Legge regionale n. 13 del 15 marzo 1978  ( Versione vigente )
"Definizione dei rapporti tra Regione e Consorzio per il trattamento automatico dell'informazione."
(B.U. 28 marzo 1978, n. 13)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
 
I rapporti tra la Regione Piemonte e il Consorzio per il trattamento automatico dell'informazione e le modalità che regolano gli stessi sono disciplinati dalla presente legge.
 
Tale disciplina mira ad assicurare alla Regione e agli altri Enti pubblici in ambito regionale contributi strumentali, nel settore di attività previsto dallo Statuto del Consorzio di cui al primo comma del presente articolo, nonché a realizzare momenti di integrazione, in tali ambiti, tra la Regione e gli Enti ed Istituzioni aderenti al Consorzio stesso.
Art. 2. 
 
Il sistema informativo regionale, strumento dell'azione di indirizzo e di programmazione della Regione, si realizza nello sviluppo della collaborazione e dell'integrazione di cui all'articolo 1 della presente legge.
 
Con la realizzazione del sistema informativo, la Regione, attraverso il Consorzio, persegue le seguenti finalità:
a) 
il coordinamento tecnico e operativo delle iniziative degli Enti pubblici e degli Enti locali, in particolare, nel settore dell'informatica, anche attraverso lo scambio di informazioni e di conoscenze e la standardizzazione delle procedure;
b) 
la formazione e l'aggiornamento del personale degli Enti pubblici per l'utilizzo di tecniche informatiche;
c) 
la messa a disposizione di dati concernenti problemi socio-economici, come supporto della ricerca e della programmazione;
d) 
lo sviluppo e la gestione di procedure autorizzate nell'ambito della organizzazione regionale e dei settori di interesse regionale;
e) 
lo sviluppo della ricerca e della didattica rivolte alle esigenze della pubblica amministrazione e all'attività programmatoria, in collaborazione con gli Atenei.
Art. 3. 
 
Il Consiglio e la Giunta regionale determinano con propri provvedimenti, nell'ambito delle competenze regionali, nei limiti previsti dallo Statuto consortile e dalla legge 4 settembre 1975, n. 48 , gli indirizzi del sistema informativo regionale.
 
Nei limiti di cui al precedente comma, ogni anno, entro i termini previsti dallo Statuto e dalle leggi regionali per l'approvazione dei bilanci della Regione, la Giunta presenta per l'approvazione al Consiglio regionale, insieme alla relazione programmatica del Consorzio, un proprio organico documento, sullo stato di attuazione del sistema informativo regionale e sul programma di sviluppo del medesimo, concernente le finalità di cui all' art. 3 della legge 4 settembre 1975, n. 48 e di cui alla presente legge, con il quadro preventivo analitico e complessivo delle elaborazioni e studi, da commissionare al Consorzio o alle quali la Regione intende contribuire, e delle relative spese.
Art. 4. 
 
La progettazione degli interventi nel settore, sulla base delle indicazioni di cui al primo comma del precedente articolo, compete al Consorzio per il trattamento automatico dell'informazione.
 
Tali progetti sono approvati dagli Organi regionali e, comunque, trasmessi al Consiglio regionale.
 
I progetti, siano essi commissionati dalla Regione o su di essi sia richiesto il contributo regionale, devono evidenziare:
 
1) l'obiettivo che essi devono raggiungere con la specificazione degli elementi atti ad individuarlo e a controllarne il grado di conseguimento;
 
2) il grado di compatibilità e integrazione, rispetto allo sviluppo del sistema informativo regionale e rispetto ai sistemi informativi di altri Enti pubblici;
 
3) le scadenze temporali delle loro realizzazioni;
 
4) enti ed uffici responsabili dell'attuazione;
 
5) entità delle risorse e delle spese per l'attuazione del progetto e la loro ripartizione, in particolare, quelle a carico della Regione;
 
6) le analisi sui benefici e sui costi derivanti dalla loro attuazione;
 
7) ogni altro contributo utile ai fini del coerente sviluppo del sistema informativo regionale.
Art. 5. 
 
Nell'ambito del disposto della legge regionale 19 agosto 1977, n. 43 e della legislazione concernente le strutture regionali, il Consorzio partecipa, in funzione strumentale e nell'ambito delle proprie competenze, all'attività complessiva di studio e di elaborazione della Regione.
 
La Regione assicura la copertura finanziaria nelle seguenti misure:
 
- per la totalità dei costi, per quanto concerne le elaborazioni e gli studi commissionati dalla Regione, affidati al Consorzio;
 
- in misura parziale, da definirsi di volta in volta, in ordine ad altre elaborazioni e studi inerenti l'ambito di attività del Consorzio.
 
Al Consorzio è proposto l'affidamento di ogni studio ed elaborazione concernente l'ambito di attività del Consorzio stesso.
 
Gli Organi del Consorzio, con provvedimento motivato, possono rinunciare all'affidamento di cui al comma precedente.
 
La Regione opera, nei limiti delle proprie competenze, affinché il principio di cui al terzo comma del presente articolo abbia la più larga applicazione in ambito regionale.
Art. 6. 
 
La Regione assume a proprio carico e nel proprio ambito rispettivamente gli oneri finanziari ed organizzativi per la realizzazione delle attività di studio e di elaborazione che affida al Consorzio.
 
A tali attività il Consorzio può assicurare la propria collaborazione in termini di organizzazione, nonché di formazione del personale.
 
La Regione opera affinché la procedura di cui al primo comma del presente articolo sia utilizzata anche dagli altri Enti pubblici.
Art. 7. 
 
Al fine di organizzare i rapporti funzionali di carattere tecnico tra gli Organi della Regione e quelli del Consorzio, è individuata, in seno all'organizzazione dei servizi regionali, una struttura stabile, definita con le modalità previste dalla legislazione concernente le strutture regionali e dai conseguenti provvedimenti di attuazione.
 
Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, ove non sia intervenuta la normativa di cui al primo comma, la Giunta regionale adotta i provvedimenti transitori atti a rendere operanti le disposizioni della presente legge.
Art. 8. 
 
La struttura di cui all'articolo precedente, in occasione dell'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 3, può essere integrata con le opportune collaborazioni.
 
Nel provvedimento stesso è definito il relativo coordinamento, in funzione degli obiettivi, di carattere generale o di settore, cui è finalizzato l'affidamento al Consorzio.
Art. 9. 
 
Il finanziamento del Consorzio è assicurato:
a) 
mediante la concessione di un contributo annuale con riferimento ad apposito capitolo da istituirsi nello stato di previsione della spesa del bilancio di ciascun anno.
b) 
mediante la definizione degli impegni relativi agli affidamenti di settore sui capitoli di spesa del bilancio regionale di ciascun anno concernenti i settori stessi.
 
Gli stanziamenti, di cui al bilancio di previsione del Consorzio, sono correlati alle indicazioni di cui ai punti a) e b) del precedente comma.
 
Al predetto finanziamento si provvede mediante:
 
1) l'erogazione dell'80% del finanziamento medesimo a ratei mensili anticipati;
 
2) l'erogazione del conguaglio al termine dell'esercizio.
 
Il conguaglio di cui al punto 2) è autorizzato dalla Giunta regionale sulla base della valutazione della attività del Consorzio, previa verifica della sua corrispondenza alle indicazioni di cui all'articolo 3 della presente legge.
Art. 10. 
 
Ai fini dell'attuazione della presente legge è autorizzata per l'anno finanziario 1978, la spesa di 310 milioni.
 
All'onere di cui al precedente comma si provvede mediante una quota di 310 milioni, della disponibilità esistente nel fondo speciale di cui al cap. 10180 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1977, ai sensi dell' articolo 13, quinto comma, della legge 19 maggio 1976, n. 335 e mediante l'istituzione, nello stato di previsione della spesa per l'anno 1978, del cap. 1405 con la denominazione: "Contributo nelle spese di impianto e di funzionamento del Consorzio per il trattamento automatico della informazione, per l'esercizio 1977" e con lo stanziamento di 310 milioni.
 
Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 11. 
 
La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dello art. 45 sesto comma, dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel "Bollettino Ufficiale" della Regione.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì Torino, addì 15 marzo 1978
ALDO VIGLIONE