"Norme per l'istituzione ed il funzionamento delle biblioteche pubbliche di Enti locali o di interesse locale."[1]
(B.U. 27 dicembre 1978, n. 53)
Il Consiglio regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto il
visto.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
Titolo I.
FINALITA' E FUNZIONI DELLE BIBLIOTECHE PUBBLICHE DI ENTI LOCALI O DI INTERESSE LOCALE.
Art. 1.
La Regione, nell'esercizio delle funzioni ad essa attribuite dagli artt. 117 e 118 della Costituzione della Repubblica, dall'
art. 17 della legge 16-5-1970, n. 281
, dal
D.P.R. 14-1-1972, n. 3
, e dagli artt. 47 e 48 del
D.P.R. 24-7-1977, n. 616
, promuove lo sviluppo ed il coordinamento delle biblioteche degli Enti locali o di interesse locale, secondo i fini indicati dallo
Statuto
e le linee della programmazione regionale, al fine di realizzare:
a)
la salvaguardia del patrimonio culturale regionale custodito nelle biblioteche, la valorizzazione e l'incremento del materiale bibliografico;
b)
la progressiva organizzazione di un sistema regionale, unitario e articolato, di biblioteche centri culturali, atti ad assicurare con finanziamenti pubblici un servizio di base a tutti i cittadini, nel rispetto di tutte le opinioni politiche e religiose;
c)
favorire la realizzazione del principio di cui alla lettera b) anche per le altre strutture bibliotecarie non statali, mediante convenzioni.
Art. 2.
Le biblioteche pubbliche di Enti locali o di interesse locale sono istituti operanti nella comunità regionale al servizio di tutti i cittadini.
Esse operano, entro i limiti di competenza della Regione, con riferimento alle leggi dello Stato richiamate dal precedente art. 1 e particolarmente agli artt. 47, 48 e 49 del
D.P.R. 24-7-1977
, n . 616, per:
1) diffondere l'informazione e promuovere lo sviluppo culturale dei cittadini, nel rispetto della pluralità delle opinioni;
2) contribuire allo sviluppo dell'educazione democratica e della formazione intellettuale e civile della popolazione;
3) stimolare e organizzare l'attività di educazione permanente;
4) favorire l'attuazione del diritto allo studio;
5) garantire la tutela e il godimento pubblico del materiale bibliografico, dei documenti e degli oggetti di valore storico e culturale facenti parte del patrimonio della biblioteca e incrementare tale patrimonio attraverso il reperimento e l'acquisizione di opere manoscritte o a stampa, nonché di documenti di interesse locale;
6) adottare iniziative per diffondere la conoscenza della storia e delle tradizioni locali.
Art. 3.
Gli Enti locali di concerto con la Sovrintendenza Archivistica del Piemonte provvedono alla conservazione, all'ordinamento e all'inventario del materiale degli Archivi Storici ad essi affidati al fine di garantirne il pubblico uso.
Per l'esercizio delle funzioni di cui al precedente comma si applicano, in quanto compatibili, le norme vigenti riguardo agli Archivi degli Enti pubblici.
Art. 4.
Al fine di conseguire gli scopi di cui al precedente art. 2, gli Enti locali adottano, acquisite le osservazioni tecniche dell'Assessorato competente, regolamenti che assicurino la democraticità dell'istituto per quanto attiene all'amministrazione, alle funzioni attribuite al personale, all'ordinamento interno, ai rapporti con il pubblico, all'espletamento dei servizi, ai programmi di attività culturale.
La partecipazione alla vita delle biblioteche deve essere assicurata attraverso iniziative atte a stabilire un rapporto costante con la popolazione.
Il regolamento, di cui al primo comma del presente articolo, deve essere approvato dal Consiglio comunale entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.
Art. 5.
La gestione della biblioteca è affidata a un consiglio di biblioteca e al bibliotecario direttore.
Fanno parte del consiglio di biblioteca i rappresentanti del Consiglio comunale, delle forze sociali e culturali, degli utenti e del personale della biblioteca.
Fa parte di diritto del consiglio il bibliotecario direttore.
I rappresentanti del Consiglio comunale devono essere eletti con modalità che garantiscano la presenza della minoranza.
Il regolamento della biblioteca, di cui al precedente articolo 4, determina la composizione, le modalità di nomina, le attribuzioni e il funzionamento dei consigli di biblioteca.
Art. 6.
Il consiglio di biblioteca propone al Consiglio comunale: gli indirizzi della politica culturale dell'istituzione e dei programmi di attività; i criteri per l'utilizzazione dei contributi regionali e per la scelta dei materiali; fissa i giorni e gli orari di apertura al pubblico.
Entro il mese di settembre di ogni anno il consiglio di biblioteca presenta al Consiglio comunale, per la discussione e l'approvazione, una relazione sull'attività svolta nonché su quella da svolgere nel successivo anno.
Entro la stessa data il Consiglio di biblioteca può presentare al Consiglio comunale richiesta di cui all'art. 6 della legge regionale "Promozione della tutela e dello sviluppo delle attività e dei beni culturali".
Titolo II.
SISTEMI BIBLIOTECARI
Art. 7.
Il territorio della Regione è suddiviso in zone costituenti sistemi comprensoriali, subcomprensoriali o intercomprensoriali di biblioteche pubbliche.
Ciascuna zona è costituita da uno o più distretti scolastici e delimitata mediante delibera di Giunta. Eventuali variazioni possono essere deliberate sentita la Commissione per le biblioteche e i musei di interesse locale della Regione.
I Comuni con popolazione inferiore ai 20.000 abitanti che intendono fruire dei benefici previsti dagli artt. 16, 17, 18 e 19 della presente legge sono tenuti ad aderire al sistema bibliotecario di cui territorialmente fanno parte.
L'adesione a un sistema bibliotecario avviene mediante convenzioni fra i Comuni interessati e la Regione, secondo uno schema proposto dalla Giunta Regionale, sentita la commissione consiliare competente.
Art. 8.
I sistemi, nel rispetto delle autonomie delle singole biblioteche, sono costituiti da:
a)
una biblioteca centro-rete cui spetta:
- l'acquisizione, il deposito, la catalogazione del materiale;
- la sua distribuzione alle biblioteche collegate e ai posti di prestito di cui alle lettere successive;
- la compilazione del bollettino bibliografico, il coordinamento delle attività di animazione culturale intraprese nell'ambito del sistema bibliotecario;
b)
biblioteche collegate, fornite di una dotazione bibliografica fissa ed eventualmente alimentata dalla biblioteca centro-rete di cui alla lettera a ) . Le biblioteche collegate hanno propria autonomia amministrativa e operativa e partecipano all'elaborazione ed all'attuazione dei programmi di animazione culturale del sistema; esse possono avvalersi delle prestazioni tecniche del personale della biblioteca centrale per l'acquisizione e la catalogazione del materiale;
c)
posti di prestito, organizzati ed alimentati dalla biblioteca centro-rete e funzionanti di norma in frazioni o piccole località.
I centri di cui alla lettera a) possono essere dotati di bibliobus.
I sistemi bibliotecari costituiti secondo il precedente articolo svolgono attività autonoma ma coordinata, anche attraverso il servizio per i Beni e le Attività culturali, al fine di una maggiore utilizzazione del patrimonio librario, delle attrezzature mobili e dello scambio di iniziative o manifestazioni culturali.
Art. 9.
I Comuni che istituiscono sistemi bibliotecari urbani con criteri analoghi a quelli previsti dal precedente art. 8, sentito il parere della Commissione per le Biblioteche ed i Musei di interesse locale della Regione, fruiscono di contributi regionali anche per il sistema.
Art. 10.
Presso ogni sistema bibliotecario viene istituito un Consiglio di sistema formato dai rappresentanti dei Consigli di biblioteca e dei posti di prestito. Ne fa parte di diritto il direttore della biblioteca centro-rete.
Il Consiglio di cui al 1° comma del presente articolo presiede, in accordo con il direttore della biblioteca centro-rete, al funzionamento del sistema e coordina l'attività delle biblioteche che ne fanno parte, nel rispetto delle singole autonomie.
Art. 11.
Le biblioteche centro-rete dei sistemi sono dichiarate di interesse regionale.
I direttori di dette biblioteche fanno parte della Commissione per le Biblioteche ed i Musei di interesse locale della Regione.
Titolo III.
COMPITI DEGLI ENTI LOCALI - DEL PERSONALE
Art. 13.
I Comuni che hanno istituito la biblioteca stanziano nel bilancio preventivo di ciascun esercizio finanziario le somme necessarie al funzionamento ed allo sviluppo della medesima, nonché all'attuazione del programma di attività culturale proposto dal Consiglio di biblioteca e approvato dal Consiglio comunale. I Comuni le cui biblioteche sono collegate in sistema provvedono, per la parte loro spettante, alle spese previste per le attività del sistema di cui fanno parte.
Sono a carico dei Comuni suddetti tutte le spese per il personale, i locali, le attrezzature e l'espletamento del servizio delle loro biblioteche.
I servizi che non comportano l'acquisizione di un bene sono gratuiti.
I Comuni depositano nelle loro biblioteche copia delle pubblicazioni da essi curate. Le Province e la Regione depositano le proprie pubblicazioni nelle biblioteche del Comune capoluogo di provincia e nelle biblioteche centrali di ogni sistema.
Art. 14.
Gli Enti locali forniscono le biblioteche dipendenti del personale, di ruolo, tecnico, amministrativo e di custodia, secondo le qualifiche determinate dai propri regolamenti organici, nella misura necessaria al buon andamento del servizio e con riferimento di massima agli standards stabiliti dalla normativa statale.
Nell'ambito del regolamento organico generale del Comune, la biblioteca ha un proprio regolamento organico speciale.
La nomina a bibliotecario e ad aiuto bibliotecario si consegue con pubblico concorso. Della Commissione giudicatrice fa parte, in qualità di esperto, un funzionario del Servizio regionale per i beni e le attività culturali o altro direttore di biblioteca centro-rete nominati dall'Assessore competente.
Ai concorsi per la qualifica di cui alla lettera a) possono accedere i laureati. Costituiscono titoli valutabili: la laurea in biblioteconomia, i diplomi di specializzazione in biblioteconomia rilasciati da Università o scuole speciali, la qualifica ottenuta attraverso corsi di formazione professionale per bibliotecari, l'idoneità ottenuta in concorsi statali o di Enti locali a posti della carriera di bibliotecario.
Ai concorsi per la qualifica di cui alla lettera b ) possono accedere i diplomati di scuola media superiore. Costituiscono titoli valutabili: la laurea in biblioteconomia, i diplomi di specializzazione in biblioteconomia rilasciati da Università o scuole speciali, la qualifica ottenuta attraverso corsi di formazione professionale per bibliotecari, l'idoneità ottenuta in concorsi statali o di Enti locali a posti della carriera di bibliotecario.
Gli Enti locali possono avvalersi di personale volontario per il funzionamento della biblioteca. La gestione della biblioteca mediante personale volontario deve avere carattere transitorio.
Art. 15.
La direzione delle biblioteche è affidata:
1 ) nei Comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti, a un bibliotecario;
2) nei Comuni con popolazione inferiore a 20.000 abitanti e superiore a 10.000 abitanti, a un bibliotecario oppure ad un aiuto-bibliotecario;
3) nei Comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti e nei posti di prestito, a personale tecnico anche a tempo parziale, purché fornito di diploma di scuola secondaria superiore o che offra specifiche garanzie di preparazione culturale e di attitudine alle funzioni.
Il bibliotecario direttore è responsabile dell'esecuzione della politica culturale deliberata dal Consiglio di Biblioteca o di sistema bibliotecario oltre che dell'organizzazione tecnica dei servizi.
Titolo IV.
COMPETENZE E FUNZIONI DELLA REGIONE
Art. 16.
La Regione adotta provvedimenti e assume gli oneri derivanti per:
a)
l'istituzione, l'ordinamento e il funzionamento delle biblioteche degli Enti locali, o di interesse locale;
b)
l'istituzione, l'ordinamento e il funzionamento dei sistemi bibliotecari;
c)
la manutenzione, l'integrità, la sicurezza e il godimento pubblico delle cose raccolte nelle biblioteche degli Enti locali o di interesse locale e negli archivi ad essi affidati;
d)
la sperimentazione di nuove tecniche di animazione culturale e di documentazione, la promozione di iniziative atte a caratterizzare le biblioteche come centri di vita culturale e sociale;
e)
il collegamento dei piani di sviluppo delle biblioteche con le esigenze della scuola e con le attività promosse dagli Enti locali per garantire il diritto allo studio;
f)
il miglioramento e l'incremento delle raccolte delle biblioteche, ivi compresi i mezzi di comunicazione audiovisivi, nonché la riproduzione fotografica di cimeli, manoscritti e materiale bibliografico di pregio;
g)
il coordinamento delle attività delle biblioteche, con possibilità di compilazione di inventari, cataloghi e altri mezzi di informazione bibliografica e archivistica;
h)
la promozione di iniziative culturali e scientifiche nell'ambito delle biblioteche e dei sistemi bibliotecari nonché degli istituti di ricerca e di documentazione di interesse regionale;
i)
l'organizzazione di mostre di materiale storico e artistico a cura delle biblioteche;
l)
il funzionamento del servizio bibliografico regionale;
m)
la qualificazione e la formazione del personale delle biblioteche;
n)
la promozione di iniziative atte a valorizzare il patrimonio linguistico di cultura e di costume delle comunità locali.
Art. 17.
La Regione concede contributi alle biblioteche e ai sistemi bibliotecari costituiti in armonia con la normativa della presente legge per i fini indicati nel precedente art. 16, a condizione che le biblioteche e i sistemi medesimi svolgano programmaticamente attività volte a perseguire le finalità espresse nell'art. 2 e ne diano documentazione secondo criteri previsti dalla Giunta Regionale.
Art. 18.
La Regione, al fine di assicurare i finanziamenti integrativi necessari al funzionamento e allo sviluppo delle biblioteche di Enti locali o di interesse locale e dei sistemi bibliotecari, interviene con contributi.
Il contributo regionale copre inoltre le spese sostenute dalle biblioteche centro-rete per la realizzazione dei servizi per il sistema bibliotecario di loro competenza.
Art. 19.
La Regione, al fine di assicurare i finanziamenti integrativi necessari all'istituzione e alla ristrutturazione delle biblioteche degli Enti locali e dei sistemi bibliotecari, interviene con contributi fino a un massimo del 75% della spesa riconosciuta ammissibile per le opere edilizie, acquisti dei materiali e delle attrezzature, e per miglioramenti.
Per iniziative nei confronti di Enti che si trovino in condizioni finanziarie particolarmente precarie il contributo di cui al 1° comma del presente articolo può coprire integralmente la spesa riconosciuta necessaria.
I contributi per ristrutturazioni possono essere concessi anche quando gli interventi finanziari siano relativi ad immobili non di proprietà dell'Ente richiedente, a condizione che questo comprovi di averne la disponibilità per un periodo non inferiore a 20 anni.
Art. 20.
La Regione può concedere contributi a biblioteche di interesse locale che siano aperte gratuitamente al pubblico.
Art. 21.
La Regione provvede alla determinazione dei contributi previsti dalla presente legge con apposito piano annuale, approvato dal Consiglio Regionale.
Art. 22.
La Sovrintendenza ai Beni Librari, trasferita alla Regione ai sensi dell'
articolo 8 del D.P.R. 14-1-1972, n. 3
, è soppressa.
Alle funzioni delegate dallo Stato ai sensi dell'articolo 9 del suddetto D.P.R. la Regione provvede attraverso l'ufficio biblioteche del Servizio per i Beni e le Attività culturali, istituito secondo i criteri previsti dalla legge regionale "Promozione della tutela e dello sviluppo delle attività e dei beni culturali".
Attraverso tale ufficio si provvede pure all'adempimento delle funzioni di cui all'art. 16 della presente legge.
Titolo VI.
NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 24.
Il Presidente della Giunta Regionale provvede con proprio decreto alla nomina dei membri della Commissione per le biblioteche ed i Musei di interesse locale della Regione, per quanto attiene alle biblioteche, entro 30 giorni dall'approvazione della deliberazione prevista dall'articolo 5 della legge regionale "Promozione della tutela e dello sviluppo delle attività e dei beni culturali" e successive integrazioni.
I sistemi bibliotecari di cui agli articoli del titolo II devono essere realizzati entro 3 anni dall'entrata in vigore della presente legge.
Art. 25.
Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, possono essere ammessi ai concorsi per posti di ruolo di bibliotecario e di aiuto-bibliotecario coloro che abbiano prestato servizio a tempo pieno per almeno 5 anni presso biblioteche di Enti locali della funzione corrispondente al posto messo a concorso, purché provvisti del titolo di studio di grado immediatamente inferiore a quello previsto dalla presente legge.
Il personale attualmente in servizio a tempo pieno presso i centri-rete di sistemi bibliotecari del Servizio Nazionale di lettura deve essere inquadrato, entro 1 anno dall'entrata in vigore della presente legge, nei ruoli dei Comuni interessati, a norma dell'
articolo 47 del D.P.R. 24-7-1977, n. 616
.
L'immissione è subordinata al possesso dei requisiti previsti dalla presente legge e ad una prova di idoneità da sostenersi entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
La Regione, in base ad apposita convenzione stipulata con i Comuni o le Comunità montane interessate, provvede a rimborsare le spese sostenute per il personale suddetto, comprese le competenze spettanti ai direttori dei sistemi.
Le disposizioni di cui al comma precedente si estendono, a titolo di ulteriore contributo della Regione, agli Enti locali, Comunità Montane, Istituzioni, Fondazioni, Associazioni che lo richiedano per promuovere le iniziative culturali e sviluppare le strutture del settore delle Biblioteche e Musei, per le spese sostenute da tali Enti per l'immissione in ruolo del personale a tempo indeterminato della graduatoria unica regionale, di cui alla legge regionale 12-5-1980, n. 38 , in possesso degli specifici profili professionali del settore biblioteche, musei e attività culturali (per i livelli VI - V - IV - II) individuato in base ai criteri della legge regionale 12-5-1980, n. 38 , sopracitata e successive integrazioni
[2]
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 19 dicembre 1978
Aldo Viglione
Note:
[1] La l.r. 18/1984 ha abrogato le norme di finanziamento, programmazione, procedurali e di istituzioni di organi consultivi della presente legge, limitatamente alle competenze ai medesimi attribuite in materia di opere e lavori pubblici e di interesse pubblico.
[2] Questo comma dell'articolo 25 è stato inserito dal primo comma dell'articolo 1 della legge regionale 47 del 1981.