Legge regionale n. 37 del 29 giugno 1978  ( Versione vigente )
"Istituzione del Museo regionale di Scienze Naturali."
(B.U. 04 luglio 1978, n. 27)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.[1] 
(...)
Art. 2. 
(Finalità del Museo) )
 
Le finalità primarie del Museo sono:
 
1) Promuovere l'incremento della cultura scientifica di massa, incentivando l'interesse della popolazione, soprattutto giovanile, per le scienze naturali; favorire attraverso la messa a disposizione di apposite strutture, la formazione di quadri tecnici specializzati nel campo museologico e della divulgazione scientifica e migliorare la preparazione di quelli esistenti, anche attraverso l'aggiornamento scientifico e la sperimentazione delle moderne tecniche di trasmissione della conoscenza.
 
2) Mettere a disposizione degli studiosi e della popolazione piemontese una struttura idonea a conservare, utilizzare e valorizzare le collezioni di proprietà dell'Università di Torino; favorire, attraverso l'approntamento di apposite strutture, la ricerca e gli scambi culturali nel campo delle scienze naturali, in stretta collaborazione con l'Università e con gli istituti scientifici operanti nella Regione.

Le finalità di cui sopra saranno realizzate attraverso apposita convenzione con l'Università di Torino nel rispetto dell'autonomia, del patrimonio e delle competenze istituzionali dell'Università stessa.
 
3) Provvedere all'aggiornamento ed all'accrescimento delle raccolte; favorire iniziative a carattere regionale tendenti all'integrazione con l'attività di altri Musei e Collezioni esistenti in Piemonte.
Art. 3. 
(Sede, regolamento ed organico)
 
Il Museo regionale di Scienze naturali ha sede legale presso la Giunta Regionale che dispone con propria delibera quale debba essere la sede operativa del Museo stesso.
 
Entro 18 mesi dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta elaborerà il regolamento del Museo che dovrà essere discusso ed approvato dal Consiglio Regionale.
 
Nello stesso tempo con apposita legge il Consiglio delibererà l'organico del Museo composto da personale che dipenderà a tutti gli effetti dalla Regione Piemonte.
 
Il regolamento del Museo dovrà prevedere norme relative:
 
1) agli obblighi specifici del personale;
 
2) ai criteri per la stipulazione di convenzioni e contratti con altri Enti o singoli soggetti per l'esecuzione di progetti, ricerche e altri lavori interessanti il Museo;
 
3) ai criteri di funzionamento del Museo e della sua suddivisione in reparti e sezioni;
[2]
 
4) alle funzioni e compiti del Comitato Scientifico e del Direttore del Museo.
 
Il personale costituente l'organico del Museo dovrà essere assunto con appositi concorsi, da svolgersi ai sensi delle leggi regionali sul personale sulla base di titoli ed esami relativi alle specifiche scienze attinenti le attività da svolgersi all'interno del Museo.
 
Potranno inoltre essere stipulate convenzioni ai sensi della legislazione regionale vigente in materia di incarichi e consulenze.
Art. 4. 
(Comitato Scientifico)
 
Il Comitato Scientifico è composto da cinque membri scelti fra docenti e ricercatori della Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali di riconosciuta competenza nel campo della ricerca e della didattica scientifica, comprovata da specifici titoli od attività
[3]
 
I membri del Comitato Scientifico sono nominati con decreto del Presidente della Giunta su indicazione del Consiglio Regionale, che ne designa tre con voto limitato a due, dal Consiglio Comunale di Torino che ne designa uno, dal Rettore dell'Università di Torino che ne designa uno, sentito il Rettore del Politecnico di Torino.
 
Il Comitato Scientifico dura in carica tre anni. Se uno dei membri cessa per qualsiasi motivo dall'incarico, entro trenta giorni dovrà essere nominato un sostituto dallo stesso Ente dal quale era stato nominato il membro cessato e con le stesse modalità previste per la prima nomina; il sostituto dura in carica soltanto fino alla scadenza del triennio.
 
Nella sua prima seduta il Comitato Scientifico nomina, fra i suoi membri, il Presidente che lo rappresenta nei rapporti con l'Assessore competente, la Giunta Regionale e gli Enti terzi.
 
Il Presidente convoca, quando necessario, il Comitato Scientifico e ne coordina i lavori.
 
Il Comitato Scientifico esprime il suo parere sul piano di cui all'art. 5, 1° comma, ed alle proposte di attività di cui al 3° comma dello stesso articolo, presentate dal Direttore del Museo.
 
Il Comitato Scientifico ha altresì il compito di elaborare proposte e programmi specifici di attività del Museo che, con il parere non vincolante del Direttore, dovranno essere esaminati ed approvati dalla Giunta, a relazione dell'Assessore ai beni culturali, musei e biblioteche.
 
Alle riunioni del Comitato Scientifico prende parte il Direttore del Museo. Ad esse possono essere invitati specialisti con particolare competenza scientifica sui temi in discussione.
 
Ai membri del Comitato scientifico sono riconosciute le misure delle indennità di missione e dei rimborsi spese di cui all' articolo 11 della legge regionale 5 dicembre 1978, n. 74
[4]
Art. 5. 
(Facoltà di spesa)
 
(...)
[5]
 
Le spese per il personale in organico sono a carico del bilancio ordinario della Regione e non fanno parte del piano se non come partita di giro.
 
Oltre alla spesa di cui sopra dovrà essere prevista una quota aggiuntiva pari al 20% della spesa, per spese non previste o non prevedibili, da effettuarsi con apposite delibere nel corso dell'anno .
 
(...)
[6]
Art. 6. 
(Norme transitorie)
 
Tutte le attività relative alla costituzione del Museo sono demandate alla Giunta Regionale che le realizzerà con la collaborazione del Comitato Scientifico.
 
A questo scopo la Giunta Regionale è autorizzata alla assegnazione di incarichi ai sensi della legislazione regionale vigente che avranno termine, in ogni caso, entro tre mesi dall'assunzione del personale corrispondente previsto dall'organico del Museo.
 
La Giunta è inoltre autorizzata a stipulare i contratti di consulenza che siano necessari per la realizzazione degli obiettivi previsti dalla presente legge.
 
Il Comitato scientifico dovrà predisporre le ipotesi di convenzione che la Regione dovrà stipulare con l'Università di Torino, L'Ente ospedaliero S. Giovanni ed eventuali altri interessati, per la realizzazione del Museo.
 
Il piano di cui al 1° comma dell'art. 5 per l'inizio di attività del Museo potrà essere elaborato e le spese relative autorizzate anche se il Direttore del Museo non sarà ancora nominato.
 
Nell'ipotesi di cui sopra le funzioni spettanti al direttore saranno provvisoriamente svolte dal Presidente del Comitato Scientifico.
[7]
Art. 7. 
(Norme finanziarie)
 
Ai fini dell'attuazione della presente legge è autorizzata a decorrere dall'anno finanziario 1978, la spesa annua di 50 milioni.
 
All'onere di cui al precedente comma si provvede, per l'anno finanziario 1978, mediante una riduzione, di pari ammontare, dello stanziamento, in termini di competenza e di cassa, del fondo speciale di cui al capitolo n. 12600 dello stato di previsione della spesa per lo stesso anno, e mediante l'istituzione nello stato di previsione medesimo, di apposito capitolo con la denominazione: "Spese per il funzionamento del Museo Regionale di Scienze Naturali" e con lo stanziamento di 50 milioni in termini di competenza e di cassa.
 
Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
Al fine di introitare le somme derivanti dall'attività istituzionale del Museo, nel bilancio regionale sarà istituito apposito capitolo di entrata con la denominazione 'Proventi a titolo vario derivanti dall'attività istituzionale del Museo di Scienze naturalì
[8]
 
Al direttore del Museo di scienze naturali sarà affidata la gestione di un fondo economale il cui importo e le cui modalità di utilizzo saranno stabiliti annualmente con apposite deliberazioni della Giunta Regionale e con obbligo di rendicontazione periodica.
[9]
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 29 giugno 1978
Aldo Viglione

Note:

[1] L'articolo 1 è stato abrogato dalla lettera b del comma 1 dell'articolo 52 della legge regionale 51 del 1997.

[2] In questo punto del quarto comma dell'articolo 3 le parole "la sua eventuale suddivisione in sezioni" sono state sostituite dalle parole "della sua suddivisione in reparti e sezioni" ad opera del primo comma dell'articolo 1 della legge regionale 59 del 1980.

[3] Questo comma dell'articolo 4 è stato sostituito dal primo comma dell'articolo 1 della legge regionale 33 del 1985.

[4] Questo comma dell'articolo 4 è stato inserito dal secondo comma dell'articolo 1 della legge regionale 59 del 1980.

[5] Questo comma dell'articolo 5 è stato abrogato dal comma 1 dell'articolo 19 della legge regionale 20 del 2002.

[6] Questo comma dell'articolo 5 è stato abrogato dal comma 1 dell'articolo 19 della legge regionale 20 del 2002.

[7] In questo comma dell'articolo 6 le parole "ed in ogni altro caso in cui manchi il Direttore le funzioni ad esso spettanti" sono state sostituite dalle parole "le funzioni spettanti al direttore" ad opera del terzo comma dell'articolo 1 della legge regionale 59 del 1980.

[8] Questo comma dell'articolo 7 è stato inserito dal quarto comma dell'articolo 1 della legge regionale 59 del 1980.

[9] Questo comma dell'articolo 7 è stato inserito dal quarto comma dell'articolo 1 della legge regionale 59 del 1980.