Legge regionale n. 77 del 19 dicembre 1978  ( Versione vigente )
"Spese per il funzionamento del Comitato Urbanistico Regionale."
(B.U. 27 dicembre 1978, n. 53)

Sommario:               

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
 
Alle spese per il funzionamento del Comitato Urbanistico regionale, a partire dalla data del suo insediamento, si provvede nel seguente modo:
 
1) ai membri del Comitato sono riconosciuti, per ogni giornata di seduta di Comitato, i compensi di cui alla legge regionale 2 luglio 1976, n. 33 , con i limiti e le modalità ivi previste;
 
2) i relatori esterni, di cui alle lettere b, d, e, f, ed m, nonché quelli di cui al 5° comma del citato articolo 76 della legge 56/77 , percepiscono, quale compenso per la redazione delle relazioni loro assegnate, un'indennità rapportata all'entità dell'affare trattato, da valutare sulla base della tariffa oraria per vacazione dei professionisti, in ragione di non meno di 5 e non più di 50 ore per ogni relazione. Le specifiche di cui al precedente comma sono inoltrate trimestralmente dagli interessati alla Segreteria del C.U.R. e vistate dal Presidente.
 
L' ultimo comma dell'art. 76 della legge regionale 5-12-1977, n. 56 , s'intende quindi integrato e specificato come sopra.
Art. 2. 
 
Ai fini della presente legge è autorizzata per l'anno finanziario 1978, la spesa di L. 400.000.000.
 
All'onere di cui al precedente comma, si provvede mediante una riduzione di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa, del fondo speciale di cui al capitolo n. 12500 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1978 e mediante l'iscrizione nello stato di previsione medesimo, di apposito capitolo con la denominazione "oneri per il funzionamento del Comitato Urbanistico Regionale" e con lo stanziamento in termini di competenza e di cassa di 400.000.000.
 
Le spese per gli anni finanziari 1979 e seguenti saranno determinate con le leggi di approvazione dei relativi bilanci.
 
Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 19 dicembre 1978
Aldo Viglione