività economiche delle imprese di cui al comma 2 anche attraverso appositi strumenti finanziari finalizzati ad agevolare l'accesso al credito e istituisce a tal proposito un fondo di garanzia, secondo modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale.
6. 
Gli atti emanati in applicazione del presente articolo che prevedano l'attivazione di azioni configurabili come aiuti di Stato, ad eccezione dei casi in cui tali aiuti siano erogati in conformità a quanto previsto dai regolamenti comunitari di esenzione, sono oggetto di notifica ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
7. 
Agli oneri economici derivanti dal presente articolo si fa fronte secondo quanto previsto all'articolo 17, comma 3 bis.
Art. 8 bis.[18] 
(Assicurazioni)
1. 
Le agevolazioni di cui all'articolo 8 non sono cumulabili con i benefici derivanti da garanzie assicurative, oltre l'importo complessivo degli investimenti ammessi. Nell'ambito di tali agevolazioni, la Regione prevede forme di premialità a favore delle imprese che stipulino assicurazioni finalizzate alla copertura di danni causati da eventi calamitosi.
Art. 9.[19] 
(Riconoscimento di calamità gravi)
1. 
Le provvidenze previste all'articolo 2, primo comma, lettere d), e), f) sono disposte nel caso di eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c) della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile) a seguito di dichiarazione di stato di calamità o di emergenza rispettivamente da parte del Consiglio regionale o da parte del Consiglio dei Ministri.
Art. 10. 
(Contributi forfettari in capitale ed in annualità)
 
Qualora gli interventi di cui all'art. 2, lettere a), b), c), vengono eseguiti dai Comuni, dai Consorzi pubblici, dalle Comunità Montane e dalle Province, la Regione, determinata la spesa necessaria per la esecuzione di ciascun intervento, può concedere all'Ente un contributo forfettario in capitale commisurato all'onere, comprensivo delle spese generali e tecniche.
 
Qualora gli Enti si avvalgano per le prestazioni tecniche degli Uffici propri o di altri Enti locali, l'aliquota dovrà essere determinata nella misura non superiore al 5% da applicarsi sull'importo dei lavori e delle espropriazioni.
 
L'erogazione dei contributi regionali si effettua con la messa a disposizione degli Enti interessati, sulla base di progetti dagli stessi approvati e nella misura del 50% del contributo medesimo, a presentazione, da parte degli Enti, del verbale di consegna dei lavori; per l'ulteriore 40% previa presentazione dello stato di avanzamento emesso al raggiungimento del 40% dei lavori; il 10% od il minore importo necessario, a presentazione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione debitamente approvati.
 
Le somme di cui al comma precedente dovranno essere introitate dagli Enti sul titolo "Partite di giro" del rispettivo bilancio, vincolate al pagamento di quanto dovuto per l'opera cui si riferiscono ed a tale titolo gestite.
 
Nei casi di cui all'articolo 2 lettera a) il finanziamento regionale può essere erogato agli Enti interessati sulla base delle spese dagli stessi sostenute, liquidate ed approvate con apposito atto deliberativo.
 
Per gli interventi, opere, indagini, studi e progettazioni realizzati direttamente dalla Regione, le somme necessarie vengono messe a disposizione dei dirigenti degli Uffici tecnici periferici regionali in sede di approvazione dei progetti.
 
Gli interventi di cui al precedente articolo 2, lettera c), possono, in alternativa a quanto previsto ai precedenti commi essere assistiti da contributi forfettari in annualità, fino alla misura e per la durata occorrenti a totale ammortamento, compresi gli oneri per gli interessi dei mutui da contrarre con la Cassa Depositi e Prestiti.
 
Qualora i mutui vengano contratti con altri Istituti di Credito, i contributi in annualità vengono concessi sino alla misura massima consentita dalle condizioni previste per le operazioni con la Cassa Depositi e Prestiti.
Art. 11. 
(Interventi regionali in presenza di finanziamenti Statali ed Internazionali)
 
La Regione Piemonte nei casi di calamità gravi e quando si verifichino interventi di carattere finanziario dello Stato o di Enti ed Organismi Internazionali, può concedere in attuazione della presente legge contributi in capitale, nella misura e con le modalità di cui ai precedenti articoli, nonché contributi in annualità fino alla misura e per la durata occorrenti al totale ammortamento, compresi gli oneri per gli interessi dei mutui da contrarre con la Cassa Depositi e Prestiti.
 
Qualora i mutui vengano contratti con altri Istituti di Credito, i contributi in annualità vengono concessi sino alla misura massima consentita dalle condizioni previste per le operazioni con la Cassa Depositi e Prestiti.
Art. 12. 
(Progetti, pareri, approvazioni, collaudi)
 
I progetti delle opere di cui all'articolo 2, lettere a), b) e c) della presente legge sono sottoposti ai pareri tecnici previsti dalle vigenti leggi regionali, e, se realizzati a cura diretta della Regione sono approvati con decreto del Presidente della Giunta Regionale.
 
L'atto di collaudo può essere sostituito dal Certificato di regolare esecuzione, redatto dal Direttore dei lavori, per i lavori che importino nel loro complesso definitivo, secondo le risultanze del conto finale, una spesa non superiore a L. 150.000.000 (150 milioni).
 
Il collaudo è disposto dalla Regione per i lavori eseguiti a cura degli Uffici Tecnici Regionali.
 
Per i lavori gestiti dagli Enti di cui all'art.3 della presente legge, il collaudo è disposto dagli Enti stessi.
Art. 13. 
(Modalità di aggiudicazione)
 
Le opere pubbliche soggette alla disciplina della presente legge debbono essere aggiudicate secondo la normativa vigente per i lavori di conto dello Stato.
 
Ove all'esecuzione dei lavori la Regione provveda in economia, il Presidente della Giunta Regionale può delegare i funzionari regionali alla stipulazione dei relativi strumenti contrattuali.
Art. 14. 
(Pubblica utilità)
 
Gli interventi e le opere pubbliche previste dalla presente legge sono dichiarati di pubblica utilità, nonché urgenti ed indifferibili.
Titolo III. 
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 15. 
(Validità delle norme)
 
La presente legge sostituisce, limitatamente all'ambito delle competenze regionali, le relative norme contenute nel D.L. 12/4/1948, n. 1010 .
 
Sostituisce inoltre la legge regionale 21/8/1977, n.46 la cui validità resta limitata agli interventi in essa previsti in dipendenza agli eventi alluvionali del maggio 1977, nonché alle disposizioni di cui all'articolo 6 della legge medesima e successive modifiche ed integrazioni.
 
La presente legge si applica anche per gli interventi conseguenti agli eventi alluvionali dell'ottobre 1977 in attuazione della legge 3/1/1978, n. 2 .
 
Il finanziamento regionale può essere esteso in tal caso, agli interventi già iniziati a cura di Comuni, Consorzi pubblici, Comunità Montane e Province.
Art. 16. 
(Prestazioni straordinarie del personale regionale)
 
La Giunta Regionale, nell'attuazione della presente legge, ha facoltà di riconoscere la necessità di prestazioni lavorative di carattere straordinario, in deroga ai limiti posti dall' art. 59 della legge regionale 12 agosto 1974, n. 22 , procedendo conseguentemente alla liquidazione al personale dipendente delle ore di lavoro straordinario effettivamente svolte.
Art. 17. 
(Disposizioni finanziarie)
 
Per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 2, lettere a) e b) della presente legge si provvede con lo stanziamento del capitolo n. 8250 del bilancio 1978, la cui denominazione è così modificata: "Interventi urgenti a tutela della incolumità pubblica in dipendenza di calamità naturali ".
 
Per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 2, lettera c), è autorizzata per l'anno finanziario 1978, la spesa di 2.000 milioni; al corrispondente onere si fa fronte mediante una riduzione, di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa, del fondo speciale di cui al capitolo n. 12600 del bilancio per l'anno finanziario 1978, e mediante l'istituzione, nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario medesimo, di apposito capitolo con la denominazione: "Contributi in annualità per sopperire alle necessità derivanti dagli eventi alluvionali dell'ottobre 1977" e con lo stanziamento di 2.000 milioni in termini di competenza e di cassa.
 
Per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 2, lett. c), d), e), f) nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1978 sarà altresì istituito apposito capitolo con la denominazione: "Contributi in capitale per sopperire alle necessità derivanti dagli eventi alluvionali dell'ottobre 1977" e con lo stanziamento da determinarsi con successiva legge regionale che ne stabilirà il finanziamento.
[20]
3 bis. 
Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 8 e 8 bis, stimati in 4.000.000,00 di euro per ciascun anno del biennio 2016-2017, si provvede mediante l'utilizzo delle economie giacenti presso il fondo istituito in Finpiemonte S.p.A. ai sensi del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279 (Interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato e in materia di protezione civile, nonché a favore di zone colpite da calamità naturali) convertito, con modificazioni , dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365 .
[21]
 
Per i disegni e le proposte di legge regionale, relativi alla determinazione degli stanziamenti di cui ai precedenti commi, si applica la procedura abbreviata di cui all' articolo 44, 3° comma, dello Statuto Regionale .
 
Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 18. 
(Dichiarazione di urgenza)
 
La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ed è dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 45 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul B.U. della Regione.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 29 giugno 1978
Aldo Viglione

Note:

[1] La l.r. 18/1984 ha abrogato le norme di finanziamento, programmazione, procedurali e di istituzioni di organi consultivi della presente legge, limitatamente alle competenze ai medesimi attribuite in materia di opere e lavori pubblici e di interesse pubblico.

[2] Nella lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 dopo le parole "ed igiene pubbliche" sono state aggiunte le parole "e per l'accessibilità alle abitazioni ed alle attività produttive" ad opera del comma 1 dell'articolo 19 della legge regionale 30 del 2009.

[3] La lettera d del primo comma dell'articolo 2 è stata sostituita dal comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 7 del 1994.

[4] La lettera f) del primo comma dell'articolo 2 è stato inserita dal primo comma dell'articolo 1 della legge regionale 79 del 1979.

[5] Questo comma dell'articolo 3 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 7 del 1994.

[6] Questo comma dell'articolo 4 è stato sostituito dal primo comma dell'articolo 8 della legge regionale 79 del 1979.

[7] Questo comma dell'articolo 4 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 7 del 1994.

[8] Il comma 2 bis dell'articolo 4 è stato inserito dal comma 2 dell'articolo 19 della legge regionale 30 del 2009.

[9] Questo comma dell'articolo 7 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 7 del 1994.

[10] Questo comma dell'articolo 7 è stato sostituito dal primo comma dell'articolo 3 della legge regionale 79 del 1979.

[11] Questo comma dell'articolo 7 è stato sostituito dal secondo comma dell'articolo 3 della legge regionale 79 del 1979.

[12] Questo comma dell'articolo 7 è stato sostituito dal primo comma dell'articolo 9 della legge regionale 79 del 1979.

[13] Questo comma dell'articolo 7 è stato sostituito dal primo comma dell'articolo 2 della legge regionale 53 del 1987.

[14] L'articolo 7 bis è stato inserito dal primo dell'articolo 2 della legge regionale 79 del 1979.

[15] L'articolo 7 ter è stato inserito dal primo comma dell'articolo 4 della legge regionale 79 del 1979.

[16] Nel comma 1 dell'articolo 7 ter le parole "del Comitato regionale opere pubbliche, sentiti gli uffici tecnici regionali ed il servizio geologico regionale" sono state sostituite dalle parole "della struttura tecnica regionale individuata con provvedimento della Giunta regionale sulla base dell'articolazione organizzativa vigente e delle strutture regionali competenti in materia geologica ed idrogeologica." ad opera del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 6 del 2008.

[17] L'articolo 8 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 18 del 2015.

[18] L'articolo 8 bis è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 18 del 2015.

[19] L'articolo 9 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 18 del 2015.

[20] In questo comma dell'articolo 17 vienne aggiunta la lettera f) ad opera del primo comma dell'articolo 6 della legge regionale 79 del 1979.

[21] Il comma 3 bis dell'articolo 17 è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 18 del 2015.