Legge regionale n. 30 del 05 giugno 1978  ( Versione vigente )
"Delega alle Province dell'attività istruttoria relativa alla tenuta dell'Albo Provinciale degli Autotrasportatori di merci."
(B.U. 27 giugno 1978, n. 26)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
 
Le funzioni amministrative di cui al secondo capoverso, lettera b) del D.P.R. 24 luglio 1977, 616 , concernenti le attività istruttorie relative alla tenuta dell'Albo Provinciale degli Autotrasportatori di cose per conto terzi, e con riferimento alla legge 6 giugno 1974, n. 298 istitutiva dell'Albo Nazionale degli Autotrasportatori di cose per conto terzi, sono delegate alle Province di Alessandria, Asti, Cuneo, Novara, Torino e Vercelli, che le esercitano sul territorio di rispettiva competenza con decorrenza dal 1° gennaio 1978 in conformità delle direttive emanate dai competenti organi dello Stato.
[1]
Art. 2. 
 
Il Presidente della Giunta regionale sovrintende all'esercizio delle attività istruttorie delegate con la presente legge e provvede in via surrogatoria in caso di inadempienza degli Enti delegati nella esecuzione degli atti istruttori.
Art. 3. 
 
La Giunta regionale, o per essa l'Assessore ai Trasporti ed alla Viabilità, è autorizzata ad emanare, anche d'intesa con i competenti organi dello Statuto , con gli Enti delegati e con gli altri Enti pubblici, le disposizioni opportune per l'esecuzione degli adempimenti istruttori.
Art. 4. 
 
All'onere finanziario derivante dall'applicazione della presente legge si provvederà con appositi stanziamenti di bilancio che verranno determinati annualmente con riferimento all' art. 131 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 , e al decreto dei Ministeri dei Trasporti e del Tesoro 26 agosto 1977.
 
All'onere di cui al precedente comma valutato in 100 milioni per l'anno finanziario 1978, si provvede mediante una riduzione, di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa dello stanziamento del cap. n. 12400 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario medesimo e mediante l'istituzione, nello stato di previsione medesimo, del cap. n 5935, con la denominazione: "Spese relative all'attività istruttoria per la tenuta degli albi provinciali degli autotrasportatori di merci" e con lo stanziamento di 100 milioni in termini di competenza e di cassa.
 
Il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato ad apportare con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
Con deliberazione della Giunta Regionale sarà stabilita, sentite le Province, la ripartizione della somma sopraindicata e di quelle che saranno iscritte nei bilanci successivi al 1978, tenendo conto delle esigenze di spesa risultanti dalla presumibile entità delle attività istruttorie da esperire da parte di ciascuna Provincia. Con la medesima deliberazione sarà disposto il trasferimento alle Province, in unica soluzione anticipata, della quota dei fondi loro rispettivamente assegnati.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 5 giugno 1978
Aldo Viglione

Note:

[1] In questo comma dell'articolo 1 dopo le parole "Le funzioni amministrative di cui al" sono state aggiunte le parole " l'art. 96 " ad opera del primo comma dell'articolo 1 della legge regionale 36 del 1978.