Legge regionale n. 75 del 05 dicembre 1978  ( Versione vigente )
"Modifica alla legge regionale recante norme sul "Trattamento economico di missione, di trasferimento e di prima sistemazione del personale regionale. Adeguamento alla Legge 26-7-78, n. 417 e modifiche alle leggi regionali 20-6-77, n. 33 e 26-6-73, n. 14."
(B.U. 12 dicembre 1978, n. 51)

Sommario:               

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
 
La tabella A) allegata alla legge regionale recante norme sul trattamento economico di missione, di trasferimento e di prima sistemazione del personale regionale, adeguamento alla legge 26-7-1978, n. 417 e modifiche alle leggi regionali 20-6-1977, n. 33 e 26-6-1973, n. 14, è sostituita dalla tabella A) allegata alla presente legge.
 
Il 5° comma dell'art. 2 della legge regionale sopraccitata è abrogato e sostituito dal seguente: "
Per il personale che per ragioni di servizio è soggetto a rischio o a gravi disagi per ispezioni o visite in miniera, cave ovvero a lavori in galleria o a lavori in località impervie e pericolose e in zone alluvionate, l'indennità di missione, - già commisurata ai sensi dell' art. 2 della L.R. 17-3-1977 , - n. 19, ad un 'aliquota dell'indennità di trasferta, è maggiorata secondo quanto disposto dall' art. 15 della L. 26-7-1978, n. 417 , delle seguenti misure: per il Dirigente di Settore e Capo Servizio L. 3.600, Istruttore L. 3.150, Capo Ufficio L. 3.000, Segretario L. 2.400, Operatore Specializzato L. 2.300, Operatore L. 2.000, Custode L. 1.800.
".
 
All'art. 8 della suddetta legge è aggiunto il seguente comma: "
Oltre il 240° giorno di missione continuativa cessa, comunque, il diritto alla corresponsione dell'indennità di missione.
".
 
Il 1° comma dell'art. 10 della legge regionale in oggetto, è abrogato e sostituito dal seguente: "
Il Consiglio regionale con propria deliberazione, può rideterminare annualmente, a partire dal 1-1-1979, le misure dell'indennità di missione, in relazione all'indice rilevato per la maggiorazione dell'indennità integrativa speciale, e comunque in misura non superiore a quella stabilita con Decreto del Ministro del Tesoro a norma dell' art. 1 della L. 26-7-1978, n. 417 .
".
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 5 dicembre 1978
Aldo Viglione

Allegato A 

(TABELLA A: INDENNITA' DI MISSIONE PER OGNI 24 ORE) Qualifiche regionali Importo lordo Dirigente settore Capo Servizio Istruttore 19.100 Capo Ufficio Segretario Operatore spec.to Operatore 14.000 Custode@.