Legge regionale n. 18 del 06 aprile 1978  ( Versione vigente )
"Scioglimento dei Consorzi Provinciali per l'Istruzione Tecnica."
(B.U. 11 aprile 1978, n. 15)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
 
I Consorzi Provinciali obbligatori per l'istruzione tecnica della regione, soppressi ai sensi dell' art. 39 del D.P.R. 24.7.1977, n. 616 , sono posti in liquidazione, entro il 30 giugno 1978 e le relative funzioni, i beni ed il personale sono trasferiti alla Regione Piemonte dal 1° gennaio 1978, ad eccezione delle funzioni di orientamento scolastico che sono attribuite ai distretti scolastici.
 
Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'Istruzione, nomina un unico Commissario liquidatore .
 
Al Commissario liquidatore è anche affidata l'amministrazione dei Consorzi con il conferimento dei poteri attribuiti ai rispettivi Consigli di Amministrazione.
 
La gestione commissariale si concluderà con un rendiconto soggetto all'approvazione della Giunta regionale.
Art. 2. 
 
Il personale di ruolo e con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio presso i Consorzi provinciali per la istruzione tecnica alla data del 1° gennaio 1978, è assegnato alla Regione Piemonte con effetto dalla data medesima.
 
I dipendenti dei Consorzi provinciali per l'istruzione tecnica di cui al comma precedente sono 18 e rivestono le qualifiche presso l'Ente di provenienza di cui all'allegata tabella A.
 
All'inquadramento di tale personale nel ruolo della Regione, si provvederà con le modalità che saranno indicate in apposita legge regionale, da emanarsi entro il 31 dicembre 1978.
 
Fino all'inquadramento di cui al comma precedente, al personale dei Consorzi provinciali per l'istruzione tecnica continueranno ad applicarsi, da parte della Regione, le norme relative allo stato giuridico ed al trattamento economico di attività previste dall'ordinamento di provenienza.
 
Al personale assegnato alla Regione sono fatte salve le posizioni economiche già acquisite nel ruolo di provenienza.
 
Tale personale, a decorrere dal 1° gennaio 1978 è iscritto ai fini del trattamento di quiescenza, previdenza e assistenza alla C.P.D.E.L. e all'I.N.A.D.E.L..
Art. 3. 
 
Alla liquidazione dell'indennità di fine rapporto di lavoro, spettante al personale alla data di estinzione dei Consorzi di Istruzione Tecnica, provvedono per intero i Consorzi medesimi, ai sensi delle disposizioni vigenti, senza alcun onere per l'Amministrazione regionale subentrante.
Art. 4. 
 
Ai fini dell'attuazione della presente legge è autorizzata, a decorrere dall'anno finanziario 1978, la spesa annua di 130 milioni.
 
All'onere di cui al precedente comma si fa fronte, per l'anno finanziario 1978, con le disponibilità esistenti ai capitoli n. 12401, n. 12402, n. 12403 e n. 12404, dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario medesimo, nella rispettiva misura di 90 milioni, 30 milioni, 6 milioni e 4 milioni.
Art. 5. 
 
La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul B.U. della Regione.
 
A far tempo dalla sua entrata in vigore cessa di avere efficacia la legge regionale 12-12-1972, n. 13 .
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 6 aprile 1978
ALDO VIGLIONE

Allegato A 

Tabella A